Confronto

mezzo di prova, utilizzabile sia nel processo civile che in quello penale, che il giudice può disporre qualora emergano divergenze fra le deposizioni di due o più testimoni
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Il confronto è un mezzo di prova, utilizzabile sia nel processo civile che in quello penale, che il giudice può disporre qualora emergano divergenze fra le deposizioni di due o più testimoni.

Nel processo civile, il confronto è regolato dall'articolo 254 del Codice di procedura civile: «Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.»

Nel processo penale, il confronto è previsto «fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti». Queste persone possono essere gli imputati stessi, le parti processuali, o i testimoni. Non può essere ammesso un confronto fra due soggetti che non abbiano già reso dichiarazioni in precedenza.

L'articolo 212 del Codice di procedura penale prevede che «il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni».

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