Decreto legislativo

tipologia di atto normativo nell'ordinamento giuridico italiano

Con la locuzione decreto legislativo (abbreviato con D. lgs. o D. lg.) o decreto delegato si intende nel diritto costituzionale italiano un atto normativo avente forza di legge adottato dal governo in sede di consiglio dei ministri su delega del Parlamento.

La delegazione legislativa è prevista dall'art. 176 della Costituzione ed è un mezzo con il quale le camere decidono di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro la quale il governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma vincola a rispettare una certa materia. In genere sono emanati tramite decreti legislativi testi normativi che per la loro mole sarebbero difficilmente gestibili in sede parlamentare, come i testi unici e i codici.

La cosiddetta legge delega (approvata dalle camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non può più legiferare.

Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il governo, prima di deliberare definitivamente i decreti, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.

Legge delega e caratteri essenziali

La delega può essere conferita soltanto mediante legge, mai tramite decreto legge che esproprierebbe il Parlamento della sua funzione principale di cui all'articolo 70.

Risponde dei caratteri di imperatività e istantaneità, dove per il primo s'intende il dovere (anche se soltanto politico non essendo positivamente previsto) per il governo di dare concreta e piena attuazione alla delega ricevuta e per il secondo il dovere del governo di adottare un solo atto. Il secondo aspetto è smentito tuttavia dalla prassi e dalla legge n. 400 del 1988, che prevede la possibilità di più atti in caso di numero elevato di oggetti da disciplinare nella legge di delega (e infatti è invalsa nell'uso corrente di specificare nella legge delega che il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti delegati).

La delega può essere anche mista, contenenti disposizioni di immediata applicazione oltre che i contenuti delegati. Ci sono materie in cui il governo non può legiferare ossia: amnistia e indulto, bilancio e tributi, ratifica dei trattati internazionali, e le leggi costituzionali, conversione dei decreti legge.

Il procedimento di formazione

Il procedimento di formazione del decreto legislativo è disciplinato dall'art.69 della legge n. 666 del 1988, che configura il governo come soggetto competente ad adottare l'atto. Il decreto va deliberato entro il termine fissato dalla legge di delega, e va presentato al presidente della Repubblica almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine, il quale provvederà poi all'emanazione. Se il Governo non rispetta la legge di delegazione cioè i principi, i criteri contenuti nella legge, si ha il cosiddetto ECCESSO DI DELEGA, ovvero la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità del decreto legislativo.

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