Forze armate fiumane

militari che parteciparono all'impresa di Fiume (1919-1920)

Le Forze Armate Fiumane rappresentavano le forze armate e di polizia, nonchè quelle ausiliarie, della Reggenza Italiana del Carnaro.

Forze Armate Fiumane
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Dettami legislativi

Le Forze Armate Fiumane erano suddivise in:

  • Forze di Terra;
  • Forze di Mare;
  • Forze Ausiliarie.

I dettami legislativi sulle Forze Armate Fiumane erano definiti nella Carta del Carnaro:

«Del comandante

XXXXIII
Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà di uno solo, che sappia raccogliere, eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione. Il Consiglio determina il più o men tempo breve dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XXXXIV
Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii.

XXXXV
Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera:

  • di riconfermare il Comandante nella carica;
  • oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino;
  • oppure di deporlo;
  • o anche di bandirlo.

XXXXVI
Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.

Della difesa nazionale
XXXXVII
Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo la attitudine e secondo la perizia di ognuno.

XXXXVIII
A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se sieno in distretta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni.

XXXXIX
In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare. Lo stretto servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici; e non può esercitarli quando sieno conciliabili con la necessità della disciplina attiva.
»

Composizione

Le Forze Armate Fiumane erano così costituite:

Le Forze di Terra

Le Forze di Mare

Le Forze Ausiliarie

Voci correlate