Processo civile

strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato
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Il processo civile si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti per gran parte nel Codice di Procedura Civile. È lo strumento principale per la tutela dei diritti derivanti da fattispecie di natura civile e l'affermazione di quel diritto sostanziale contenuto nei testi normativi.

Funzione del processo

La figura del processo è strettamente correlata a quella della tutela, essendo quest'ultima necessariamente giudiziale ed esaurendo solitamente il suo compito nell'apparato processuale con una pronuncia del giudice. Partendo da questo presupposto, tra le molte considerazioni in dottrina riguardo la reale funzione del processo ce ne sono due principali.

La più antica vede il processo come lo strumento che assiste il singolo per la realizzazione e l'esercizio di un suo diritto; l'altra, prevalente in quasi tutto il Novecento, considera il processo come una funzione pubblica diretta alla reintegrazione del diritto oggettivo. Abbandonata inizialmente la prima impostazione sulla scia anche dell'influenza tedesca, si è capito col tempo che tuttavia essa non faceva coincidere molto il processo con la sua vera funzione originaria, ovvero lo scopo della tutela dei diritti del singolo. Parte della dottrina sta recuperando del tutto o in parte la prima impostazione, anche in considerazione del fatto che il processo viene necessariamente dopo la mancata cooperazione di due soggetti. Inoltre non è l'unico rimedio fornito dall'ordinamento, esistendone anche altri di natura processuale ma anche sostanziale. È la legge che deve definire d'altronde i rimedi e i bisogni di tutela, e non il processo, che deve invece tradurre la norma in tecniche adeguate allo scopo.

In tal senso aiuta anche la collocazione sistematica del codice civile del 1942 nel quale è presente il libro IV relativo alla "tutela giurisdizionale dei diritti": disciplinata soltanto la natura delle varie forme di tutela e lasciando modi e forme al codice di rito, questa sistemazione offre notevoli punti di riflessione ma soprattutto riconosce implicitamente che non è soltanto il processo ad offrire tutela ai singoli, ma anche altre forme come la trascrizione e la prescrizione.

Soggetti del processo

Parti

Le parti del processo sono l'attore ed il convenuto. Quando c'è una pluralità di parti, si parla di litisconsorzio.

Legittimazione processuale

  Lo stesso argomento in dettaglio: Legittimazione processuale.

Organo giudicante

  Lo stesso argomento in dettaglio: Giudice civile.

Oggetto del processo

L'oggetto del processo corrisponde ad una definizione invalsa nella dottrina e nella pratica processuale, la quale non rinviene un preciso riferimento nel testo del codice di procedura civile. Secondo un'accezione generale, si può definire come oggetto del processo (o oggetto della decisione) il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi intervenuti o terzi chiamati nel processo o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero) rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una esplicita pronuncia con sentenza idonea a passare in giudicato (id est idonea a divenire incontrovertibile una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione concessi dall'ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge). Il concetto assume, dunque, una connotazione precisa, differente da quella affine, ma più generale, di "materiale di causa" (o oggetto di cognizione), la quale invece ricomprende anche tutte le circostanze di fatto delle quali il giudice deve conoscere nel corso del processo per giungere alla decisione sulle domande, senza peraltro essere chiamato ad una pronuncia vera e propria idonea al giudicato (la quale è, come detto, limitata al solo oggetto del processo). Attesa la stretta correlazione con le domande proposte dalle parti, l'oggetto del processo può essere analizzato attraverso i cd. elementi di identificazione dell'azione ossia gli elementi che consentono di individuare con precisione quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale. Secondo l'impostazione tradizionale, gli elementi di identificazione della azione sono costituiti da: le parti: ossia la parte che propone e quella verso la quale viene proposta la domanda; il petitum immediato: ossia il concreto provvedimento che la parte proponente domanda al giudice (ad es. una sentenza di condanna, un provvedimento di semplice accertamento, una pronuncia di carattere costitutivo); il petitum mediato: ossia il bene della vita che la parte proponente la domanda si prefigge di ottenere attraverso il provvedimento giudiziale (ad es. il soddisfacimento del proprio diritto di credito); la causa petendi: ovvero i fatti costitutivi del diritto sostanziale che la parte intende in concreto far valere in giudizio (ad es. il diritto di proprietà su un bene immobile può sorgere per il fatto costitutivo dell'usucapione; sul punto, e secondo una teorica più risalente, la causa petendi può essere ravvisata direttamente nello stesso diritto sostanziale in relazione al quale viene invocata la tutela giurisdizionale). In generale, è sufficiente che muti uno solo degli elementi di identificazione perché una domanda \ azione possa considerarsi differente dall'altra.

La domanda

  Lo stesso argomento in dettaglio: Domanda giudiziale, Comparsa di risposta e Domanda riconvenzionale.

Tipi di processo

Il processo civile può essere di vari tipi: cognizione, esecuzione e cautelare.

Il processo di cognizione è quello principale e si suddivide a sua volta in processo di cognizione di mero accertamento, di condanna e costitutiva.

Esistono inoltre vari riti accanto a quello ordinario, impregnati di particolarità strutturali o di caratteristiche proprie di vari procedimenti diversi: processo del lavoro, processo minorile, processo delle acque, procedimento di ingiunzione, rito societario e i procedimenti in materia di stato personale (divorzio, separazione, interdizione..).

Svolgimento del processo

Il processo civile, ossia il processo attraverso il quale un giudice viene solitamente investito del compito di risolvere una controversia insorta tra due o più soggetti privati o tra questi e un ente pubblico in relazione a un rapporto privatistico (in genere rapporti patrimoniali, fermo restando che oggetto del processo civile possono essere diverse situazioni o status che hanno anche rilevanza pubblicistica, basti pensare al processo volto a ottenere la pronuncia di separazione o di divorzio). Quanto alle forme per la relativa insturazione, il processo civile è retto dall'impulso di parte (disciplinato dall'art. 99 c.p.c.): è necessaria perché il giudice sia investito del compito di decidere la proposizione di una apposita domanda, la quale di norma proviene da un soggetto privato definito "attore" (anche se non è escluso che la stessa possa essere promossa da un organo pubblico, ossia il Pubblico ministero, quando vengano in rilievo rapporti aventi carattere pubblicistico, ad es. in materia di affidamento ed educazione di un soggetto ancora minore di età). La domanda giudiziale viene rivolta nei confronti di un soggetto che viene definito "convenuto" e, a seconda del rito e del tipo di processo, può assumere la forma della citazione (ossia l'invito rivolto direttamente alla parte, alla quale appunto deve essere notificata, a comparire davanti al giudice) oppure del ricorso (ossia la richiesta rivolta direttamente al giudice di pronunciare un provvedimento - ad es. fissazione dell'udienza, ordine di pagamento etc. - il quale verrà successivamente comunicato - sempre nelle forme della notificazione - alla controparte). Le modalità e i termini di costituzione del convenuto variano a seconda del tipo di processo: è però essenziale ricordare che perché un processo civile possa definirsi tale è sempre necessaria la instaurazione del contraddittorio, ossia si deve consentire e garantire alla parte nei confronti della quale è rivolta una domanda la possibilità di difendersi (si tratta del resto di una garanzia discendente dalla stessa Carta costituzionale, specificatamente prevista all'art. 24, 2° comma, cost. e all'art. 111, 2° comma, cost.). Al fine di decidere in merito ai diritti dedotti con la domanda, il giudice deve conoscere dei fatti posti a relativo fondamento: tale fase del processo destinata alla acquisizione delle prove si definisce comunemente "istruttoria" e varia a seconda del rito applicabile. L'atto con il quale, al termine della istruttoria, l'organo giudicante (Giudice di pace, Tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione) risolve la controversia decidendo sui diritti dedotti in causa, sulle prove acquisite al giudizio e sulle norme giuridiche applicabili, ha solitamente, ma non sempre, la forma della sentenza.

Il processo telematico

Con "processo telematico" ci si riferisce quasi unicamente al PCT, ossia il process CIVILE telematico, ma questa descrizione non e' piu' adeguata. Il processo telematico si sta estendendo ad altri settori della giustizia: al giudice di pace, alle esecuzioni, ed al settore penale. Va pero' notato che da tempo nell'ambito del PCT viene garantito l'accesso non solo ai dati dei tribunali civili ma anche a quello del lavoro.

Per il settore penale sono stati erogati dei fondi nella finanziaria 2007. Il procegetto delle esecuzioni e' stato pianificato e messo in opera durante il 2008, ed i risultati dovrebbero essere visibili durante il 2009.

Per quanto riguarda il giudice di pace all'inizio del 2007 con la presentazione dei risultati del progetto ASTREA il ministero della giustizia che aveva copartecipato al progetto finanziandolo ha ottenuto su Bologna la gestione telematica del giudice di Pace, che andava da li esteso al altri tribunali: con un mossa a sorpresa invece il ministero della giustizia a SOPPRESSO il progetto che risultava perfettamente funzionante ed ha deciso ripartire da zero, e pur avendo promesso risultati durante il 2007, a gennaio 2009 non risulta ancora chiaro se e quando l'accesso via web ai dati del giudice di pace sara' disponibile.


Il processo civile telematico (PCT)

  Lo stesso argomento in dettaglio: Processo civile telematico.
  Lo stesso argomento in dettaglio: Redattore avvocati.
  Lo stesso argomento in dettaglio: Consolle del magistrato.
  Lo stesso argomento in dettaglio: Consolle dell'avvocato.
  Lo stesso argomento in dettaglio: Punto di Accesso.
  Lo stesso argomento in dettaglio: Polisweb.

Il processo civile sta mutando verso il processo civile telematico. In questo cambiamento, vengono offerti nuovi mezzi tecnologici per comunicare nel processo tra avvocato e giudice, tra giudice ed avvocato, e per una gestione delle attivita' del giudice "informatizzata". La sigla della versione informatizzata del processo civile e' PCT (processo civile telematico) ed e' frutto di una promessa dell'Italia all'unione europea: dato che i tempi della giustizia sono infiniti, il governo italiano ha promesso una informatizzazione mirata alla velocizzazione dei processi.


Voci correlate

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