Ordine dei giornalisti

ente pubblico italiano

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti è un ente pubblico italiano non economico a struttura associativa, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione di giornalista.

Nel 1925 viene istituito l'albo professionale nel quale si dovevano iscrivere i giornalisti. L'albo era dapprima depositato presso le sedi della Corte d'Appello, mentre dal 1928 era controllato da un Comitato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sempre di nomina ministeriale era la Commissione (con sede a Roma) che dal 1944 sostituì il Comitato. L'Ordine venne quindi istituito nel 1963.

La legge 69/1963

L'Ordine è stato istituito con la legge n. 69 del 3 febbraio 1963, la quale si preoccupa di disciplinare l'organizzazione della professione.

L'articolo 2 della legge precisa che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, mentre è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Composizione

Esistono ordini dei giornalisti regionali o interregionali che fanno capo al Consiglio Nazionale. Ciascun ordine regionale è composto da 6 professionisti e tre pubblicisti. Ha un'Assemblea che si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio, e ogni tre anni per eleggere il Consiglio. Il Consiglio, a sua volta, elegge il presidente e il segretario. Esiste poi anche un collegio dei revisori. Il Consiglio Nazionale è eletto secondo modalità analoghe a quello regionale. Si compone di 2 professionisti e un pubblicista per ciascuna sede periferica. Esiste poi un presidente e un segretario e un collegio dei revisori. All'interno del consiglio ci sono quattro commissioni che si occupano di materie specifiche: cultura, amministrazione, diritto e ricorsi.

Ordinamento

L'organizzazione territoriale presenta dei Consigli dell'Ordine istituiti su base regionale o interregionale. Ogni Consiglio tiene l'Albo professionale di categoria, che comprende le seguenti tipologie di giornalisti (art. 1):

  • professionisti: coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista
  • pubblicisti: coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi

In elenchi speciali vengono iscritti (art. 28):

  • giornalisti stranieri
  • direttori che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

I praticanti, cioè coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica, vengono iscritti in un apposito "registro dei praticanti" (art. 33), e devono svolgere il praticantato per 18 mesi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari (art. 34).

Funzioni dell'Ordine

Oltre al controllo dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, e al mantenimento dello stesso, ciascun Consiglio ha funzioni di vigilanza sull'operato dei giornalisti, ma anche di tutela.

La legge del 1963 dedica l'intero Titolo III alla "disciplina degli iscritti", ma di fatto fornisce solamente delle linee generali. Specifica che il Consiglio prende adeguati provvedimenti per gli iscritti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine (art. 48), ma non stabilisce quali siano questi "fatti".

Le sanzioni disciplinari sono previste dall'art. 51 e contenute negli artt. 52-55, e sono:

  • avvertimento: rilievo della mancanza commessa e richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri
  • censura: biasimo formale per la trasgressione accertata
  • sospensione: non inferiore a 2 mesi e non superiore a 1 anno, nei casi di compromissione della dignità professionale
  • radiazione: nei casi in cui la dignità professionale viene compromessa al punto da rendere incompatibile la presenza dell'iscritto nell'Albo

Per regolare il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei dati personali, il legislatore e l'Ordine hanno provveduto a stendere un complesso di principi in materia di privacy e giornalismo.

Contratto Nazionale di lavoro giornalistico (CNLG)

L'esigenza di un contratto collettivo di lavoro, legato alla professione giornalistica, nasce in primis dal fatto che si tratta quasi sempre di un rapporto di lavoro dipendente. Le parti contraenti sono da un lato gli editori (rappresentati dalla FIEG), dall'altro i giornalisti che prestano un'attività continua e con rapporto di dipendenza (rappresentati dalla FNSI). L'ultimo contratto nazionale è stato firmato a Roma l'11 aprile 2001.

L'intero art. 6 del contratto è dedicato alla figura del direttore, cui competenza esclusiva è fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari. Da tali compiti si ravvisa l'influenza del direttore nel conferire una certa linea politica al giornale.

L'art. 32 del contratto specifica i "legittimi motivi di risoluzione del rapporto", cioè quelle che vengono normalmente definite clausole di coscienza, nei quali casi il giornalista può cessare il contratto e ricevere il TFR. I motivi sono:

  • sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale
  • utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, tale da menomare la dignità professionale del giornalista
  • situazione incompatibile con la dignità del giornalista, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore

Il nuovo contratto prevede anche un allegato con cui, in via sperimentale, viene disciplinato autonomamente il rapporto tra aziende di giornali elettronici e redattori addetti.

Testo integrale della legge

Bozza di riforma di Positano

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti riunito a Positano il 17 ottobre 2008 ha deliberato all'unanimità il documento di indirizzo per la riforma dell'Ordine Bozza riforma di Positano

E' stata presentata alla Camera dei Depuntati in data 22 aprile 2009 una proposta di Legge, la n. 2393 concernente Modifiche alla Legge 3 febbraio 1963, n. 69 in materia di ordinamento giornalistico, d'iniziativa degli onorevoli deputati Pisicchio, Zampa, Mazzuca, Pionati, Merlo, Rao, Salvini, Lehner e Testoni. Il testo della PdL

Bozza Siliquini

Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 aveva approvato la cosiddetta “Bozza Siliquini” (dal nome dell'allora sottosegretario alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Siliquini) che modifica l’accesso alla professione giornalistica così come inizialmente fissato nel 1928 e poi confermato dalla legge dell’Ordine del 1963. Per essere ammessi all’esame di Stato per diventare giornalisti non si dovrà più passare necessariamente per due anni di praticantato in una struttura editoriale, ma si dovrà conseguire una laurea (almeno triennale) in una Università, più:

  • due anni di pratica e studio in uno degli Istituti di Formazione al Giornalismo promossi dall’Ordine;
  • Master biennali istituiti con convenzioni fra Università e Ordine;
  • Lauree specialistiche biennali che garantiscano almeno il cinquanta per cento di attività pratica di redazione.

In tutti i casi l’Ordine ha potere di controllo e di verifica sui percorsi di formazione.

Il provvedimento non è stato convertito in Legge dalle Camere, pertanto la Bozza Siliquini rimane tale e le modalità di accesso alla professione giornalistica rimangono invariate e disposte dal Titolo II Capo I ex artt. 26 - 36 Legge 3 febbraio 963 n. 69

Le scuole di giornalismo

Oggi le scuole riconosciute dall'Ordine sono ventuno in tutto il territorio nazionale di cui 4 a Milano, 1 ad Urbino, 1 a Bologna, 1 a Perugia, 3 a Roma, 1 a Palermo, 1 a Napoli, 1 a Sassari, 1 a Torino, 1 a Padova, 1 a Potenza, 1 a Bari, 1 in Toscana, 1 a Salerno, 1 a Teramo ed 1 a Sora.

La prova di idoneità professionale

La prova di idoneità professionale per l'ammissione nell'elenco dei professionisti, impropriamente nota come esame di Stato, si tiene a Roma in due sessioni. Consiste in una prova scritta della durata di 8 ore e una prova orale.
Per l'ammissione non è richiesto un particolare titolo di studio, ma chi non è in possesso almeno del titolo finale di istruzione secondaria superiore deve sostenere una prova preliminare di cultura generale.

Prova scritta

La prova scritta si svolgerà in un’unica giornata e sarà così articolata:

  • Sintesi di un articolo scelto dal candidato tra i due forniti dalla commissione per la lunghezza di trenta righe da sessanta battute ciascuna;
  • Redazione di un articolo, di quarantacinque righe da sessanta battute ciascuna, su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione, in numero non inferiore a sei, tra i seguenti: Politica interna ed estera, Economia e lavoro, Cronaca, Sport, Cultura, Scienze, Tecnologie, Spettacolo;
  • Questionario di sei temi con risposte libere concernenti il diritto costituzionale, il diritto penale, l'etica e la deontologia professionale e la storia e la tecnica del giornalismo.

Prova orale

La prova orale sarà diretta ad accertare la conoscenza da parte del candidato delle aree disciplinari ai sopraelencati punti a), b), c), d).

Norme transitorie

Rimangono in vigore le vecchie norme a favore dei praticanti già iscritti nel Registro.
Fino alle sessioni del 2013 saranno ammessi all’esame anche i praticanti redattori (non laureati) e i freelance (con 5 anni di attività alle spalle) purché abbiano seguito, anche via web (e-learning) corsi di formazione teorica e aggiornamento sulle aree disciplinari sopraelencate, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzioni con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Nel dettaglio, saranno ammessi all’esame:

  • Gli attuali praticanti;
  • I non laureati che abbiano lavorato continuativamente per due anni in organi di informazione (una sola testata) e che abbiano frequentato almeno trecento ore di formazione in corsi promossi o convenzionati con l’Ordine;
  • I non laureati che abbiano lavorato per almeno cinque anni, a tempo pieno, in più testate e abbiano frequentato le trecento ore di formazione.

Il vecchio e il nuovo sistema di praticantato potranno coesistere (sempre però con i corsi formativi) fino al 2012.

Altre informazioni sulla riforma

Fanno parte della commissione esaminatrice: un magistrato (presidente), due professori universitari, tre giornalisti (laureati e con 10 anni di anzianità; oppure non laureati, ma con 20 anni di anzianità professionale) e un rappresentante della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) . Così stabilisce la legge:
1. La commissione esaminatrice è composta di sette membri.
2. Il Presidente è nominato tra i magistrati di Tribunale o di Corte d’Appello, su designazione del Presidente della Corte d’appello della città sede di esame.
3. Tre membri sono nominati tra gli iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti dell’albo da almeno dieci anni, in possesso di laurea, ovvero tra gli iscritti nello stesso elenco da almeno venti anni, su designazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Tra tali membri è scelto il segretario della commissione esaminatrice.
4. Due membri sono nominati tra i professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, su designazione del Consiglio universitario nazionale.
5. Un membro, in possesso di laurea, è nominato tra i rappresentanti degli editori, su designazione della FIEG.
6. Sono nominati altresì sette membri supplenti appartenenti alle medesime categorie dei componenti effettivi.
7. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quattrocento, è nominata una sottocommissione, presieduta dallo stesso Presidente della commissione principale e composta da altri sei componenti appartenenti, rispettivamente, alle categorie di cui ai commi 3, 4 e 5.
8. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottocento, su proposta del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, possono essere costituite altre commissioni esaminatrici. In tal caso gli esami possono svolgersi in più sedi.

Voci correlate

Collegamenti esterni