Adrogatio
Nel diritto romano l'adrogatio (tradotta in italiano con il disusato arrogazione) era un istituto del diritto di famiglia mediante il quale un cittadino poteva assumere sotto la propria potestas un altro cittadino libero consenziente, il quale ne diveniva pertanto filiusfamilias; l'istituto è nettamente distinto da quello dell'adoptio anche per il requisito di libertà da altre potestà genitoriali o tutorali richiesto all'adrogato, che doveva essere sui iuris, appunto non soggetto ad alcuna limitazione della sua piena condizione di uomo libero.
L'istituto è considerato da molti studiosi come ben precedente all'istituto dell'adozione propriamente detta, e lo si riscontra di età anteriore a quella dell'emanazione della legge delle XII tavole.
La condizione dell'adrogato, nel detto necessario requisito dell'essere sui iuris, costituisce una particolarità considerando che la patria potestas romana era per definizione senza termine, almeno nella fase giuridica nella quale si appalesa l'adrogatio. Se infatti solo in una fase successiva le norme si volsero a prevedere forme di uscita dalla potestas, inizialmente questa era perpetua. Anzi, proprio per effetto di questa evoluzione prese corpo l'istituto dell'adozione, peraltro comunque condizionata all'assenso dell'esercente la potestas. Sino a quel momento, perciò, l'unica formula per la quale un filius potesse passare da una familia ad un'altra era proprio l'adrogatio. E più che un passaggio da una famiglia ad un'altra, si tratta dell'uscita dalla familia di origine per l'ingresso "in potestate" dell'adrogante.
L'adrogato, inoltre, passava a questa potestà insieme con la sua eventuale famiglia propria (coniuge e discendenti), ed a tutti suoi componenti si applicava la capitis deminutio minima mentre mutava lo status familiae. Fra i tanti effetti dell'atto, la famiglia dell'adrogato assumeva il culto osservato dall'adrogante ed era tenuta a praticarlo. Proprio questo aspetto, comportante una importante conseguenza di carattere religioso, lo rendeva bisognevole di speciali attenzioni e tutele e le procedure di adrogatio erano perciò seguite dai pontefici, che dovevano verificare che non comportasse svantaggio per l'adrogato e che fosse conforme allo ius sacrum.