Ricercatore

colui che svolge attività di ricerca
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Con il termine ricercatore si indica genericamente un lavoratore che svolge attività di ricerca. In Italia, esistono figure professionali espressamente denominate ricercatori sia nell'Università che negli enti di ricerca (ad esempio CNR). Va notato che comunque anche il restante personale docente universitario italiano è tenuto obbligatoriamente a svolgere attività di ricerca[1]. Anche in alcune aziende, per favorire l'innovazione, si promuove attività di ricerca. In pratica ogni centro di attività di un certo rilievo, pubblico o privato, ha al suo interno un centro di ricerca e i propri ricercatori.

Definizione

In Europa, la definizione di ricercatore, i suoi doveri e i suoi diritti sono stati definiti mediante la Carta Europea dei Ricercatori, una raccomandazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 marzo 2005. Il fatto di particolare rilievo è che essa stabilisce che tutti coloro i quali operano nella ricerca dopo la Laurea o titolo equivalente sono da considerarsi Ricercatori: per i primi quattro anni "in formazione" (inclusi di dottorandi di ricerca e i borsisti), mentre in seguito sono da considerarsi "senior". La Carta prevede che non esistano discriminazioni nei diritti associati ai contratti e stabilisce la parità dei diritti tra i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato. Tale Carta è stata sottoscritta in Italia dalla Conferenza dei Rettori CRUI e dai Presidenti degli Enti di Ricerca, senza che all'atto pratico però questo costituisse fattore di modifica nei contratti di lavoro vigenti. Essa infatti non ha ancora trovato implementazione nell'ordinamento italiano, anche a causa dei costi aggiuntivi che lo Stato dovrebbe sostenere per garantire a tutti i ricercatori i medesimi diritti come raccomandato dalla Carta.

Il ricercatore universitario in Italia

Istituzione e compiti

Nell'ordinamento legislativo italiano il ruolo di ricercatore universitario è stato istituito col Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.[2] I compiti dei ricercatori universitari sono stabiliti dal citato decreto all'Art. 32 come segue.

«I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali... Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta... Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.»

Si noti che, formalmente, i ricercatori universitari, secondo la 382, non fanno parte del personale docente ed anzi l'Art. 1, che ne istituisce il ruolo, recita: Non è [loro] consentito il conferimento di incarichi di insegnamento. Questa norma è stata successivamente modificata, consentendo l'attribuzione ai ricercatori di affidamenti o supplenze, col consenso degli interessati[3]. In effetti, il compito istituzionale dei ricercatori sarebbe dovuto consistere nello svolgere ricerca; infatti, formalmente, le strutture universitarie non sono tenute ad assegnare loro compiti didattici integrativi, per i quali è previsto, nel citato Art. 32, un numero massimo di ore, ma non un minimo.

Giudizio di conferma

Come precisato all'Art. 31, I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma... Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati. Il giudizio, se sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo... e può avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione.

Il problema dello stato giuridico

La citata legge 382 è completamente vaga sulla questione dello stato giuridico dei ricercatori universitari. L'Art. 34, dal titolo Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari lascia in sospeso la questione.

«Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.»

Questa parte della legge è tuttora in vigore, e lo stato giuridico dei ricercatori non è ancora stato definito.

La situazione nei primi anni 2000

In realtà, pur non essendo considerati docenti, attualmente i ricercatori svolgono preminentemente attività didattica. Marco Cattaneo, in un recente intervento pubblicato da Le Scienze[4] considera

«se un giorno i ricercatori delle università italiane incrociassero le braccia, non in assoluto, ma decidendo semplicemente di sospendere la didattica? Non è un’ipotesi peregrina, ma sarebbe un disastro. I ricercatori sono all’incirca il 40 per cento del corpo docente delle università italiane. Corpo docente, sì, perché tengono corsi, tanti corsi, spesso a costo zero per l’università, anche se percepiscono uno stipendio decisamente inferiore a quello degli associati (o se preferite “professori di seconda fascia”). In teoria, non sarebbe il loro mestiere...»

La messa ad esaurimento del ruolo

Un disegno di legge del ministro Gelmini, attualmente in discussione al parlamento, prevede la messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, sostituendolo con una nuova figura di ricercatore a tempo determinato. La messa ad esaurimento del ruolo entro il 2011 era già stata prevista da norme precedenti.

La mobilitazione contro la ‘riforma Gelmini’

In seguito alla presentazione del DdL 19005s, detto ‘riforma Gelmini’, che prevede per l’università pubblica tagli per 1.400.000.000 di euro e nessun investimento, si diffonde negli atenei pubblici italiani una mobilitazione che ha come fulcro i ricercatori universitari che scelgono come forma di protesta più incisiva l’indisponibilità alla didattica. Questa mobilitazione vede coinvolti la quasi totalità degli atenei pubblici italiani. Il 29 aprile 2010 si svolge a Milano un’assemblea nazionale di rappresentanti dei ricercatori coinvolti in rappresentanza di 35 atenei italiani che dà origine alla Rete29aprile.

Le richieste

La protesta richiede, tra l’altro, il mantenimento del carattere pubblico dell’Università statale e la sua autonomia; l’abolizione dei tagli alla ricerca e al funzionamento degli atenei introdotti con le leggi 133/08 e 1/09; la riorganizzazione in senso egualitario dei ruoli universitari e dei suoi livelli retributivi; il riconoscimento del ruolo giuridico dei ricercatori; un governo democratico degli atenei pubblici; la garanzia del Diritto allo studio.

L’avvio dell’anno accademico

In seguito alla mobilitazione dei ricercatori, sostenuti da gruppi studenteschi, l’avvio dell’anno accademico 2010-2011 è stato teatro di vari rinvii, spostamenti, sospensioni delle lezioni dedicati dai ricercatori alla discussione pubblica sul futuro dell’università pubblica italiana e, più in generale, del sistema culturale. In seguito alla mobilitazione e alla protesta, la discussione sul futuro dell’università ha assunto inedito risalto sui mass-media italiani. Analogamente, il DdL 19005s, detto ‘riforma Gelmini’, ha subito vari rinvii nel suo passaggio finale in Parlamento a causa di un emendamento volto a bloccare la mobilitazione ma non approvabile poiché privo di copertura finanziaria.

La svolta di Bologna

Di fronte alla mobilitazione e all’indisponibilità dei ricercatori, il 14 settembre 2010 il Senato accademico dell’Ateneo di Bologna invia una lettera (cosiddetta ‘lettera ultimatum’) che intima ai ricercatori di comunicare entro 48 ore la disponibilità alla didattica non obbligatoria e paventando la sostituzione degli eventuali indisponibili tramite docenti a contratto, inclusi coloro che non avessero risposto e perciò considerati di fatto indisponibili. La maggioranza dei ricercatori si astiene dalla comunicazione, inviando invece risposte individuali e collettive di vario tenore o non rispondendo affatto. L’atto del Senato accademico si risolve in un bluff e dona ulteriore vigore alla mobilitazione.

La manifestazione al Parlamento

Il 15 ottobre 2010 tremila ricercatori e studenti hanno manifestato a Roma di fronte al Parlamento e alla sede della conferenza dei Rettori.

Note

  1. ^ Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, Art. 18 Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione.
  2. ^ cit.
  3. ^ Template:Citaweb Ai ricercatori confermati (al pari dei professori di ruolo) ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge 341/90 possono essere attribuiti dalle strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e con il consenso dell'interessato, l'affidamento o la supplenza di ulteriori corsi o moduli; ai sensi dell' art. 2 comma 4 della legge 21 giugno 1995 la disposizione dell'art. 12 comma 3 della legge 341 è estesa ai ricercatori non confermati;
  4. ^ Le scienze Blog, 23 marzo 2010

Voci correlate

Collegamenti esterni