Avvocato

professione svolta in ambito giuridico

L'avvocato (in latino advocatus da advoco = voco + ad chiamo a me) fa parte dell'ordine forense perché anticamente l'avvocatura era nel Foro ed oggi indica il professionista laureato in giurisprudenza ed iscritto ad un pubblico albo, che rappresenta, assiste e/o difende una parte processuale , avanti ad un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.


Origini storiche

 
L'avvocato Azzeccagarbugli nell'illustrazione di Gonin ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

La Gallia ebbe il privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale. A Roma avevano principalmente una funzione civica e non venivano pagati. C'è netta separazione tra le controversie civili e le controversie penali. Nelle controversie civili le parti giuridiche devono accertare un diritto, mentre in quelle penali, vi è la violazione di una norma del codice penale, quindi un reato.

I soggetti dell'ordine forense nell'antica Roma

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I soggetti dell'ordine forense sono:

  • Il giureconsulto: Iuriconsultus (colui che è stato consultato in maniera di diritto). Era l'esperto del diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: "Narrami il fatto e ti darò il diritto" (Da mihi factum dabo tibi jus). A proposito di giuristi, i più famosi nell'antichità furono:
Paolo
Gaio
Modestino
Ulpiano.

Questi, che furono i quattro giuristi più famosi, godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi. Oggi i giuristi sono ancora gli esperti del diritto, ma il termine è passato ad indicare i professori universitari delle facoltà di giurisprudenza.

  • L'oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l'oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l'oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.
  • Il procuratore: è colui che che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma.
  • L'advocatus: erano gli amici influenti dei politici o dei familiari del cliente che si sedevano vicino a lui, potendo essere più di una persona. Nel nostro ordinamento giuridico l'avvocato è una persona che ha frequentato la facoltà di giurisprudenza e, dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione, ha ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Il processo civile nell'antica Roma

Le parti di un processo odierno civile e quelle nell'antica Roma

Oggi:

  • Gli attori = sono coloro che iniziano il processo
  • Il convenuto = sono coloro che vengono chiamati in causa

Nell'antica Roma:

Il processo:

  1. In rem Rei vindicatio: antico rito in cui si rivendicava una proprietà.
  2. In personam manus iniectio
  1. Fase in iure: le parti vanno davanti ad un giureconsulto, gli espongono le richieste e lui ne valuta la fondatezza. Le richieste possono essere trovate fondate, nel quale caso il termina, altrimenti si passa alla fase successiva.
  2. Se le richieste non vengono trovate fondate, il giureconsulto invia le parti apud iudicem, seconda fase. Il Iudex può essere un magistrato o un arbitro scelto dalle parti stesse. Il compito è quello di confermare la fondatezza delle richieste di Aulo Augerio.
  • Processo extra ordinem = inizialmente era nato per essere applicato fuori Roma. Per i cittadini romani si applicava il diritto ius civilis, mntre per gli abitanti di tutte le province di Roma si applicava il diritto ius gentium. Successivamente, nell'età imperiale, durante il principato di Augusto, venne applicato anche a Roma.

I vantaggi di tale processo erano:

  1. Questo processo è contumaciale (cioè le parti non sono presenti al dibattimento e sono rappresentate dal procuratore).
  2. La sentenza del giudice è esecutiva, cioè dotata di esecutività: ha la forza di essere applicata.
  3. C'erano gli apparitores, vale a dire coloro che potevano dare esecutività alla sentenza.

L'avvocato nel Medioevo

Le leggi barbare, i capitolari di Carlo Magno e gli altri documenti che seguirono l'invasione, attestano che le funzioni di avvocato, continuarono ad essere esercitate da molti d'origine gallica. Quelli che le svolgevano erano chiamati advocati, tutores, actores, causidici , clamatores, ecc...

Ma bisogna aspettare San Luigi, nel XIII secolo, per trovare un serio inquadramento di questa professione. In quell'epoca, c'erano avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie, ecc...

Tuttavia, non si sa bene a quali condizioni si potesse essere avvocati allora. Beaumanoir ci dice solo che il balivo aveva il diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall'esercizio dell'avvocatura. Di più, un'ordinanza di Filippo il Bello, del 23 aprile 1299, ci conferma nella convinzione, con queste parole ad patrocinandum excommunicatos non recepiatis.

Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici, fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al concilio di Latran, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo il Bello, creò in favore degli avvocati, un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalleria armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore.

Un editto del 1299 difendeva il diritto di scegliere e vendere i libri degli avvocati. Diverse ordinanze di San Luigi, Filippo l'Ardito, Filippo il Bello, invitavano gli avvocati alla cortesia , alla veracità, al disinteresse , e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un affare poteva mai abbandonarlo.

Un'ordinanza di Filippo l'Ardito, pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274, prescrive agli avvocati di giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti da ogni attività legata alla loro professione finché non l'avessero fatto.

Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali all'importanza del processo e all'abilità dell'avvocato, ma non potevano in alcun modo superare la somma di trenta tornesi. In caso di contestazioni decideva il giudice.

Gli avvocati avevano la barba rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte. Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di abbigliarsi non aveva nulla di particolare.

Quando il duello militare seguiva il duello giudiziario, accompagnavano sul terreno scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro consigli, sia unendosi a loro per duellare. Tali erano gli avvocati nel XIII secolo. Nel XIV li troviamo divisi in consiliarii, proponentes, advocati novi.

Beaumanoir, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e c'informa, ad esempio, che esistevano avvocati, ovvero avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati, portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso scarlatto, foderato d'ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul petto da un grosso fermaglio o da una spilla.

I secondi, avevano sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco, giravano coi capelli tagliati e un copricapo. Non erano soltanto nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri dell'amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due esami, uno di capacità, l'altro di moralità, e nell'ordine dopo qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore esterno.

Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che potevano anche decretarne l'espulsione. Gli onorari erano ancora fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati misero in vigore, in Francia la legge salica. La professione era ormai regolamentata, ma sempre più disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490, sotto Carlo VIII, apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall'aspirante avvocato, cinque anni di studio presso un'università e il titolo di laurea in utroque iure (diritto civile e canonico).

La figura dell'avvocato nell'età moderna

Nel 1661, 1679, 1690 e 1700, furono apportate modifiche alla durata obbligatoria degli studi, che venne decisa in tre anni, salvo dispense aetatis beneficio. La durata del tirocinio, ovvero del praticantato, era fissato in due anni nel 1693 e in quattro nel 1751.

L'avvocato di legge

Nell'ordinamento italiano,la professione dell'Avvocato é disciplinata dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n° 1578 e successive modifiche. Fra queste si segnala la Legge 24 febbraio 1997 n° 27 che ha soppresso la figura del Procuratore Legale. Attualmente, per essere abilitati all'eserizio dell'Avvocatura in Italia ( salve le disposizioni di Convenzioni Internazionali) sono necessarie quattro condizioni, e cioè:

  • essere laureati in giurisprudenza (la laurea quadriennale del vecchio ordinamento), o avere la laurea specialisticà in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, oppure avere la laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico, (2)
  • avere sostenuto con continuità e diligenza due anni di praticantato presso uno studio legale (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti, con deposito per ogni semestre di almeno 20 verbali d'udienza firmati dal giudice deliberante che attestino la partecipazione alla medesima, e con deposito e discussione di due tesine su argomenti di diritto concordati con il proprio tutor)[senza fonte], (3)
  • avere superato l'esame di abilitazione alla professione forense.[senza fonte]

Nel dettaglio, con scadenza annuale viene emanato dal Ministero della Giustizia un bando per l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato che stabilisce modalità e requisiti per poter partecipare al concorso: compiuti i due anni di pratica si presenta domanda presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova il circondario di tribunale nel cui ambito si è iscritti.

Le prove dell'esame consistono in tre prove scritte e in una prova orale (con il principio della compensazione). Gli scritti si svolgono nel mese di dicembre e consistono in un parere motivato di diritto civile (2 tracce a scelta), un parere motivato di diritto penale (2 tracce a scelta), ed un atto giudiziario (tra le materie di civile, penale od amministrativo).

Per il superamento della prova scritta è necessario ottenere almeno 90 punti complessivi su 150: i risultati vengono pubblicati presso la Corte d'Appello. Entro 15 giorni dai risultati inizia il preappello orale, cui fa seguito l'appello ordinario. La prova orale consiste in un esame concernente 6 materie a scelta tra le seguenti: diritto civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense. La scelta delle materie è libera, con l'eccezione relativa all'obbligo di presentare almeno una delle due materie processuali (civile o penale) e la conoscenza dei fondamenti di deontologia forense. Per il superamento della prova orale - dove si può riportare una sola bocciatura per materia - si richiede un risultato di almeno 180 punti su 300 (tra la prova scritta e quella orale ne consegue che il voto varia da 270 a 450).

L'attestazione di superamento dell'esame è titolo per richiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine competente per il circondario nel quale si intende eleggere il domicilio professionale. Il Consiglio dell'Ordine delibera favorevolmente dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di Legge per l'iscrizione nonché l'insussitenza attuale delle incompatibilità prevedute ex art.3 Regio Decreto 27 novembre 1933 n° 1578. L'iscrizione all'Albo è seguita da un giuramento reso in pubblica udienza avanti al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d'appello. Solo a seguito di tale giuramento è consentito l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio delle professione. L' Avvocato può patrocinare avanti tutte le giurisdizioni della Repubblica Italiana ,eventualmente in taluni casi coll'onere di associare un Collega domiciliatario. Pealtro per patrocinare avanti alcune corti (le cosiddette giurisdizioni superiori: Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione,Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ecc.) è necessario aver esercitato con continuità e lodevolmente la professione forense per almeno 12 anni di attività come avvocato (in precedenza si richiedevano 6 anni come procuratore legale e 8 come avvocato), ovvero aver superato un ulteriore esame di abilitazione avente ad oggetto una prova scritta relativa ad un ricorso in Cassazione (penale o civile), ed un colloquio orale. In punto disciplina professionale l'Avvocato é soggetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui é iscritto ovvero al Consiglio dell'Ordine del luogo ove é stata posta in essere la mancanza disciplinare . L'Avvocato cui il competente Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione disciplinare può proporre gravame contro la stessa al Consiglio Nazionale Forense , deducendo si in punto merito che in via di Diritto. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense , che riveste natura di Provvedimento Giurisdizionale , ove la stessa sia sfavorevole, potrà essere esperito Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L' art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933 indica tassativamente le incompatibilità per l'esercizio della Professione Forense. L'Avvocato é tenuto all'osservanza del segreto professionale in forma anche più rigorosa che altri professionisti Ai sensi dell'art. 13 Regio Decreto 27 novembre 1933 l'Avvocato non può essere obbligato a deporre nei Giudizi di qualunque specie su ciò che sia stato loro confidato ovvero di cui abbiano avuto conoscenza in ragione del suo ufficio. L'art. 200 del Codice Procedura Penale vigente ha confermato il vincolo del segreto professionale, mentre l'art.334 BIS esonera il Difensore dall'obbligo di denuncia ( cui i privati sono tenuti ex art. 364 C.P.nel caso vengano a conoscenza di un Delitto contro la personalità dello Stato punito colla pena dell'ergastolo ) dei Reati di cui sia venuti a conoscenza in occasione della propria attività professionale. Si rappresenta infine che l'Avvocato é deontologicamente tenuto ad assicurarsi sulla ,propria responsabilità professionale ed aggiornarsi costantemente sulla Legislazione e la Giurisprudenza.

Il Praticante avvocato

Il praticante avvocato - dopo un anno di pratica e previo il sostenimento di un colloquio presso il consiglio dell'ordine in cui è iscritto - a sua richiesta è ammesso all'esercizio limitato della professione di fronte ai tribunali in composizione monocratica ed agli uffici del giudice di pace compresi nel Distretto della propria Corte di Appello ove si svolge la pratica , ma solo per cause civili di valore non superiore ad euro 25822,54 ed eccezion fatta per determinate materie (ad esempio, lo status personae) e per cause penali a citazione diretta in giudizio: vale a dire le ex cause pretorili. L'abilitazione del praticante ha una durata di 6 anni, che si computano a partire dal compimento del primo anno e non dal colloquio. Il praticante, che nel frattempo non abbia superato l'esame, decade dall'abilitazione (fatta salva la possibilità comunque di continuare a sostenere l'esame).

Avvocato Ecclesiastico

Sono gli avvocati che si occupano della difesa presso i tribunali ecclesiastici della Chiesa Cattolica, tipicamente nelle cause di nullità matrimoniale. Per arrivare ad essere avvocato ecclesiastico occorre la laurea in diritto canonico, con corso di durata quinquennale, presso una Pontificia Università e successivamente frequentare un tirocinio di tre anni presso la Rota Romana (ex Sacra Rota), che è l'organo di vertice della giustizia ecclesiastica, dove le cause sono trattate in latino, e infine superare un esame di abilitazione che non può essere dato più di due volte. Per questo corso di studi non ha alcun valore il possesso di una precedente laurea in giurisprudenza italiana e neppure l'abilitazione come avvocato italiano. Le tariffe di questi avvocati in Italia sono stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana e pubblicate sul sito della stessa digitando la parola "tribunali" nel motore di ricerca interno. Nel processo ecclesiastico esiste il gratuito patrocinio per i non abbienti. L'elenco degli avvocati è disponibile presso la segreteria di ciascun tribunale ecclesiastico.

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