Utente:Puxanto/Sandbox/lex regia

La lex regia è un atto normativo emanato dal rex nell'antica Roma.Troviamo le maggiori informazioni nei frammenti pervenutici nell'Enchiridion di Pomponio, del II secolo d.C., ma anche in opere di Dionigi d'Alicarnasso, Livio, alcune parti del Digesto, ecc.
Storia
«Si tramanda che poi, cresciuta alquanto la cittadinanza, lo stesso Romolo abbia diviso il popolo in trenta parti, che chiamò curie, perchè allora gestiva gli affari di Stato sulla base dell'opinione di quelle parti. Così egli propose al popolo alcune leggi curiate: altre ne proposero i re successivi.»
Nel territorio laziale dove nacque Roma erano stanziate varie tribù distribuite in pagi[2]. Quando Romolo diventò capo del governo divise le tribù in curiae[3], evento da cui trova origine l'atto normativo della lex regia basato su qualche intervento delle curiae nell'emanazione delle 'leges regiae', secondo quanto attestato dalle fonti pervenuteci[4]. Ma oltre alle curiae una delle più importanti innovazioni introdotte da Romolo con le leges regiae riguarda l'istituzionalizzazione del consiglio degli anziani che prese il nome di senato[5] (anche questo usato nel sistema di emanazione delle leges regiae)[6]. Importante è mettere in luce la situazione del rex in tutta l'età regia infatti sarà il capo pubblico-militare-sacro-giudicante[7] insieme anche se questi compiti saranno affidati ai suoi numerosi ausiliari. Ritornando a Romolo a questo, secondo tradizione, succedette Numa Pompilio: anch'egli emanò numerose leges regiae di notevole importanza; infatti gli fu attribuita l'opera del liber commentari regi[8]. Una sua grande innovazione per il periodo numeno interessò il diritto criminale concernente i delitti volontari e involontari[9]. Su questo periodo molti studiosi ritengono, con argomentazioni lessicale, che alcune leges regiae soffrivano dell'influenza sabina[10] . Il successore di Numa Pompilio, Tullo Ostilio, denominato dalla tradizione il re guerriero[11], celebrava i solenni sacrifici utilizzando l'opera di Numa Pompilio, i commentarii Numae[12] oltre ad aver istituito i Feziali[13]. Ancora Anco Marcio fece trascrivere per, il pubblico, norme sacrali[14] dall'opera di Numa Pompilio, oltre a istituire il ius fetiale e il carcere[15]. Da qui gli ultimi re della tradizione non classificabili ancora come rex sacrorum (re che officiava ai riti sacri) furono, almeno secondo la tradizione, tre etruschi, il cui ascendente culturale influenzò il testo delle leges regiae di questo periodo[16]. Tarquinio Prisco, suo successore, fece varie 'leges regiae' che spaziarono in molti campi: degni di nota il raddoppio dei senatori e delle Vestali[17]. Servio Tullio poi utilizzò anche egli l'opera di Numa Pompilio per l'elezione dei consoli[18]; oltre a ciò è da ricordare per l'instaurazione del censo e della costituzione timocratica da questa si arriverà all'instaurazione dell'età repubblicana[19]. Nel periodo di Tarquinio il Superbo[20] rilevanti sono leges di tipo repressivo, rapporti internazionali e i libri sibillini (simile per certi aspetti al Vegoe etrusco). Dopo la famosa cacciata dei re si giunge ormai all'età repubblicana ma siccome c'era bisogno di una personalità che officiasse ai riti sacri (o prendesse decisioni sull'argomento tramite ancora l'utilizzo della lex regia)[21], come faceva il precedente rex si istituì così il rex sacrorum. Il potere di quest'ultimo era però molto minore al rex e di certo limitato solo al sacro. Secondo gli studiosi Pomponio nell'Enchiridion si riferisce a questo periodo quando afferma che l'emanazione del re veniva fatta secondo deliberazione delle curiae(piochè il potere del rex era diminuito)[22]. Probabilmente le leges regiae (o almeno la maggior parte) erano conservate a Roma che però fu incendiata nel 390 a.C. ad opera dei Galli Senoni di Brennio[23]. Importante fu così l'opera di riscrittura dei sacerdoti[24] e la raccolta di 'leges regiae' di Sesto Papirio purtroppo a noi non pervenuta ma probabilmente era consultabile all'epoca di Pomponio[25]. Le leges regiae nel periodi successivi sparirono[26] come atto emanato si preferì continuare con la lex rogata la lex data i plebisciti, senatoconsulti delle varie assemblee popolari, plebee e del senato[27]; ma anche perchè poi con il principato scomparì la figura della curia (la quale rappresentava Roma ma nell'epoca di Augusto il principato non era più solo Roma ma l'intera Italia perciò la figura della curia[28] risultò inutile e perciò anche la sua presenza per le leges regiae che ormai erano cadute in disuso); al posto delle leges regiae si utilizzò l'edictum, decreta, epistola, rescripta e mandata come atti normativi emanati dal principe[29].
Funzione della lex regia nella società romana
Il motivo della nascità della lex regia non sta semplicemente solo come strumento giuridico che il rex poteva usare ma nasce dall'esigenza ormai palese delle varie tribù ormai riunite in Roma di una certa lex o certo ius[30] come attesta l'opera di Pomponio. La 'lex regia' aveva come compito di regolare le controversie che si creavano e che non sempre i mores riuscivano a risolvere oltre che dare al rex la possibilità di risolvere in prima persona o per mezzo di qualche ausilium le controversie o le questioni militari o sacre (pagane)[31].Ma se da una parte le 'leges regiae' creavano nuovo diritto differente dai mores dall'altra però in parte trasformarono alcuni di questi in 'leges regiae'[32] come richiedeva la società di quel tempo che non si accontentava già più delle semplici rivelazioni del Pontifex Maximus.
Correnti che hanno influenzato la lex regia
Le leges regiae ebbero comunque in determinati periodi delle correnti che influenzarono la loro formazione soprattutto in ambito testuale. All'inizio si delinea di certo un'influenza di tipo greca in quanto la tradizione vuole che Romolo abbia studiato a Gabii[33] ma tralasciando la tradizione è indiscutibile la presenza di cultura greca all'interno della romana[34].Ma andando oltre questa influenza si prospetta che anche la corrente osco-umbra cioè albina ma in maggior misura sabina abbia influenzato non solo i metodi di emanazione attraverso dei precisi strumenti scritti (appunto pelli di animale)[35] ma anche i caratteri della stessa lex regia si può vedere ciò in appunto alcune leges di Servio Tullio e persino con Numa Pompilio e lo stesso Romolo[36].Oltre a queste correnti centrale risulta l'influenza etrusca che oltre di tipo politico economico fu di certo anche un influenza giuridica soprattutto nel periodo dei re etruschi, si prenda ad esempio l'atteggiamento di questi nei confronti delle gens in quel periodo fortemente indebolite da questi re[37].
Legislazione e esecuzione della lex regia
Secondo quanto detto nei frammenti di Pomponio[38] e di altri autori a proposito delle leges regiae si afferma che furono deliberazioni della curia oltre che del senato[39] approvate dal re e con l'appoggio del pontefice. Molti studiosi[40] però sono discordi rispetto alla veridicità di queste fonti in quanto ritengono che sia più probabile che il re (visti infatti i poteri che deteneva in quel periodo) deliberasse senza il veto della curia ma solo con l'appoggio del collegio pontificale e la deliberazione del senato.Si tiene infatti che la funzione della curia fosse solo di partecipazione pubblica cioè che le leges regiae fossero emanate pubblicamente alla presenza della curia[41]. Le leges regiae da una parte avevano il compito di creare un certum ius, d'altra derivavano dai mores, perciò lo strumento di controllo del rispetto delle leges regiae era stabilito nella maggior parte dei casi da pene di tipo religioso[42].
Utilizzo nei vari rami del diritto romano
Non è certo quali furono precisamente le leges regiae, in quanto abbiamo solo frammenti, comunque secondo quanto pervenutoci vennero utilizzate in ambito pubblico, sacro, successorio, processuale, agricolo, della famiglia, criminale infine nelle obbligazioni e nei contratti.
pubblico
sacro
successorio
processuale
agricolo
familiare
criminale
obbligazioni e contratti
Materiale su cui venivano scritte le leges regiae
All'inizio nel periodo di Romolo le leges regiae non erano scritte[43] ma venivano tramandate oralmente anche se non si è del tutto certi che in realtà un sistema di scrittura non esistesse. Comunque sia le prime leges regiae ovvero quelle di Romolo arrivarono a essere scritte solo nel periodo numenico[44] ad operà dello stesso Numa Pompilio suo successore.Nel periodo di Numa Pompilio queste nonchè le proprie (commentarii Numae, di cui a lui viene fatta risalire anche tutta l'opera pontificia di quel periodo liber pontificii[45])furono redatte su una corteccia di tiglioErrore nelle note: </ref>
di chiusura mancante per il marcatore <ref>
.Le successive leges regiae furono scritte in pelli di bue[46](utilizzato come fosse carta): periodo di Tarquinio[47]).Secondo un'altra tradizione[48] però le leges regiae sarebbero state redatte su una tavola rivestite esternamente di calce e stucco perciò secondo questa tradizione non veniva inciso il testo della lex regia ma dipinto. Comunque siano andate le cose è sicuro che le leges regiae furono in un primo tempo redatte in materiale facilmente deteriorabile. Da questo si possono comprendere poichè ci sia arrivato poco di questo tipo di atto normativo. Non fu però solo per questo in quanto bisogna ricordare che alcune di esse sicuramente bruciarono nell'incendio ad opera dei Galli Senoni del 390 a.C.[49] perciò da questo evento molte leges scomparverò e per sopperire a questa mancanze furono fatte rielaborazioni delle leges regiae ormai perdute sia a operà di sacerdoti che di giuristi o storici. Quello che venì fuori da queste rielaborazioni però non furono di certo le citazioni testuali di cui alcune fonti parlano ma semplicemente delle rielaborazioni con qualche forma arcaica del periodo[50].
Fonti conosciute
Come gia citato abbiamo parlato dei famosi frammenti dell'opera Enchiridion di Pomponio, sicuramente quella più rilevante. Ma da non dimenticare l'opera di Papirio, il Ius Papirianum[51], dove dovevano essere presenti gli elenchi delle leges regiae purtroppo non pervenutoci.La elaborazione dello Ius Papirianum sarebbe partità sempre da un rifacimento dei libri commentari regi[52].Non ci sono invece pervenute fonti coeve dell'epoca antica, tranne due o tre iscrizioni su pietrà o epigrafi poco rilevanti.
Voci correlate
Note
- ^ Riformulazione dell'Enchiridion, 1, 2, 2, 2. Traduzione a opera di Gennaro Franciosi.
- ^ vedi 'Lineamenti di storia del diritto romano' di Mario Talamanca pag 10
- ^ vedi 'Leges regiae' di Gennaro Franciosi pagg 6-12
- ^ Per i frammenti e le traduzioni si veda Leges regiae pagg. 6-12
- ^ vedi 'Leges regiae' pagg 12-18
- ^ vedi 'Lineamenti di storia del diritto romano' pag 30
- ^ vedi 'Lineamenti di storia del diritto romano' pag 19
- ^ vedi 'Leges regiae e paricidas' pag 19
- ^ vedi 'Leges regiae e paricidas' pagg 87-165
- ^ vedi 'Leges regiae e paricidas' pagg 11-18
- ^ vedi 'Leges regiae' nella premessa pag XVII
- ^ Liv. 1, 31, 8;L.Piso ap. Plin. 28, 4, 14
- ^ vedi 'Leges regiae' premessa pag XVII
- ^ Liv. 1, 32, 2
- ^ vedi 'Leges regiae' premessa pagg XVII-XVIII
- ^ vedi 'Leges regiae' pag XIX e 'Leges regiae e paricidas' pagg 56-64
- ^ vedi 'Leges regiae' premessa pag XVIII
- ^ Livio, 1, 60, 4
- ^ vedi 'Leges regiae' premessa pag XVIII
- ^ vedi 'Leges regiae' premessa pag XIX
- ^ vedi 'Lineamenti di storia del diritto romano' pagg 19-29
- ^ vedi Istituzioni di diritto romano pag 30
- ^ vedi Istituzioni di diritto romano pag 30
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pag 64
- ^ vedi 'Istituzioni di diritto romano - sintesi' pag 32
- ^ o almeno non se ne seppe più nulla
- ^ vedi 'Istituzioni di diritto romano - sintesi' pagg 38-41
- ^ vedi Istituzioni di diritto romano - sintesi pag 38
- ^ vedi 'Istituzioni di diritto romano - sintesi' pagg38-41
- ^ Pomp.D 1, 1, 1, 2
- ^ vedi 'Lineamenti di storia del diritto romano' pagg 19-29
- ^ vedi 'Lineamenti di storia del diritto romano' pagg 19-29
- ^ Plut.Rom. 7, 6; 8, 2; Dion. Hal. 1, 82, 5
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pagg 16-17
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pagg 18-19
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pag 18
- ^ vedi Istituzioni di diritto romano - sintesi pag 12
- ^ Pomp. D. 1, 2, 2, 2;
- ^ vedi Storia del diritto romano, Amarelli, pag. 30 e relative fonti es. Dion. 2, 14. 1-2
- ^ gli studiosi in questo caso si basano solo sul presupposto che come sistema di emanazione Pomponio si riferisca al periodo republicano avendo poche fonti riguardanti quello arcaico in correlazione all'analisi della situazione del rex nel periodo arcaico molto differente rispetto a quello repubblicano (vedi rex sacrorum) per maggiori informazioni vedere Istituzioni di diritto romano pag 30 e invece la versione sintesi pag 32.
- ^ vedi Lineamenti di storia del diritto romano pagg 19-29
- ^ vedi Istituzioni di diritto romano - sintesi pag 11
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pag 17
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pag 18-19
- ^ vedi Leges regiae premessa pag XVII
- ^ le fonti (vedi nota precedente) latine attestano l'esistenza di uno scudo ligneo rivestito di pelle di bue vedi 'Leges regiae e paricidas' pag 16-17
- ^ Fest.exc. 48, 19;Dion.Hal. 4, 58, 4;Hor.ep. 2,1, 25;
- ^ Liu. 1, 32, 2
- ^ vedi Istituzioni di diritto romano pag 33
- ^ vedi Leges regiae e paricidas pagg 56-65
- ^ nominata così da Macrob. sat. 3, 11, 5;Paul. D. 50, 16, 144
- ^ vedi leges regiae e parricidas di Salvatore Tondo pag 34
Bibliografia
- Giovanni Pugliese, Istituzioni di diritto romano, con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca, Torino, G.Giappichelli Editore, pp. 1013, ISBN.
- Giovanni Pugliese, Istituzioni di diritto romano — sintesi, con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca, Torino, G.Giappichelli Editore, pp. VIII - 567, ISBN.
- Nicola Palazzolo, Ab urbe condita: fonti per la storia del diritto romano dall'età regia a giustiniano [et. al]], testi tradotti da Nicola Palazzolo, ISBN.
- Patrizia Giunti, Adulterio e leggi regie un reato fra storia e propaganda, Milano, A. Giuffrè, 1990, ISBN.
- Mario Amelotti, Lineamenti di storia del diritto romano, sotto la direzione di Mario Talamanca, Giuffré, 1989, pp. VIII - 762, ISBN 88-14-01823-5.
- Amarelli, Storia del diritto romano, a cura di Aldo Schiavone, Giappichelli, 2001, pp. X - 326, ISBN 883481097X.
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- Franciosi Gennaro, Istituzioni di diritto romano — sintesi, a cura di Gennaro Franciosi ricerca collettiva di Lucia Monaco, Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Osvaldo Sacchi, Luciano Minieri, Giuseppina Maria Oliviero, Adelaide Russo, Vito Carella, Ammalia Franciosi, Aniello Buono, Torino, Javini Editore, 2003, pp. XIX - 224, ISBN 8824314678.
- Salvatore Tondo, Leges regiae e paricidas, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. III - 214, ISBN.