Azione (finanza)
Template:Stub economia Template:Da fare/avviso
L'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società. Il possesso di (almeno) una azione è la condizione necessaria per essere soci di una società per azioni o in accomandita per azioni.
Il codice civile prescrive che alcuni tipi di società emettano azioni, mentre in altri casi si può scegliere se la proprietà venga rappresentata da azioni o da quote azionarie.
Il ricorso alle azioni consente un più facile scambio delle stesse, magari attraverso lo strumento del mercato azionario.
È possibile emettere diverse tipologie di azioni. All'interno di ciascuna categoria le azioni devono essere uguali e offrire uguali diritti.
Le azioni ordinarie danno al possessore vari diritti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società.
Le azioni privilegiate, di risparmio e di godimento, attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie.
Il valore complessivo delle azioni di una società è detto capitalizzazione.
Rendimento di una azione
Il rendimento di una azione dipende dall'incremento (o decremento) del valore dell'azione in un dato periodo a cui si aggiungono eventuali dividendi pagati nello stesso periodo. Se P1 è il valore di vendita di un'azione, P0 il prezzo di acquisto (P1 significa prezzo al momento 1 e P0 prezzo al momento 0) e D il dividendo complessivamente pagato dall'azione tra il momento 0 e il momento 1, il rendimento percentuale può essere calcolato come
A seconda che un investitore sia maggiormente interessato all'una o all'altra variabile, dividiamo l'insieme degli azionisti in cassettisti e speculatori:
- I cassettisti tendono a tenere le azioni in portafoglio per lunghi periodi, generalmente poichè sono interessti a diritti di natura amministrativa (come il diritto di voto); a questa categoria di azionisti preme quindi soprattutto prevedere l'entità dei dividendi futuri.
- Gli speculatori, al contrario, non sono interessati ai diritti amministativi e mantegono in portafoglio le azioni per un breve arco di tempo, aspettando che il loro prezzo salga abbastanza per permettere loro di realizzare una plusvalenza; se consideriamo poi che il breve tempo di detenzione delle azioni spesso non permette loro nemmeno di percepire i dividendi, il loro interesse si concentrerà sul prezzo dell'azione.
Rendimento del cassettista
Il rendimento del cassettista si calcola seguendo il cosiddetto modello di Gordon:
ossia
Dove
- P è il prezzo dell'azione
- D1 è il dividendo al tempo 1 (es. un anno dopo l'acquisto dell'azione)
- r è il rendimento
- g è il tasso di crescita del dividendo: si ipotizza che il dividendo nel tempo cresca ad un tasso 1+g, in modo tale che: ; g a volte viene uguagliato al tasso di inflazione, in modo tale che il valore del dividendo in termini reali sia sempre lo stesso.
E' evidente che, se calcolato ex ante, tale previsione è soggetta ad alcune limitazioni, poichè il tasso di crescita futuro può essere approssimato al massimo facendo riferimento a dati storici; in più, perchè il modello di Gordon sia valido, dobbiamo supporre che tutti gli anni il dividendo venga distribuito e che esso cresca sempre con un tasso (1+g).
Rendimento dello speculatore
Calcolare il rendimento dello speculatore significa calcolare la plusvalenza sull'azione, ossia la differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. La forte variabilità dei mercati e dei prezzi delle azioni non permette di calcolare con precisione tale valore: l'analisi fondamentale fornisce quindi alcuni indicatori per indicare, tramite il confronto con altre azioni se un titolo è sottovalutato o sopravalutato. Alcuni di questi indicatori sono:
- Book value: (Patrimonio netto / N. azioni in circolazione)
- Earnings per share (EPS): (Utili netti / N. azioni in circolazione)
- Price to book value: (Prezzo del titolo / Book value)
- Price earnings: (Prezzo del titolo / Earnings per share)
Principali tipi di azioni previste dalla legge italiana
Azioni ordinarie
Sono le azioni che non rientrano in nessuna delle categorie seguenti. assegnano diritti patrimoniali quali il diritto al dividendo, diritto al rimborso del capitale in caso di scioglimento della società e il diritto di opzione in caso di aumento del capitale; assegnano anche diritti amministrativi tipicamente quello di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società.
Azioni privilegiate
le azioni privilegiate sono azioni nominative che assicurano all'azionista la prelazione nel riparto degli utili e nel rimborso del capitale all'atto dello scioglimento della società. Dati questi privilegi i portatori di azioni privilegiate subiscono delle limitazioni nel diritto di voto, che è precluso nelle assemblee ordinarie, mentre è concesso in quelle straordinarie.
Azioni di risparmio
Sono azioni prive del diritto di voto nell'assemblea ma privilegiate nella distribuzione del dividendo, poiché la società emittente deve distribuire utili ai titolari di queste azioni fino ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni stesse. Possono essere emesse solo dalla società quotate in e sono, solitamente, destinate ai piccoli risparmiatori che cercano più il rendimento dell'investimento che l'esercizio del diritto di voto. Sono state istituite in Italia con la legge 7 giugno 1974 n. 216, che ha istituito la Consob.
Azioni a voto limitato
Sono azioni che subiscono una limitazione del diritto di voto rispetto alle azioni ordinarie (ad esempio, possono votare solo nelle assemblee straordinarie), fino alla sua totale soppressione. Se vengono emesse da società quotate in borsa, devono avere un priviliegio dal punto di vista patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, venendo ad assumere la veste di azioni di risparmio o azioni privilegiate. Se sono emesse da società non quotate in borsa, il diritto di voto può essere limitato anche senza la concessione del privilegio patrimoniale.
Azioni correlate
Sono azioni che attribuiscono ai loro titolari la partecipazione agli utiili di un determinato settore dell'attività della società, indipendentemente dal risltato economico complessivo della società emittente. Sono disciplinate dall'articolo 2350 comma 2 del codice civile e sono state istituite con la riforma del diritto societario entrata in vigore a gennaio 2004. Template:Diritto