Economic Operator Registration and Identification

Codice EORI e operazioni di import-export

La Commissione europea ha introdotto, con il Regolamento (CE) n. 312/2009, che modifica le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (reg. (CEE) n. 2454/93), il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), che dovrà essere assegnato dagli Stati membri a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone.

Questo numero servirà di riferimento comune nei rapporti tra l’operatore economico e l’autorità doganale in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità.

Sarà l’operatore economico che dovrà presentare la domanda nel suo Stato membro per ottenere il numero EORI che sarà valido in tutta la Comunità.

Una volta ottenuto il numero EORI, l’operatore economico sarà obbligato a utilizzare tale numero unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sarà richiesto la sua identificazione.

Le nuove disposizioni saranno operative dal 1° luglio 2009.

In Italia si è stabilito di costituire la banca dati EORI procedendo automaticamente al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.

I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione doganale.

La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo.

Inserito il 5 maggio 2009 da www.commercio-internazionale.com[1] - Fonte: Eur-Lex - Agenzia delle Dogane