Sbattezzo
Il termine "sbattezzo" indica le procedure che formalizzano l'uscita da una religione che preveda il battesimo come sacramento di adesione, dalla relativa comunità e/o dai relativi enti religiosi.
In genere, lo sbattezzo consiste in una richiesta di cancellazione del proprio nominativo, o nell'inserimento di una annotazione correttiva, dal registro battesimale della parrocchia di appartenenza, o comunque da liste ed elenchi di persone battezzate tenuti dagli enti religiosi, al fine di interrompere qualsiasi residuo contatto formale dopo il maturato distacco spirituale e ad evitare che la persona richiedente lo sbattezzo possa ulteriormente essere in qualche modo connotata come fedele contro la propria intenzione.
Queste procedure vengono praticate da persone che non si riconoscono nella religione e/o nella comunità di fedeli a cui - spesso solo formalmente - appartengono. Ciò può accadere quando chi aveva precedentemente scelto di aderire ad una religione muta di orientamento, oppure quando chi era stato annoverato tra i fedeli di una religione per scelta fatta da altri al posto suo (tipicamente dai genitori al posto di un figlio neonato) esprime un proprio e diverso orientamento in merito alla religione e decide di formalizzarlo.
Lo sbattezzo secondo le chiese
Chiesa cattolica
La Chiesa Cattolica ha definito una procedura di defezione formale dalla Chiesa, denominata Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica. I canoni 1086, 1117 e 1124 del Codice di diritto canonico regolano alcuni effetti di tale atto. Una nota [1] del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi risalente al 2006 specifica in cosa l'atto consiste.
La Chiesa cattolica non riconosce effetti "spirituali" alla pratica dello sbattezzo (la dottrina cattolica afferma che, essendo il battesimo un sacramento, esso, teoricamente, può essere tolto solo da Dio), mentre ne riconosce alcuni pratici. Per quanto riguarda gli effetti spirituali, secondo la dottrina cattolica il battesimo comporterebbe uno status personale indelebile, che non verrebbe cancellato dalla mera annotazione cartacea che costituisce lo sbattezzo. Con una posizione simile a quella sul divorzio civile, la Chiesa cattolica ritiene che esso non alteri gli effetti spirituali del sacramento del matrimonio religioso. Per quanto riguarda gli effetti pratici invece, la Chiesa cattolica con il diritto canonico riconosce lo sbattezzo come apostasia (abbandono di una religione) e questa comporta la scomunica automatica,[2] perciò l'esclusione delle persone che hanno manifestato chiaramente ed esplicitamente la loro volontà di apostasia, dai sacramenti e dalle esequie ecclesiastiche.
Le posizioni della Chiesa cattolica sul significato e sugli effetti dello sbattezzo non registrano solitamente contrasti con i sostenitori dello sbattezzo, in quanto essi sono solitamente interessati proprio agli effetti pratici; ad esempio per questi eseguire esequie cattoliche su una persona sbattezzata sarebbe considerato come un atto di violenza. Qualche problema si è registrato invece sull'effettiva attuazione pratica delle richieste di sbattezzo. Nonostante la pratica sia riconosciuta, infatti, diversi richiedenti si sono imbattuti in parroci che hanno frapposto ostacoli, omettendo o ritardando i provvedimenti richiesti.[3]
Secondo la visione della Chiesa, per chi non aderisce alla religione cattolica la richiesta di sbattezzo sarebbe inutile e contraddittoria: farlo significherebbe riconoscere implicitamente un valore allo stesso sacramento del quale si nega la validità. Secondo questo punto di vista, quindi, chi non aderisce (o non più) alla dottrina cattolica non ha bisogno di essere sbattezzato.
Chi richiede lo sbattezzo replica che il suo obiettivo è eliminare gli effetti formali del battesimo (tra cui quello di lasciare alla Chiesa la presunta possibilità di rivendicare un consenso superiore a quello reale), non quelli spirituali in cui ovviamente non crede.
Testimoni di Geova
Nella congregazione cristiana dei Testimoni di Geova non viene usato il termine "sbattezzo" ma, quando un componente battezzato viene espulso si ha la "disassociazione"; quando, invece, l'allontanamento è determinato da una scelta personale si ha la "dissociazione". L'espulsione in relazione alla "disassociazione" secondo i testimoni di Geova[4] è una «azione giudiziaria di scomunica o disassociazione dei trasgressori da una comunità o organizzazione. Questa facoltà rientra nei diritti di ogni associazione religiosa, ed è paragonabile al potere degli stati politici e di certe autorità locali di comminare la pena capitale, di mettere al bando e di espellere. Nella congregazione di Dio il provvedimento dell'espulsione viene preso per salvaguardare la purezza dottrinale e morale dell'organizzazione. L'esercizio di questo potere è necessario per garantire l'esistenza stessa dell'organizzazione, e ciò vale in particolare per la congregazione cristiana, che deve rimanere pura e conservare il favore di Dio per poter essere da lui impiegata e rappresentarlo. Altrimenti Dio espellerebbe o stroncherebbe l'intera congregazione».[5]
- «Alcune delle trasgressioni passibili di disassociazione dalla congregazione cristiana sono fornicazione, adulterio, omosessualità, avidità, estorsione, furto, menzogna, ubriachezza, linguaggio oltraggioso, spiritismo, omicidio, idolatria, apostasia e il causare divisioni nella congregazione.[6] Misericordiosamente, colui che promuove una setta dev'essere ammonito una prima e una seconda volta prima che sia preso contro di lui il provvedimento di disassociarlo. Nella congregazione cristiana si applica il principio enunciato nella Legge: la colpevolezza dell'accusato dev'essere stabilita per bocca di due o tre testimoni.» [7]
- «Chi è stato espulso può essere riaccolto nella congregazione se manifesta sincero pentimento. [8] Anche questa può essere una protezione per la congregazione, impedendo che sia sopraffatta da Satana andando dall'estremo di condonare la trasgressione all'altro estremo di diventare dura e incapace di perdonare.» [9]
In quanto all'allontanamento per scelta personale:
- «Dissociazione si applica all'azione compiuta da un componente battezzato della congregazione che ripudia deliberatamente la sua posizione di cristiano, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler più essere considerato testimone di Geova né riconosciuto come tale. ...la persona che si è dissociata ripudiando la fede e abbandonando deliberatamente l'adorazione di Geova è considerata alla stessa stregua di un disassociato.»[10]
Per le due situazioni ...
Il motivo più diffuso è la semplice richiesta di non essere più considerati facenti parte di una organizzazione da cui si è usciti, o in cui magari non si era mai realmente entrati. Questo senza dare alcun peso alla pratica in sé, perché sia formalizzata la fuoriuscita da una associazione di cui non condivide gli scopi e le ragioni di esistenza. La prassi della Chiesa cattolica è di impartire il battesimo a neonati, la cui adesione ad una religione è scelta dai genitori al posto loro. Molte di queste persone da adulte maturano una propria scelta spirituale diversa da quella imposta loro con il battesimo. Alcuni di questi decidono poi di formalizzare tale situazione con la pratica dello sbattezzo.
A corollario di queste ragioni c'è la volontà di non essere computati come aderenti ad una religione per il solo fatto di essere stati battezzati prima di averlo potuto scegliere, in modo da rendere più netta e calcolabile la differenza tra battezzato e credente.
Il registro in Italia dell'Annuario Pontificio valuta in circa 56 milioni il numero di italiani battezzati, ovvero il 98% della popolazione, mentre il numero di fedeli registrato nelle statistiche è più basso (87,8% nell'ultimo rapporto Eurispes del 2005).[11] Basandosi su queste statistiche, negli ambienti atei ed agnostici c'è chi sostiene che la Chiesa in questo modo sia portata a sovrastimare il numero dei propri aderenti e, di conseguenza, la propria importanza da un punto di vista sociale e politico, perché il numero di battezzati, non coincide con il numero di fedeli, in particolar modo nei paesi secolarizzati.
Negli stessi documenti della Chiesa viene però ben indicata la distinzione tra numero di battezzati e praticanti[12] e ammesso come la pratica religiosa sia in calo, in Italia e non solo.
Lo sbattezzo nel mondo
Italia
In Italia il fenomeno dello sbattezzo riguarda principalmente la Chiesa cattolica. Tale istituzione infatti, per tradizione secolare, invita i propri fedeli a battezzare i figli poco dopo la nascita, e questa pratica viene talvolta seguita anche da alcuni genitori non religiosi, per varie ragioni (altissima percentuale di bambini battezzati, convenzioni sociali, timore che il bambino venga discriminato rispetto ai compagni di scuola, pressione da parte di parenti cattolici, dovute anche alla credenza che il bambino che muoia non battezzato possa andare nel limbo.)
Una parte di queste persone, battezzate in età infantile, non si riconoscono nella scelta fatta dai propri genitori al posto loro, e alcuni desiderano esternare e formalizzare tale orientamento. Questo ha portato a diverse iniziative. Degna di menzione è l'Associazione per lo Sbattezzo, che proponeva per la prima volta un modulo di sbattezzo, pur privo di valore legale, attribuendo tuttavia alla Dichiarazione di sbattezzo visibilità sociale e politica. In Romagna si "celebra" un'apposita cerimonia atea (chiamata appunto "cerimonia dello sbattezzo") che si svolge soprattutto nei circoli anarchico-repubblicani, numerosi nella zona, in cui si svolge una specie di battesimo alla rovescia.
Nel 1995 l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha intrapreso un'iniziativa volta al riconoscimento legale della volontà di non essere più considerati cattolici, iniziativa che nel 1999 ha avuto parziale successo nell'utilizzare la normativa sulla privacy per tale scopo.
L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti stima (al 2009) in più di 15.000 l'attuale numero di persone che si sono sbattezzate[13].
La decisione del Garante per la Privacy
Poiché le liste dei battezzati contengono dati sensibili in materia di preferenze religiose ai sensi della legge n. 675/1996 (c.d. legge sulla privacy), è stata posta la questione della legittimità della tenuta di simili registri da parte delle organizzazioni religiose e dei diritti spettanti al cittadino sui dati che lo riguardino.
In particolare per quanto riguarda la Chiesa cattolica in Italia, il 13 settembre 1999 fu pubblicata una decisione del Garante per la protezione dei dati personali[14] contenente diversi spunti di interesse sotto l'aspetto giuridico. In essa, nel rigettare un ricorso di un cittadino che lamentava la mancata cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battezzati conservati presso un archivio parrocchiale,[15] il presidente dell'Autorità Garante, Stefano Rodotà, delineò nelle motivazioni alcuni aspetti di principio:
- la pretesa di cancellazione dai registri parrocchiali, «non riguarda (salvo quello che si dirà nel prosieguo) né dati non aggiornati, né dati inesatti o incompleti, essendo piuttosto riferita a dati che si intenderebbe eliminare sotto il profilo della loro materiale esistenza». ed è pertanto al di fuori della previsione dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 3, della legge n. 675/1996.
- per il medesimo articolo, «i dati relativi all'avvenuto battesimo del ricorrente non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle pertinenti attività della confessione religiosa, un eventuale fondamento giuridico della pretesa del ricorrente potrebbe semmai risiedere nelle motivazioni che sono alla base della loro conservazione».
- «precisato che il battesimo non è solo un atto di carattere confessionale, ma anche un atto giuridico costitutivo che segna l'ingresso di una persona nella Chiesa cattolica», il Garante osservò che la Chiesa «non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardata se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà».
- del resto, «i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 7 della Costituzione», perciò una richiesta di variazione «può semmai essere idoneamente soddisfatta da misure diverse dalla pura cancellazione, con le quali gli stessi possono ottenere dai titolari o dai responsabili che i dati da essi detenuti acquistino un diverso significato».
- «il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si professi atea, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, documentando il registro un fatto correttamente rappresentato, da considerare nella sua singolarità e cioè come rappresentazione di un evento (il battesimo) realmente avvenuto [...] Il diritto di opposizione per motivi legittimi potrebbe essere semmai esercitato nei riguardi di specifiche, ulteriori, utilizzazioni di dati relativi all'appartenenza religiosa dalle quali l'opponente ritenga di ricevere pregiudizio».
- Concluse Rodotà confermando «impregiudicato il diritto del ricorrente di far integrare a sua richiesta la complessiva documentazione che lo riguarda».
In pratica, anche se non è possibile richiedere la cancellazione della registrazione dell'avvenuto battesimo, poiché l'evento si è verificato, è però possibile richiedere che sia annotato, sul registro dei battesimi, che l'interessato non aderisce più alla Chiesa cattolica.
Dopo la decisione
La richiesta viene perciò inoltrata in conformità alla normativa dello Stato italiano in materia di trattamento di dati sensibili, per la quale i dati che possano rivelare tendenze religiose sono oggetto di tutela, e può perciò ricevere tutela giurisdizionale in caso di mancata ottemperanza degli enti interpellati. Sino a tale eventuale occorrenza, però, resta azione meramente riguardante le forme dei rapporti fra la persona non più fedele e gli enti della sua precedente religione. Non va quindi confusa con supposti "riti" di altra natura, ad esempio religiosa, ma ha piuttosto a che fare con le burocrazie interne degli enti religiosi.
La Chiesa cattolica ha recepito le conseguenze legali di tali normative emanando proprie normative in merito alla tenuta dei dati personali, che su alcuni aspetti non sono completamente congruenti con quelle dello stato italiano.
Ad esempio, spesso a chi presenta istanza di rettifica dei propri dati personali usando la procedura validata dal garante della privacy, che prevede l'invio per raccomandata di una richiesta accompagnata da fotocopia della carta d'identità del richiedente, viene richiesto, sulla base di normative della chiesa cattolica,[16] di presentarsi presso uffici della chiesa personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, nonostante un pronunciamento contrario del garante della privacy del 5 novembre 2003, con quale fu confermata la sufficienza dell'identificazione nel postulare in forme meno gravose.[17] Questo crea una situazione di potenziale conflitto di competenza tra le norme dello Stato italiano ed il diritto canonico.
Giornata nazionale dello sbattezzo
Il 25 ottobre 2008, giorno del cinquantesimo anniversario della sentenza della Corte d'appello di Firenze con la quale il vescovo di Prato veniva assolto dall'accusa di aver denigrato pubblicamente due giovani sposatisi civilmente in quanto suoi sudditi perché battezzati,[18] l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha organizzato la prima Giornata nazionale dello Sbattezzo.[19][20][21] All'evento hanno partecipato 1032 persone.[22]
Anche per il 2009 è stata prevista per il 25 ottobre la Giornata nazionale dello sbattezzo[23].
Germania
In Germania è applicata una tassa dovuta dai fedeli delle religioni protestante, cattolica ed ebraica; l'aliquota varia tra l'8% (in Baviera) e il 9% (Baden-Württemberg) per cento della propria imposta sul reddito[24], a seconda della regione, e i proventi vengono girati alle rispettive organizzazioni religiose per il mantenimento dei luoghi di culto.
Ad esempio un contribuente con entrato lorde di 50,000 € pagherà una tassa sui redditi del 20% circa, overo 10,000 euro, e 800 o 900 € verranno versati alla comunità religiosa di appartenenza. [25]
Tutti i battezzati sono obbligati a pagare questa tassa, ma possono uscire ufficialmente dall'organizzazione religiosa e smettere di pagarla a partire dal raggiungimento della maggiore età, che per quanto riguarda l’appartenenza religiosa è stabilita a 14 anni. Per uscire dalla chiesa è sufficiente recarsi nell'ufficio apposito presente presso ogni tribunale, e fare verbalizzare la propria decisione.
La tassa si chiama Kirchensteuer per protestanti e cattolici. Si applica una analoga tassa detta Kultussteuer (imposta di culto), per gli appartenenti alla religione ebraica; introdotta più recentemente.[26] Le altre religioni non sono soggette a questa tassazione poiché questo gettito serve per mantenere i luoghi di preghiera quindi le chiese e le sinagoghe per quanto riguarda la religione ebraica. Le moschee e gli altri luoghi religiosi non sono sovvenzionati dallo Stato.
Francia e Belgio
Una campagna per lo sbattezzo fu lanciata da questi paese alcuni decenni fa dall'organizzazione comunista Alternative libertaire[[#CITEREF{{{1}}}|{{{1}}}]]. Attualmente iniziative di sbattezzo sono prese in Belgio dalla Fédération des Amis de la Morale Laïque [27] ed in Francia dagli anarchici di Subsociety [28].
Bibliografia
- Raffaele Carcano, Adele Orioli, Uscire dal gregge. Storie di conversioni, battesimi, apostasie e sbattezzi, Roma, Luca Sossella Editore, 2008, ISBN 8889829648. (Recensione)
- Alessandro Lise, Alberto Talami, Quasi quasi mi sbattezzo, Padova, Becco Giallo Editore, 2009, ISBN 9788885832503. (Recensione)
Note
- ^ vatican.va: "Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica" (Prot. N. 10279/2006)
- ^ Latae sententiae (can. 1364)
- ^ La Repubblica, "La mia lunga battaglia per essere sbattezzato", la vicenda del cittadino Gianni C. di Fossalta di Piave, protagonista delle sentenze del Garante.
- ^ Perspicacia nello studio delle Scritture, volume 1 - 1988 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - tradotto ed edito in italiano nel 1990 dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova pp. 868, 869, 870
- ^ Ap+2,5 Apocalisse (Rivelazione) 2:5 1Co+5,5-6 1 Corinti 5:5-6
- ^ 1Co+5,9-13;6,9-10 1 Corinti 5:9-13; 6:9, 10 Tit+3,10-11 Tito 3:10, 11 Ap+21,8 Apocalisse (Rivelazione) 21:8
- ^ 1Tm+5,19 1 Timoteo 5:19
- ^ 2Co+2,5-8 2 Corinti 2:5-8
- ^ 2Co+2,10-11 2 Corinti 2:10-11
- ^ Organizzati per fare la volontà di Geova - 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - tradotto ed edito in italiano nel 2005 dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova pag. 155
- ^ si veda ad esempio vatica.va: "Andamento numerico della Chiesa cattolica nel mondo (2007)"
- ^ Ad esempio si veda un articolo di Massimo Introvigne, che citando documenti ecclesiastici in un giornale cattolico, stima il 35-38% di praticanti contro più del 90% di battezzati. Al Al Sinodo dei Vescovi del 2005 si è parlato di un numero di praticanti in molti paesi europei inferiore al 20%.
- ^ 1999-2009: dieci anni di sbattezzi
- ^ Dati sensibili (convinzioni religiose): richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati
- ^ L'interessato era un socio dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti individuato ad hoc nell'ambito di una «campagna per la “bonifica statistica”», come afferma la stessa organizzazione sul suo sito ufficiale.
- ^ Il DECRETO GENERALE della Conferenza Episcopale Italiana in materia di Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza ([1], all'Art. 2 § 7, recita: "Chiunque ha diritto di chiedere l’iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti. La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato.". Tale richiesta fu ritenuta non dovuta da una nuova decisione del garante per la Privacy[2]
- ^ Nella decisione fu ritenuto sufficiente, in analogia con altre procedure, l'inoltro della richiesta a mezzo lettera "sottoscritta dall'interessato e accompagnata da copia di un documento che ha consentito di accertarne l'identità nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 13 della legge n. 675/1996 e art. 18 del d.P.R. n. 501/1998)"
- ^ Sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 25 ottobre 1958 che assolse il vescovo di Prato che aveva denigrato pubblicamente due giovani sposatisi civilmente in quanto suoi sudditi perché battezzati
- ^ 25 ottobre: Giornata dello sbattezzo
- ^ Sbattezziamoci insieme: appuntamento per il 25 ottobre
- ^ Giornata dello sbattezzo: comunicato stampa UAAR
- ^ Grande successo dello sbattezzo di massa: superata quota mille!
- ^ 25 ottobre: Giornata nazionale dello sbattezzo
- ^ (EN) The politics of appointments to protestant theological faculties in Germany: the case of professor Erich Geldbach
- ^ (DE) Gehaltsrechner-Brutto-Nettolohnrechner Calcolatore di stipendio e tasse (Germania)
- ^ Poiché all'epoca della Kirchensteuer, la prima metà del '900, per ragioni razziali gli ebrei erano trattati diversamente dai cristiani.
- ^ Fédération des Amis de la Morale Laïque: "Débaptisation"
- ^ subsociety.org: "Débaptisation"
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Voci correlate
Altri progetti
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Collegamenti esterni
- Sbattezzo sul sito dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.
- Campagna per lo sbattezzo sul sito dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.
- Sbattezzati.
- Associazione per lo Sbattezzo.
- (PDF) Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (in particolare all'articolo 2) della Conferenza Episcopale Italiana.
- (PDF) Tesi sullo sbattezzo discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
- Documentario Uscire dal gregge
- (PDF) Andrea Albertazzi, L’aspetto giuridico dello sbattezzo, L'Ateo, n.2/2004
- Rita Celi, Aumenta il popolo degli "sbattezzati": atei e agnostici si ritrovano sul web, La Repubblica, 10 gennaio 2006
- Chiara Lalli, Lo sbattezzo val bene una messa, 5 ottobre 2007
- Sbattezzo, 2 maggio 2005
- Video: 10 buoni motivi per sbattezzarsi