Malversazione di erogazioni pubbliche

La malversazione, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 316 bis del codice penale.

Sussiste il reato di malversazione a danno dello Stato quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'Unione europea dei finanziamenti per attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Tale illecito è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di sottrarre tali finanziamenti allo scopo previsto originariamente.[1]

Bibliografia

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107

Note

  1. ^ Cassazione penale, sez. VI, 6 giugno 2001, n. 29541

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