Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato previsto nell'ordinamento giuridico italiano
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Fonte | Codice penale italiano |
Disposizioni | [[:s:Codice penale/{{{Partizione1}}}/{{{Partizione2}}}#Art. rma}}} {{{TitoloReato}}}|{{{Norma}}}]] |
Competenza | Tribunale |
Procedibilità | ufficio |
Arresto | facoltativo in flagranza di reato |
Fermo | consentito |
Pena | reclusione da 18 mesi a 6 anni |
Disciplina
L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
A differenza dei reati previsti dai successivi articoli del decreto, non sono previste soglie minime per la punibilità penale. Tuttavia, qualora gli elementi passivi fittizi siano inferiori a € 154.937,07 la pena è ridotta (da 6 mesi a 2 anni) e non sono consentiti il fermo e l'arresto.
Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale.
Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.
La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:
- le operazioni mai effettuate (c.d. inesistenza oggettiva): si pensi alla fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non ho mai acquistato;
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (c.d. sovrafatturazione): si pensi ad un bene acquistato per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; si noti che in tal caso la maggiore imposta indicata è pienamente esigibile nei confronti del cedente (art. 21 DPR 633/1972), pur non essendo detraibile per il cessionario in quanto operazione parzialmente inesistente;
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (c.d. inesistenza soggettiva): si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché in tal caso l'acquisto è stato realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato nella fattura. Si pensi alla società Alfa che acquista un bene dalla società Beta: a questo punto nell'operazione entra un terzo soggetto, spesso utilizzato per realizzare le c.d. frodi carosello, la società Gamma, il quale riceve la fattura da Beta e contestualmente emette fattura ad Alfa. L'acquisto di Alfa risulta così effettuato dal fornitore Gamma, mentre in realtà il cedente reale era Beta. Spesso nel meccanismo di frode Gamma (il soggetto interposto) è una cartiera, ovvero un soggetto creato appositamente per emettere fatture false e incassare l'imposta sul valore aggiunto indicata nelle stesse e poi "sparire" senza riversarla allo Stato. Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione, oltre a costituire reato, l'imposta versata dall'acquirente non è detraibile, poiché l'operazione risulta (soggettivamente) inesistente.
Consumazione
Il delitto è commesso al momento della presentazione della dichiarazione.
Se la dichiarazione fraudolenta è presentata da una società, per il reato risponde chi l'ha sottoscritta.
Competenza
È competente il giudice del luogo di domicilio fiscale del contribuente.