Confronto
Il confronto è un mezzo di prova, utilizzabile sia nel processo civile che in quello penale, che il giudice può disporre qualora emergano divergenze fra le deposizioni di due o più testimoni.
Il confronto nella giurisprudenza italiana
Nel processo civile, il confronto è regolato dall'articolo 254 del Codice di procedura civile: «Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.»
Nel processo penale, il confronto è previsto «fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti». Queste persone possono essere gli imputati stessi, le parti processuali, o i testimoni. Non può essere ammesso un confronto fra due soggetti che non abbiano già reso dichiarazioni in precedenza.
L'articolo 212 del Codice di procedura penale prevede che «il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni».
Il confronto all'americana
Viene comunemente indicata invece come confronto all'americana la procedura di riconoscimento di un criminale eseguita sottoponendo una fila di sospettati all'esame visivo di testimoni oculari o delle vittime di un crimine, ponendo questi ultimi al sicuro in un ambiente contiguo, protetti dalla vista grazie a un sistema di falsi specchi o di vetri oscurati.
Questa procedura, utilizzata spesso nei distretti di polizia statunitensi fino a qualche anno fa (oggi si preferisce mostrare ai testimoni le immagini di un archivio fotografico digitalizzato), in lingua inglese va sotto il nome di identification; il termine usato in Italia prende origine dalla tradizione di inserire la scena che descrive questa procedura in molti film e telefilm polizieschi girati negli Stati Uniti.