Fonte di produzione

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Le fonti di produzione del diritto sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento che servono a produrre le norme giuridiche e, dunque, tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.

Esse si differenziano dalle fonti sulla produzione poichè queste ultime deterninano gli organi e le modalità attraverso le quali produrre le norme.

A ben vedere, le fonti di produzione derivano a loro volta da un atto o da un fatto che determina il modo in cui devono essere poste.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano esse sono previste da varie norme costituzionali (art.138,70,76,77,87,75,ecc.) e si didtinguono rispettivamente in :

  • Costituzione (sovraordinata a tutte le altre fonti)
  • legge costituzionale
  • legge ordinaria
  • decreto legislativo
  • decreto legge
  • regolamenti governativi
  • referendum abrogativo di leggi statali o di atti aventi valore di legge
  • referendum abrogativo di leggi regionali
  • referendum abrogativo du leggi delle regioni di diritto comune
  • contratto collettivo di lavoro
  • regolamenti parlamentari
  • statuti regionali speciali
  • norme di attuazione degli statuti speciali
  • statuti delle regioni ordinarie
  • leggi delle regioni a statuto speciale
  • leggi delle regioni a statuto ordinario
  • regolamenti delle regioni a statuto speciale
  • regolamenti delle regioni a statuto ordinario
  • leggi provinciali di Trento e Bolzano
  • leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, se contengono l'ordine di esecuzione.

Le fonti sopradette, sono cd. fonti-atti, vale a dire manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o da altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione, che, di regola, sono formulate per iscritto. Nel nostro ordinamento sono, però, previste anche fonti-fatti, cioè comportamenti oggettivi od atti di produzione esterni all'ordinamento che possono essere schematicamente sintetizzate in :

  • consuetudine
  • usi
  • stato di necessità
  • norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
  • accordi internazionali
  • fonti di ordinamenti stranieri richiamate nell'ordinamento italiano.

Bibliografia