Malversazione di erogazioni pubbliche
La malversazione, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 316 bis del codice penale.
Sussiste il reato di malversazione a danno dello Stato quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'Unione europea dei finanziamenti per attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Tale illecito è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di sottrarre tali finanziamenti allo scopo previsto originariamente.[1]
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
Note
- ^ Cassazione penale, sez. VI, 6 giugno 2001, n. 29541
Collegamenti esterni
- Reati pubblici ufficiali: malversazione a danno dello Stato art 316 bis cp, su overlex.com, Overlex. URL consultato il 19-05-2009.
- M. in overlex.com
- M. in directline.it