Notifica

atto giuridico con cui si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento

In diritto si intende per notifica (dal latino notum facere, "rendere noto") il risultato dell'attività di notificazione, ossia dell'attività o atto processuale attraverso cui si porta a conoscenza di una persona un qualche cosa.

La notifica non è un obbligo giuridico del soggetto che la compie, ma è al contrario un onere che gli è imposto per poter azionare la propria pretesa.

In Italia

Effetti della notifica

Con la notifica perfettamente avvenuta, si presume che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario. La notifica è regolamentata dall'articolo 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Procedura di notificazione di un atto

La notifica di un atto in Italia può avvenire in diversi modi:

In mani proprie

È quella prevista dall'articolo 138 del Codice di Procedura Civile, avviene quando l'ufficile giudiziario consegna personalmente nelle mani del soggetto destinatario l'atto ovunque lo trovi nell'ambito della propria circoscrizione. Pertanto, ad esempio, tale consegna può avvenire anche in un locale pubblico o per la pubblica via(notifica in spazio aperto). Qualora il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne darà atto nella relazione, e la notificazione si considererà fatta in mani proprie.

Notifica nella residenza, dimora, o domicilio

È quella prevista dall'articolo 139 del Codice di Procedura Civile, avviene quando non sia possibile la notificazione ex articolo 138. Tale notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Qualora il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Qualora manchino anche queste persone più "vicine" al destinatario, l'atto verrà consegnato al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Se dovesse mancare anche il portiere è possibile la consegna ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. Il portiere o il vicino debbono sottoscrivere una ricevuta. L'originale verrà consegnato al ricevente in busta chiusa e sigillata (privacy). In tal modo l'ufficiale giudiziario potrà dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Qualora il destinatario viva abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto potrà essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, se anche questa è sconosciuta, nel comune di domicilio, osservando quando sia possibile le disposizioni precedenti.

Irreperibilità o rifiuto di riceverne copia

È quella prevista dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, avviene quando, a causa della impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dagli articoli 138 e 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

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