Diritto internazionale privato
Template:Wik Template:Stub Diritto L'espressione diritto internazionale privato venne coniata, per la prima volta, dal giurista americano Joseph Story nel'opera "Commentaries on the conflict of laws", opera edita nel 1834. Essa indica un settore di studi giuridici posto al crocevia fra diritto privato, diritto internazionale e diritto processuale civile.
L'espressione riguarda più specificamente l'insieme o il sistema di norme che in uno Stato sono destinate ad individuare il diritto applicabile a quei rapporti privatistici caratterizzati da elementi di estraneità rispetto ad esso (es. una succesione ereditaria di un cittadino italiano ma che riguardi, ad esempio anche beni immobili situati in Germania), ma che con questo sono connessi per quelli che vengono comunqmente definiti come creteri di collegamento .
A differenza del diritto internazionale pubblico, parliamo di norme che, sebbene siano atte a disciplinare rapporti collegati ad altri paesi rispetto a quello di riferimento, e che quindi per questo motivo vengono definiti Internazionali, fanno parte dell'ordinamento giuridico interno di questo stato in quanto sono emanate da questo e destinate ad avere valore esclusivamente in esso.
Ogni Stato Nazionale ha all'interno del suo ordinamento norme di tale natura che, a volte, sono anche integrate dalle Convenzioni Internazionali (bilaterali o multilaterali) aventi ad oggetti materie inerenti al diritto privato, dallo stesso sottoscritte e ratificate, dopo la loro entrata in vigore.
Il sistema italiano di diritto internazionale privato
Nell'ordinamento giuridico italiano, le norme fondamentali di diritto internazionale privato si trovavano fino al 1995 negli art. 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale collocate prima del Codice Civile. Altre norme integrative o per specifiche materie erano rinvenibili in alcune disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e nel codice della navigazione.
Nel 1995, dopo un lungo e travagliato processo di elaborazione, è stata emanata una disciplina organica della materia, contenuta nella L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale racchiude in un unico testo di 74 articoli la disciplina del diritto internazionale privato.
Tale normativa si compone di una parte generale (artt. da 1 a 18)
Bibliografia
- Ballarino, Diritto internazionale privato, (Padova, Cedam, III ed., 1999)
- Bariatti (a cura di), Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in Le nuove leggi civili commentate, (1996, n. 5-6)
- Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (Torino, Giappichelli, 1996)
- Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e contratti, (Torino, Utet, 1996)
Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell’ordinamento giuridico statale. Esso concerne l'insieme di norme che individuano il diritto applicabile alle fattispecie caratterizzate da elementi di "estraneità" rispetto all’ordinamento preso come punto di riferimento. Il diritto privato internazionale, inoltre riguarda i casi in cui sussiste la giurisdizione del giudice statale ed i relativi limiti, l'efficacia, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e degli atti provenienti da una pubblica autorità. La finalità delle norme di diritto privato internazionale è l’armonia delle soluzioni nei differenti paesi (che trova la sua ratio nel principio della certezza del diritto).
Le principali fonti di diritto internazionale privato in Italia sono:
- Il regolamento 44/2001 entrato in vigore il 1° Marzo 2002 (che recepisce la convenzione di Bruxelles), il quale concerne i criteri comuni di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (escluse le materie relative al fallimento e dei rapporti di famiglia). Si applica a tutti i soggetti che hanno domicilio presso i paesi membri dell’unione europea tranne la Danimarca, per i rapporti sorti dopo il 1° Marzo 2002.
- Il regolamento CE n° 2201/2003 entrato in vigore il 1° agosto 2004, che concerne i criteri di giurisdizione comuni in tutti gli stati membri della Unione europea, relativi ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi, all’annullamento del matrimonio e per le domande connesse e conseguenti relative alla patria potestà. Tale regolamento ha abrogato il vecchio 1347/2000, entrato in vigore il primo marzo 2001.
- il regolamento CE n° 1246/2000 riguarda i criteri di giurisdizione del fallimento ed è entrato in vigore dal 31 maggio 2002.
- la legge 218/95 limitatamente nella parte in cui recepisce la convenzione di Bruxelles del 68, si applica per tutti i rapporti sorti prima del 2002, nei confronti degli stati firmatari della stessa, e, posteriormente al 1° Marzo 2002, solo alla Danimarca. Concerne i criteri comuni di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ad esclusione del diritto fallimentare e dei rapporti familiari)
- la legge 218/95 latu sensu (comprendente cioè, sia le disposizioni in recepimento della convenzione, sia le disposizioni estese agli stati extracomunitari) si applica nei confronti di tutti gli stati extracomunitari, nelle materie stabilite da essa e introduce propri criteri di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni