Investigatore privato (ordinamento italiano)

L'investigatore (o detective, in lingua inglese) è chi svolge, generalmente, indagini su incarico di privati, in contrapposizione alla polizia e alle altre forze dell'ordine. I detective privati si occupano di questioni delicate per conto della propria clientela e le loro mansioni non comportano pubbliche funzioni. Gli investigatori privati spesso lavorano per avvocati in casi civili. Molti lavorano per compagnie di assicurazione per investigare su richieste di risarcimento sospette. Prima dell'avvento del divorzio, molti investigatori privati venivano ingaggiati per cercare prove di adulterio o altre condotte illegali all'interno del matrimonio.

L'investigatore privato nel diritto italiano

In Italia l’esercizio di quest'attività è soggetto all'osservanza di diverse limitazioni derivanti da una precisa regolamentazione ed è condizionata al possesso della licenza prefettizia che non consente in alcun modo e nella forma più tassativa l’esercizio di pubbliche funzioni, a partire da quelle che comportano la menomazione della libertà individuale. Lo attestano il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e contestualmente diverse disposizioni di legge, decreti, circolari amministrative del Ministero degli Interni che, a partire dal 1914, hanno regolamentato la professione degli Investigatori Privati italiani.

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo interessano i detective privati sono quelle che si riferiscono agli Istituti di Vigilanza Privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914, n. 563. Ma l’attività d’investigazione privata vera e propria è stata meglio regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. La disciplina che regola attualmente le attività d’investigazione privata risale al successivo R.D., n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate) e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, ancora vigente agli art.257-260 facenti rif. al R.D.l.vo 26 sett. 1935, n.1952 ed il R.D.l.vo 12 nov. 1936, n. 2144. Negli atti istituzionali dell’epoca si riscontra il riferimento lessicale, apparentemente moderno e americanizzante del temine "detectivage".

Il 24 ottobre 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in processo in qualità di Consulente Tecnico della difesa. Infatti, con l’entrata in vigore del Nuovo Codice di Procedura Penale, sono state introdotte innovazioni radicali nel processo penale. Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove. L'art.190 c.p.p. (Diritto alla Prova) stabilisce che “[…] le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro, il “Principio di parità fra difesa e accusa” (P.M., e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove. Pertanto, in base al combinato disposto dall’ex art.38 disp.att. alla legge 397/2000 (ora abrogato) e riferentesi al D.L.vo 28 luglio 1989 n.271 “[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […]”, e in base al comma 1°, tale attività “[…] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”. Questi, in base a quanto pure previsto dall’art.222, della stessa legge (Investigatori Privati), “[…] fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati sono autorizzati” dal Prefetto dietro il rilascio di una apposita licenza “purché abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività”[1].

L'abilitazione a svolgere indagini difensive ha modificato sostanzialmente anche in Italia le funzioni della figura dell'investigatore il quale, su incarichi scritti e di contenuto ben precisato, accertata la validità della licenza, la qualità delle competenze e la capacità di indagine; può diventare esperto e consulente di parte (difesa o parte civile) per procedimenti di natura civile e penale.

Secondo, però, una più ampia visuale che non intende "costringere" la figura dell'investigatore a mansioni statiche e preconfezionate, possiamo definire investigatore (nell'inteso moderno del termine), anche colui che svolge il proprio lavoro all'interno delle forze dell'Ordine (polizia e carabinieri), utilizzando sia metodi di indagine tradizionali (acquisizione delle testimonianze, acume nella valutazione dei fatti, verifica degli alibi ecc..), sia metodi di indagine scientifica quali, ad esempio, le analisi di laboratorio, le comparazioni computerizzate, le elaborazioni statistiche ecc...

Letteratura

Nella letteratura gialla sono molteplici e variegate le tipologie di detective.

Il detective "logico"

Tra le prime figure di detective che si possono classificare del tipo "logico" è da annoverare il personaggio di Auguste Dupin inventato dalla penna del romanziere Edgar Allan Poe, che è solamente sulla base di rigorosi procedimenti di ragionamento logico che riesce a trovare il criminale del doppio delitto (come nel caso del doppio assassinio della Rue della Morgue).

Il detective "astuto"

Tra i tipi che si possono classificare come astuti vi è la figura di quello che ha rappresentato per Honoré de Balzac il signor Corentin negli Chouan. Mentre il personaggio di Dupin risolve i problemi con la logica, Corentin, figura assai comune di poliziotto basa la sua abilità di investigatore sulla astuzia e gioca con i trabocchetti.

Il detective "scientifico"

Tra la logica di Dupin e la furbizia di Corentin si colloca bene Monsieur Lecoq, il poliziotto creato da Émile Gaboriau, nel quale, come scrive Giuseppe Petronio[2], "...comincia ad apparire, ma semplicemente allo stato embrionale, il carattere scientifico del "detective". Nei tempi, infatti, in cui il Gaboriau scriveva, gli "Annales d'Hygiène et de Médecine Légal" pubblicavano i metodi con cui i dottori Caussé e Hugoulin proponevano di conservare e studiare le impronte di piedi nudi e calzati lasciati dal delinquente sul luogo del delitto. Il Garboriau ne approfittò certamente perché il suo tipo di agente enuncia tali metodi e ne applica, anzi, uno, onde conservare lo stampo di un'impronta di passi lasciati nella neve dall'assassino".

Note

  1. ^ Stefani, Di Donato, 1991
  2. ^ Giuseppe Petronio, Il punto su:Il romanzo poliziesco, Laterza, Bari, 1985, pp.148-149

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