Interpello
L'interpello (nel diritto anglosassone denominato ruling) è un'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in fieri.
L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli.
Il diritto di interpello c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, in virtù del silenzio assenso), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
L’interpello c.d. speciale è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente elusive.
L'interpello c.d. disapplicativo è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.
Ambito dell'interpello
Le istanze di interpello presentate da un contribuente possono essere relative ai seguenti tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate:
- IVA
- IRE
- IRAP
- Imposta di bollo
- Imposta di registro
- Tasse sulle concessioni governative
- Altri tributi minori
I tributi di competenza di altri enti diversi dall'Agenzia delle Entrate devono essere presentati direttamente a questi, e pertanto:
Devono essere presentate all'Agenzia delle Dogane le istanze di interpello riguardanti le Accise, ai comuni quelle riguardanti l'ICI, alle Regioni quelle riguardanti i tributi regionali, ed alle Province quelle riguardanti i tributi provinciali, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati, richieste in ritardo e cioè dopo un anno dalla data di autentica dell'atto costitutivo (art. 2 R.D. n. 436/27).
Modalità di presentazione dell'interpello
L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:
- Dati anagrafici del contribuente.
- Descrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello, e sul quale vi sono fondati motivi di incertezza.
- Data e sottoscrizione dell'istanza da parte del contribuente.