Procedura legislativa ordinaria
La procedura legislativa ordinaria (Art. 294 TFUE), (prima del trattato di Lisbona c.d. procedura di codecisione) è una delle Procedure legislative dell'Unione europea. In essa il Parlamento interviene attivamente nel processo legislativo comunitario, non limitandosi a fornire pareri, ma potendo modificare il testo sottoposto all'esame degli organi legislativi dalla Commissione.
Prevista originariamente in via di eccezione, è ora, con le modifiche operate ai trattati dal Trattato di Lisbona, la regola.
La procedura
La Procedura legislativa ordinaria prevede tre fasi o letture:
Prima lettura
La Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il Parlamento elabora una posizione sul progetto di atto, e la trasmette al Consiglio; se il Consiglio approva tale posizione, l'atto è adottato nella formulazione da quest'ultima prevista. Diversamente, il Consiglio adotta una sua posizione e la comunica al Parlamento. Il Consiglio è tenuto ad informare il Parlamento in modo esauriente dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione.
Seconda lettura
Il Parlamento ha, entro un termine di tre mesi, tre possibilità di azione:
- se il Parlamento approva la posizione comune del Consiglio o non esprime parere entro il termine stabilito, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
- se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, respinge la posizione comune, l'atto proposto si considera non adottato;
- se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, propone emendamenti alla posizione comune, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. In quest'ultimo caso, entro tre mesi:
- o il Consiglio, a maggioranza qualificata (o all'unanimità, se c'è il parere contrario della Commissione), approva tutti gli emendamenti e quindi l'atto in questione si considera adottato ed è sottoscritto dai Presidenti di Parlamento e Consiglio;
- oppure il Consiglio informa il Parlamento che non approva tutti gli emendamenti alla posizione comune proposti da quest'ultimo, e quindi il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento, convoca entro sei settimane il Comitato di conciliazione.
Fase di Conciliazione
Il Comitato di conciliazione, formato da tanti membri del Parlamento quanti sono gli Stati membri (27) e dai membri del Consiglio (o loro delegati), con la partecipazione della Commissione, entro sei settimane elabora un progetto comune e lo trasmette a Parlamento e Consiglio. Qualora non si giunga ad un accordo, la procedura si conclude senza l'approvazione dell'atto.
Terza lettura
Parlamento e Consiglio sono dunque chiamati a pronunciarsi sul progetto comune entro sei settimane:
- se il Parlamento approva a maggioranza dei votanti, ed il Consiglio a maggioranza qualificata, l'atto è adottato;
- se il progetto viene respinto, o almeno uno dei due organi non si pronuncia, l'atto non è adottato.