Nemo iudex sine actore
"Nemo iudex sine actore" (alla lettera: 'nessun giudice senza attore') e "nullo actore, nullus iudex" (alla lettera: 'se non c'è attore, non c'è giudice') sono brocardi che esprimono un principio, risalente al diritto romano, applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il principio della domanda, ccorollario del più generale principio dispositivo. È lo stesso principio espresso dal brocardo "ne procedat iudex ex officio" (alla lettera: 'non proceda il giudice d'ufficio').
In base al principio, il processo può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una parte, che nel processo civile prende il nome di attore, la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile convenuto. Nell'ordinamento italiano un'enunciazione la si può trovare nell'art. 99 del Codice di procedura civile che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".