Forze armate fiumane

militari che parteciparono all'impresa di Fiume (1919-1920)

Le Forze Armate Fiumane rappresentavano le forze armate e di polizia, nonchè quelle ausiliarie, della Reggenza Italiana del Carnaro.

Forze Armate Fiumane
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Le Truppe dell'Impresa di Fiume

Raggruppamento Bersaglieri Dezzani 160 2314 Raggruppamento Arditi Repetto 151 1914 Brigata Randaccio 1060 Comando Artiglieria 85 774 Brigata Sesia    600 Battaglione Volontari Fiumani 45 584 Brigata Firenze      500 Battaglione Volontari Giuliani 54 448 Comandi e Servizi Logistici      45 343 Guardia di Finanza 15 329 Comando Genio 11 233 Volontari 200 Bersaglieri Ciclisti   24 190 Granatieri     180 Compagnia Speciale Arditi 2 132 Regi Carabinieri 1 132 1° e 2° Squadriglia Autoblindo 11 82 Genio Minatori 4 74 Squadrone Cavalleria  7 69


Dettami legislativi

Le Forze Armate Fiumane erano suddivise in:

  • Forze di Terra;
  • Forze di Mare;
  • Forze Ausiliarie.

I dettami legislativi sulle Forze Armate Fiumane erano definiti nella Carta del Carnaro:

«Del comandante

XXXXIII
Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà di uno solo, che sappia raccogliere, eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione. Il Consiglio determina il più o men tempo breve dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XXXXIV
Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii.

XXXXV
Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera:

  • di riconfermare il Comandante nella carica;
  • oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino;
  • oppure di deporlo;
  • o anche di bandirlo.

XXXXVI
Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.

Della difesa nazionale
XXXXVII
Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo la attitudine e secondo la perizia di ognuno.

XXXXVIII
A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se sieno in distretta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni.

XXXXIX
In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare. Lo stretto servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici; e non può esercitarli quando sieno conciliabili con la necessità della disciplina attiva.
»

Composizione

Le Forze Armate Fiumane erano così costituite:

Le Forze di Terra

Le Forze di Mare

Le Forze Ausiliarie

Voci correlate