Reato omissivo improprio
Il reato omissivo improprio, nel diritto penale, si ha quando un evento delittuoso si è verificato per la condotta omissiva posta in essere da un soggetto che aveva l'obbligo di intervenire.
Nel diritto italiano
Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 40 ultimo comma, del Codice penale italiano. Tale norma precisa che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Tale previsione equipara la posizione di colui che commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, ma non attraverso un'azione, bensì un'omissione. L'omissione è intesa come un "non fare", cioè un rimanere inerti di fronte al verificarsi di un evento. L'agente, pertanto, è al pari di un "passivo osservatore". Da rilevare come il legislatore punisca anche direttamente alcune tipologie di reato con condotta omissiva: si pensi ad esempio all'art. 593 c.p., che incrimina l'omissione di soccorso. In questi casi si parla di reati omissivi propri, in quanto espressamente previsti come tali dal diritto positivo. La ratio della norma di cui al 40 u.c., è da rinvenire nelle esigenze solidaristiche di cui il Codice Penale degli anni '30 (anche detto "Codice Rocco", dal nome del Ministro Guardasigilli in carica in quegli anni), incentrato su principi autoritativi ed assolutistici propri dell'epoca. Le esigenze solidaristiche, tipiche di un ordinamento in cui la convivenza sociale si evolve fino a pretendere dai propri cittadini non più il mero adempimento di obblighi che richiedono il non fare determinate cose (e scaturenti in fattispecie di reato di natura chiaramente commissiva in funzione della violazione di quell'obbligo) ma più pregnanti obblighi volti a far agire, a compiere delle azioni in tutela o aiuto di terzi che versano in stato di pericolo o di bisogno.
Il presupposto dell'obbligo giuridico ad intervenire
L'art. 40 cpv. infatti pretende il comportamento attivo in determinati casi non da parte di qualsivoglia soggetto, bensì solo da parte di colui o coloro che sono titolari di un preciso "obbligo giuridico di impedire l'evento". Il nesso che lega l'ambito di applicazione del 40 cpv alla condotta omissiva di un certo soggetto, rendendola penalmente rilevante, è dunque dato dalla esistenza di questo presupposto.
Quadro Comparatistico
Disciplina Tedesca
Al paragrafo 13 del Strafgesetzbuch si stabilisce che chi omette di impedire un evento previsto dalla fattispecie di una norma penale è punibile secondo questa norma se era giuridicamente obbligato a impedire il verificarsi di questo evento. Al 2° comma si autorizza una diminuzione facoltativa della pena rispetto a quella prevista per il reato commissivo tipicamente previsto.
Disciplina Francese
La legge penale francese non ha una disposizione ad hoc La soluzione francese, oltre ai casi previsti dalla legge, stabilisce che non esiste delitto commissivo mediante omissione. Vi sono opzioni specifiche ed eccezionali, contenute nella parte speciale del codice, come all'art. 227-15 che sanzione chi essendo ascendente legittimo, naturale o adottivo di un minore di nni 15 lo priva degli alimenti o delle cure al punto di comprometterne la salute è punito con:
- reclusione fino a 7 anni;
- ammenda fino a 100.000 euro.
In più vi è la sentenza del Tribunale di Poitiers del 1930 nella quale stabilisce che l'inerzia non poteva equivalere alla commissione, decidere diversamente era corrispondente a decidere x analogia, la quale era vietata.
Disciplina Inglese
La responsabilità omissiva è una elaborazione giurisprudenziale, la giurisprudenza elabora l'attribuzione della responsabilità omissiva per fatti commissivi e ha assegnato al verbo kill un'estensione da poter coprire ipotesi di morte cagonata mediante omissione.
Testi normativi=
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto penale, Padova, CEDAM, 1992. ISBN 88-13-17466-7.