Giudizio direttissimo

procedimento penale

Il giudizio direttissimo è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e della fase degli atti preliminari al dibattimento.

Può essere instaurato esclusivamente dal P.M. in tre ipotesi previste dal codice di procedura penale.

Quando la persona viene arrestata in stato di flagranza di un reato, il P.M. può presentare l'imputato in stato d'arresto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto.

Se l'arresto viene convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

Se l'arresto non viene convalidato, il giudice restituisce gli atti al P.M.; è tuttavia possibile procedere al giudizio direttissimo se l'imputato e il P.M. vi consentono.

La seconda ipotesi si ha quando il P.M., dopo aver ottenuto la convalida dell'arresto dal giudice per le indagini preliminari, presenta l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.

In questo caso, occorre che il P.M. abbia ottenuto l'applicazione di una misura cautelare che protragga lo stato di custodia (e questo perchè l'imputato deve essere presentato dal P.M. e quindi si presuppone che il P.M. abbia la disponibilità fisica dell'imputato).

La terza ipotesi si ha quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.

Se la persona che ha reso confessione si trova in custodia cautelare viene presentata all'udienza entro quindici giorni dalla registrazione della notizia di reato nell'apposito registro.

Se la persona è libera viene citato a comparire ad una udienza nel medesimo termine.

Inoltre, una legge speciale prevede la possibilità di ricorrere al giudizio direttissimo per reati concernenti armi ed esplosivi a meno che non siano necessarie speciali indagini.

Se a questo reato sono connessi altri reati per i quali mancano le condizioni per procedere con questo rito, si procede separatamente.

Se la riunione risulta indispensabile, il rito ordinario prevale.

Per lo svolgimento del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni previste per il dibattimento.

La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario e da un agente di polizia giudiziaria. Inoltre, il P.M., l'imputato e la parte civile possono presentare testimoni senza citazione.

L'imputato viene avvisato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena concordata e della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.

Se il giudizio direttissimo viene instaurato in assenza dei presupposti richiesti, si ha una nullità assoluta e il giudice con ordinanza dispone la restituzione degli atti al P.M.

Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia aperto il dibattimento, dispone con ordinanza, la prosecuzione del giudizio con rito abbreviato.

Se, in seguito all'instaurazione del giudizio abbreviato, il giudice revoca l'ordinanza con cui lo aveva disposto, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.


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