Patente di guida italiana
Template:Trasporti La patente di guida è un documento necessario per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore.
Storia
Francia e Germania furono tra i primi paesi a richiedere una patente di guida per i conducenti, all'inizio del XX secolo. Nel Nord America, con l'aumentare delle vittime coinvolte in incidenti automobilistici, la pressione pubblica portò i legislatori ad usare il modello francese e tedesco per l'istituzione della patente di guida.
La prima legge concernente la patente di guida entrò in vigore nel Nord America il 1° agosto 1910, nello stato di New York, anche se inizialmente era prevista solo per gli autisti di mestiere. Nel luglio del 1913 lo stato del New Jersey fu il primo a richiedere a tutti gli automobilisti il superamento di un test per poter ottenere la patente.
Categorie delle patenti
Patenti "Standard"
Quanto segue vale solo per le patenti conseguite nei paesi dell'Unione Europea e più specificatamente in Italia. Altrove valgono regolamenti differenti, anche se le patenti di molti paesi (USA in primis) sono convertibili in patenti europee previa la revoca della patente precedente. Con la patente italiana si può circolare liberamente in tutta l'Unione Europea senza certificati aggiuntivi specifici. Per gli altri paesi servono certificati a tempo per non dover convertire la patente a tempo indeterminato.
Patente A1
Si può conseguire dai 16 anni di età, sostenendo una prova teorica a quiz e una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 kW e cilindrata compresa tra 75 e 125 cc. Abilita alla conduzione di motocicli leggeri (fino a 125 cc e con potenza non superiore agli 11 Kw) conducibili senza passeggero e di tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozzette) sempre senza passeggero.
Patente A
Conseguibile a diverse età e con differenti modalità:
- Accesso graduale, che comporta l'esistenza di un periodo (in genere di due anni) durante il quale il patentato non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW. Trascorso questo periodo, non esiste più limitazione di potenza massima.
- Accesso diretto, che permette, sotto determinate condizioni (prova sostenuta ad almeno 21 anni di età e con un motociclo di potenza massima pari ad almeno 35 kW), di condurre da subito motoveicoli di qualsiasi potenza massima.
- Va inoltre ricordato che se la prova pratica è sostenuta con un motociclo senza marce o con cambio automatico, non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico.
- La patente A abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente A1
Se si ha un'età compresa tra i 18 e i 20 anni la patente A è conseguibile con la sola modalità ad accesso graduale. In tal caso la prova va sostenuta con un motociclo di potenza compresa tra 11 e 25 kW e di cilindrata superiore a 125 cc, e si viene abilitati alla conduzione di tutti i motoveicoli (compresi tutti i motocicli fino a 25 kW o 0,16 kW/kg) anche con passeggeri e di tutte le macchine agricole che rispettino i limiti di massa e di potenza valevoli per i motoveicoli. La limitazione di potenza a 25 kW decade dopo due anni.
Se si hanno almeno 21 anni è possibile, come detto, conseguire la patente ad accesso diretto. È però necessario sostenere la prova con un motociclo di potenza superiore a 35 kW. Se invece il motociclo ha una potenza compresa tra 25 e 34 kW la patente è conseguita con accesso graduale.
Patente B
Conseguibile a 18 anni sostenendo la prova su un'autovettura. Abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli e tutte le macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) che abbiano massa inferiore a 3,5 tonnellate e tutte le macchine agricole. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purchè non eccedenti la massa indicata. Si possono anche condurre motoclicli leggeri fino a 125 cc ma solo in Italia. È inoltre consentita la conduzione di autoveicoli trainanti rimorchi che non eccedano, a pieno carico, la massa a vuoto della motrice e che, in complesso non rendano l'autotreno più pesante di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 tonn può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i kg.750 di PTT (peso totale a terra). La patente B abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente A1 tranne i motocicli (quelli fino a 125 cc sono conducibili solo in Italia). Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale, quelle antecedenti il 1 gennaio 1986 valgono anche nel resto dell'Europa.
Patente B+E
Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente B con agganciato un rimorchio la cui massa fa superare al complesso motrice+rimorchio le 3,5 tonnellate di massa. La patente B+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B.
Patente C
Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli e tutte le macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) fino a 7,5 tonnellate, fino al conseguimento dei 21 anni, e senza limiti di massa in seguito. È quindi consentita la conduzione di grossi autocarri, trattori stradali, di mezzi d'opera (grosse ruspe, macchine asfaltatrici ecc.) e macchine operatrici eccezionali. È inoltre consentita la conduzione di autoveicoli trainanti rimorchi di massa non superiore a 0,75 tonnellate. I veicoli di massa superiore a 20 tonnellate sono conducibili solo fino al compimento dei 65 anni di età. La patente C abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B.
Patente C+E
Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C con agganciato un rimorchio pesante. Consente di condurre quindi grossi autotreni e autoarticolati. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E. Se il titolare possiede anche la Patente D vale anche per la D+E.
Patente D
Conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di un numero di persone superiore a 9. Consente quindi la guida di autobus e pullman. A 60 anni ci si deve sottoporre a visita medica annua per il rinnovo. La patente non è più rinnovabile oltre i 65 anni. La patente D abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B. Le patenti D conferite fino al 31 dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli utilizzabili con patente C.
Patente D+E
Conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autosnodati (autobus costituiti da una motrice e da un semirimorchio le cui connessione e disgiunzione sono possibili solo in officina). La patente D+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente D e quelli per cui è necessaria la patente B+E. Se il titolare possiede anche la patente C vale anche per C+E. Per guidare autobus di linea è necessario il CAP,un certificato che abilita alla guida "pubblica"degli autobus
Patenti Speciali
- I minorati fisici possono consegire le patenti A, B, C Speciali con revisione biennale
Patentino
Il cosiddetto "Patentino" non rientra in queste categorie. Questo certificato di idoneità abilita alla guida dei ciclomotori dei tricicli leggeri (tipo l'Ape) e dei quadricicli leggeri e si consegue a 14 anni con il solo esame orale e, dal 1 luglio 2005, deve essere conseguito anche dai maggiorenni che vogliano condurre i suddetti veicoli se non sono in possesso di un'altra patente.
Conseguimento della patente
L'esame teorico per il conseguimento delle patenti A1, A, B e B+E consiste in:
- una prova a quiz per coloro che possiedono un titolo di Licenza Media Inferiore rilasciato dallo Stato Italiano;
- un esame orale per tutti gli altri.
Per le patenti C, C+E, D e D+E l'esame è comunque solo orale.
Altri titoli
Il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP)
Esistono 4 C.A.P. (Certificati di Ablitazione Professionale):
- C.A.P. KA: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di motocarrozzette di massa non superiore a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente (per esempio le "Ape" utilizzate come taxi a Ischia)
- C.A.P. KB: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi) e in servizio di noleggio con conducente (NCC). Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA.
- C.A.P. KC: conseguibile a 18 anni, consente l'estensione illimitata della patente C senza dover attendere 21 anni.
- C.A.P. KD: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autobus, scuolabus e autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea, di NCC o di trasporto scolari. Il C.A.P. KD vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA e KB.
Il C.F.P. A.D.R.
- Il Certificato di Formazione Professionle A.D.R. deve essere conseguito per il trasporto di merci pericolose (p.es. benzina) in aggiunta alla patente necessaria per il mezzo e vale 5 anni
Durata della Patente
La validità della Patente di guida dipende dal tipo di patente e dall'età del titolare e dura:
- 10 Anni: per chi rinnova le patenti A e B fino al 50° anno di età.
- 5 Anni: per chi rinnova le patenti A e B, C e D e le patenti A, B, C e D Speciali oltre il 50° anno di età e non oltre il 70°.
- 3 Anni: per chi rinnova le patenti A, B, C e A, B, C Speciali oltre il 70° anno di età.
Limitazioni alla Guida
- Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali (p.es. Strade Statali).
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente A è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 Kw o 0,16 kw/kg riferita alla tara. La norma decade effettuando la prova su motociclo adatto, oltre il 21° anno di età.
Sanzioni accessorie riguardanti la patente
La patente di guida può essere ritirata, sospesa o revocata, come sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative. La revisione può essere disposta nel dubbio di mancanza o perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida.
Dal 1° luglio 2003 è inoltre in vigore la "patente a punti", ovvero la perdita di punti (fino a un massimo di 20) ad ogni infrazione stradale accertata. L'esaurimento di tali punti comporta l'obbligo di revisione della patente.
Ritiro della Patente
Per particolari tipi di infrazioni a norme non gravi, la patente è immediatamente ritirata durante la circolazione dagli agenti di polizia che accertano la violazione. In tali casi la patente viene subito restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa. Questo avviene in caso di:
- Guida con patente scaduta di validità
- Guida senza essersi sottoposti all'esame di revisione nei termini prescritti
- Dichiarazione di non idoneità temporanea alla guida, a seguito di accertamento sanitario
- Sistemazione errata del carico sull'autoveicolo e mancata correzione su invito degli organi di polizia o comunque secondo le modalità previste dal codice.
La patente è inoltre ritirata ad ogni violazione che ne comporti la sospensione a tempo determinato o la revoca permanente.
Sospensione della Patente
La sospensione temporanea della patente è disposta dal prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dall'autorità giudiziaria (giudice) nella maggior parte delle violazioni gravi del codice stradale e in certe violazioni del codice civile e penale. Il periodo di sospensione può variare da un minimo di 15 giorni per le infrazioni meno gravi (guida in stato di ebbrezza) a un massimo di 5 anni (omissione di soccorso). La sospensione è richiesta in caso di:
- Guida con patente diversa da quella necessaria per il veicolo condotto (ad esempio, guida di autobus con patente B) (da 1 a 6 mesi)
- Guida con adattamenti diversi a quelli prescritti (per individui mutilati o menomati fisicamente) (da 1 a 6 mesi)
- Perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici (fino al recupero dei requisiti)
- Superamento di oltre 40 km/h del limite massimo di velocità (da 1 a 3 mesi o da 3 a 6 mesi per i patentati da meno di tre anni; da 2 a 6 mesi o da 4 a 8 mesi per i neopatentati in caso di recidiva in un biennio)
- Circolazione contromano in corrispondenza di curve e dossi o nella carreggiata di una strada a carreggiate separate (da 1 a 3 mesi; da 2 a 6 mesi in caso di recidiva)
- Inversione del senso di marcia o guida contromano in autostrada (da 6 a 24 mesi)
- Guida in stato di ebbrezza da alcool o stupefacenti (da 15 giorni a 3 mesi, da 1 a 6 mesi per recidiva in un anno e/o fino a esame medico di revisione)
- In caso di investimento di persona, mancato soccorso dei feriti (da 1 anno e 6 mesi a 5 anni) o fuga senza prestare assistenza alla persona investita ( da 1 a 3 anni; da 15 giorni a due mesi se si tratta solo di gravi danni causati ai veicoli)
- Circolazione abusiva con mezzo sequestrato (da 1 a 3 mesi)
- Fuga in seguito a incidente con soli danni a cose e grave danno ai veicoli coinvolti (da 15 giorni a due mesi)
- Eccesso nei limiti di massa e di sagoma del veicolo con cui si circola (da 15 a 60 giorni; da 1 a 3 mesi se il conducente non provvede a mettersi in regola)
- Guida di veicoli non ammessi, nei primi due anni dal conseguimento della patente o se minori di 20 anni (da 2 a 8 mesi)
- Circolazione abusiva durante la sospensione della Carta di circolazione (da 3 a 12 mesi)
- Lesioni a persone in seguito a violazioni del codice della strada (da 15 giorni a 6 mesi, a seconda della gravità delle lesioni)
- Ipotesi di reato per danni a persone (fino a 1 anno)
- Partecipazione a gare di velocità clandestine (da 1 a 3 anni)
- Gravi infrazioni al divieto di sorpasso (da 1 a 3 mesi; da 3 a 6 mesi per i neopatentati)
- Impiego di veicolo come taxi o NCC senza autorizzazione (da 4 a 12 mesi)
- Detenzione di stupefacenti a uso personale o mancata osservazione del programma terapeutico per la disintossicazione
La patente è inoltre sospesa da 1 a 3 mesi in seguito alla duplice violazione in un biennio delle norme del codice della strada riguardanti precedenza, divieto di sorpasso(casi di minore gravità), passaggi a livello, distanza di sicurezza, incrocio tra veicoli e uso delle cinture di sicurezza.
Revisione della Patente
La revisione della patente può essere disposta dal prefetto o dalla Motorizzazione Civile, in ogni caso in cui sorgano dubbi sul permanere dei requisiti minimi fisici e psichici richiesti e/o sulle conoscenze e capacità tecniche dell'individuo. Al patentato può essere prescritta una visita medica presso la Commissione medica locale e/o un esame di idoneità tecnica simile al normale esame teorico-pratico per il conseguimento della patente. L'esame di revisione è in particolar modo richiesto all'esaurirsi dei punti della patente.
Revoca della Patente
La revoca della patente è un annullamento permanente del valore della patente. Viene disposta da prefetto, Motorizzazione civile o autorità giudiziaria (giudice) quando il patentato non è più idoneo alla guida, quando si commettono infrazioni molto gravi o si è recidivi nel commettere alcune infrazioni. La patente viene revocata nel caso il titolare:
- non possieda più l'idoneità alla guida, per perdita permanente dei requisiti fisici e psichici o per mancanza dei requisiti morali richiesti (il giudice può, ad esempio, revocare la patente ad un accusato di omicidio o a chi abbia già utilizzato un auto su strada in modo sconsiderato)
- all'esame di revisione risulti non più idoneo alla guida
- abbia ottenuto la sostituzione della propria patente italiana con un'altra di stato estero
- circoli durante il periodo di sopspensione della patente
- guidi in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli (qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili è considerato complesso di veicoli)
- violi, in stato di ubriachezza (tasso alcolemico di 3 g/l o superiore) o di ebbrezza da droghe, una o più norme del Codice della strada, provocando un incidente comportante la morte di altre persone
- partecipi a gare di velocità clandestine dalle quali derivino gravi lesioni personali o la morte di persone
- adibisca un veicolo a taxi o NCC senza autorizzazione e venga sanzionato due volte in tre anni
- sia condannato per lesioni più o meno gravi a persona due volte in cinque anni
- sia un delinquente abituale, come professione o come tendenza.
Chi abbia avuto la propria patente revocata non può più riottenere la stessa, ma può risottoponersi dopo almeno un anno dalla revoca all'esame di guida per conseguirne una nuova.