Polizia municipale
Con il termine Polizia Locale si intende quel servizio di polizia che viene fornito dagli enti locali, siano essi provincie, comuni o consorzi, con competenza limitata al territorio dell'ente dal quale dipende e dalle funzioni di polizia ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Oltre alla polizia municipale, dipendente dai comuni, e alla polizia provinciale, dipendente dalla provincia, con il termine polizia locale vanno ricompresi quei servizi o corpi di vigilanza che fanno parte di altri enti locali; in senso lato sono quindi polizia locale anche i guardaparco alle dipendenze degli enti parco regionali e gli operatori delle Comunità Montane. Ai diversi corpi o servizi di polizia locale si applica la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n° 65 del 07 marzo 1986, che la regola a livello nazionale.
In alcune regioni italiane è stata eliminata la differente denominazione di polizia municipale o provinciale, attribuita storicamente a questi corpi o servizi a seconda del tipo di ente dal quale dipendono, rispettivamente comune o provincia, introducendo per entrambe quella comune di “Polizia Locale” pur mantenendo diverse le competenze e le funzioni. La polizia locale è sottoposta alle direttive del sindaco del comune o del presidente della provincia in cui opera ed in cui esplica le sue funzioni, tra le quali polizia edilizia, urbana, rurale, del commercio, ambiente, caccia e pesca (queste ultime due solo per la polizia provinciale), interviene comunque in tutti i casi in cui vengono violate le norme di statali delegate agli enti locali, regioni, province o comuni.
Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia
Nelle regioni a statuto speciale in cui vige un regime di bilinguismo, la denominazione Polizia municipale/locale è stata resa nelle seguenti varianti:
- Per la Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Police municipale in francese, e Gemeindepolizei per i comuni trilingui italiano/francese/tedesco di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Issime, nell'alta valle del Lys;
- Per la Provincia Autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, Stadtpolizei (nei centri abitati più importanti come Bolzano , Merano e Bressanone), oppure Gemeindepolizei o Ortspolizei (per i comuni minori);
- In Friuli-Venezia Giulia, per i comuni delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine il cui statuto prevede il bilinguismo italiano/sloveno, Občinska policija.
Storia
Tacendo del periodo romano in cui il vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la milizia e il prefetto dei vigili (preposti alla sorveglianza sull'annona), un'organizzazione che introduce una sorta di vigilanza organizzata dai privati e affidata ai comuni (guardie comunali, municipali o civiche), sorge in Italia con i comuni, nell'XI secolo.
Le guardie svolgevano servizio, specie notturno, talvolta con armi individuali di fortuna. Secondo alcuni, in determinati e particolari contesti locali, solitamente con una picca ed una lanterna.
Sorti successivamente gli stati, con lo Statuto nel Regno di Sardegna (1848), e con la Legge Comunale e Provinciale (1859), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l’autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi.
Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “Guardie di Città” nel Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza R.D. 31 agosto 1907 n.690, riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.
La disciplina dei vigili era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province R.D.L.26 settembre 1935 n.1952.
Questo comportava che di fatto il vigile, pur pagato dai comuni, veniva impiegato con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di vigili a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.
I comuni poterono mantenere così le Guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie Guardie Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai comuni in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell’ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci.
All’interno del corpo dei vigili urbani comunali erano presenti i vigili sanitari sulla base di quanto prevedeva il r.d. n. 7042/1890. Questi speciali agenti dovevano essere scelti tra i migliori vigili urbani, che avevano meritato speciali distinzioni e davano garanzia di operosità, disciplina e delicatezza nel compiere il loro mandato. Tuttavia, prima di essere destinati agli Uffici Sanitari gli aspiranti dovevano sempre sostenere un esame davanti ad una Commissione, composta dall’Ufficiale Sanitario, dei Capi dei Laboratori e da un Veterinario. I vigili sanitari erano costituiti in un corpo di polizia, dipendevano dal Comandante dei Vigili Urbani per quanto atteneva la loro disciplina e dall’Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l’espletamento del loro servizio. Nel 1978 con la prima riforma sanitaria i vigili sanitari comunali furono trasferiti nei servizi di prevenzione delle USL assumendo la denominazione di Personale di Vigilanza e Ispezione.
Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, alle Guardie di ogni denominazione venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell’immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l’istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico.
Al fine di toccare con mano la realtà, si veda il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che fa un elenco delle "guardie" fino al momento che venivano nominate da privati o comuni: tra queste spiccano le guardie di polizia urbana (guardie municipali), che diventeranno gli attuali vigili di polizia municipale.
Il 3 maggio 1957, sua santità papa Pio XII , di venerata memoria, con suo Breve apostolico, nomina San Sebastiano patrono dei vigili: "Che in Italia sono preposti al rispetto dell'ordine pubblico". Festa 20 gennaio di ogni anno.
Dai primi del ‘900, come abbiamo già detto a seguito della “riforma Ricasoli” i corpi delle Guardie municipali, campestri, daziarie assunsero più spesso la denominazione di Vigili Urbani riuniti in un unico corpo o servizio.
Le guardie delle province e dei comuni erano nominate secondo il RDL 04 giugno 1914 n.563, termine con il quale vennero identificati fino all’approvazione della Legge 7 marzo 1986 n° 65, con la quale assunsero la denominazione odierna di Operatori di Polizia Municipale. Tutt'oggi sono definiti vigili come da disposizione ordinamentale in via generale tratta ancora dall'art.7 comma 3 lettera c della Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale nº 65 del 7 marzo 1986; gli artt. 5 (comma 3 lettera g) e 4 (comma 6) della L.R.Marche 28/1990 hanno recepito tale norma.
Tutt'oggi le guardie delle province e dei comuni sono nominate secondo gli art.1 e 10 RDL 04 giugno 1914 n.563 vedi R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca, art.30, L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art.27, Legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, art.6 co.2 ed altre leggi speciali. Alle guardie delle province e dei comuni è attribuita la qualità di agenti di polizia giudiziaria con competenza generale nell'esercizio del loro servizio.
Legislazione
La polizia municipale e provinciale è disciplinata dalla legge quadro nº 65 del 7 marzo 1986. Poiché questo ambito comprende materie di competenza legislativa sia statale che regionale, la legge quadro è integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, ad esempio, gli aspetti relativi ai distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio. Tra queste si ricordano: le LL.RR. 38/1988 e 28/1990 della regione Marche , la L.R. n. 01/2005 del Lazio, o la Legge Regionale n. 24/2003 dell’Emilia-Romagna, la Legge Regionale n. 4/2003 della Lombardia, o ancora la Legge Regionale n. 58/1987 del Piemonte, la Legge Regionale n. 40/1988 per il Veneto o la Legge Regionale n. 24/1990 per la Calabria
La Corte Costituzionale con decisione n.313/2003 ha definito, giudicando il contenzioso tra regione Lombardia e Presidenza del Consiglio sulla costituzione del Corpo di Polizia Forestale Regionale, ha riconosciuto l'esclusiva competenza dello Stato nelle materie a carattere penale se non espressamente demandate agli enti locali in forza di una norma specifica, nonché il divieto di costituzione di "corpi" regionali di polizia o l'attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria a personale che non sia dipendente diretto dallo Stato.
La Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sull'argomento con sentenza n.167/2010 confermando l'indirizzo del 2003, l'incompetenza delle regioni e degli enti locali in sulle materie ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria con competenza generale, attribuzione delle qualifiche - status permanente, che restano di potestà esclusiva dello stato.
L’attività di vigilanza, prevenzione e repressione della polizia municipale, in ambito amministrativo, civile e penale, è sviluppata in modo peculiare essenzialmente nei seguenti settori:
- Polizia locale, urbana e rurale, riferita esclusivamente ai regolamenti ed ordinanze del comune (circolare Ministero dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987).
- Polizia giudiziaria,ai sensi dell'art.57 co.3 c.p.p. ai sensi dell'art.5 co.1 lett.c L.07 marzo 1986 n.65 vedi anche circolare ministero dell'interno n.557/PAS/5845.10182.A(1)A del 28 giugno 2010 ed in riferimento all'interpretazione autentica vedi adunanza plenaria Consiglio di Stato Sezione I n.448/2001 del 16 maggio 2001.
- Funzione di polizia stradale sulle strade appartenenti alla giurisdizione del Comune di appartenenza come indicato dall'art.12 co.1 lett.f codice della strada.
- Attività produttive, annonaria.
- Edilizia, urbanistica, tutela ambientale.
- Sanità locale, con l’esecuzione, tra l’altro, in funzione di supporto al personale tecnico specialistico dell'amministrazione sanitaria, del A.S.O. e T.S.O..
- Polizia veterinaria.
- Polizia mortuaria.
- Polizia tributaria, con riferimento ai tributi imposti dall’ente locale.
- Vigilanza sull'igiene, ambiente, alimenti, bevande.
- Accertamenti e informazioni relativi alle attività istituzionali dell’ente locale, come gli accertamenti anagrafici.
La polizia municipale ha avuto accesso alla banca dati Interforze con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000 n.225. L'accesso è limitato alla verifica della presenza di veicoli e documenti e targhe smarrite o rubati ed il collegamento è gestito dall'A.N.C.I. Non è stata autorizzata la verifica di altri dati con provvedimento del Garante la protezione dati sensibili [pagg.11 relazione del Guardasigilli conversione in legge del D.L. n.92/2008].
L'accesso e consultazione [anche in via indiretta] della banca dati Interforze denominata CED di cui alla Legge 01 aprile 1981 n.121, è punita dall'art.615 ter codice penale per la persona estranea all'Amministrazione della pubblica sicurezza [otto anni di reclusione pena base] e ai sensi dell'art.12 L.121/1981 per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza [tre anni di reclusione pena base].
In alcune città, generalmente quelli delle grandi città ma non solo, vi è l’istituzione di nuclei specializzati, come ad esempio quelli nella lotta al degrado urbano, nella tutela del trasporto pubblico locale, nella rilevazione degli incidenti stradali, nella polizia tributaria in ordine ai tributi locali; inoltre in alcune comuni sono istituiti gruppi cinofili che affiancano altri agenti nelle loro specifiche iniziative. Moltissimi comuni hanno istituito il servizio del "Vigile di Quartiere" destinato a rafforzare il colloquio tra amministrazione comunale cittadino e per combattere fenomeni di micro-criminalità, abusivismo, vandalismo, ecc.
Quando sono in servizio, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, gli operatori di polizia municipale rivestono la qualità (definizione giuridica di limite nello spazio, nel tempo e di competenza) di:
- agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria nei limiti suindicati per competenza per materia, per territorio ed in servizio;
- svolgono il servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 co. I lett. f) codice della strada Decreto Legislativo n.285/1992 limitatamente alle strade del territorio comunale di competenza [è opportuno ricordare che non esistono agenti di polizia stradale ma è un servizio di polizia];
- agente della Pubblica sicurezza, in funzione ausiliaria alle Forze di Polizia dello Stato, quando vengono riconosciuti tali con decreto del Prefetto o Commissario del Governo competente per territorio, con approvazione ex art,14 T.U. leggi di pubblica sicurezza. Tale decreto può consentire anche l'uso continuativo di un'arma.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte, al pari delle forze di polizia dello stato, alle dipendenze dell'Autorità Giudiziaria e secondo i limiti della legge penale ed in relazione alle deleghe impartite dalle Procure della Repubblica. Possono essere distaccati in apposite sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ma limitatamente a queste attività ed in riferimento all'ente di appartenenza.
Sarà opportuno chiarire che il codice di procedura penale (art.57) rimette all’ordinamento degli enti l’attribuzione della qualifica di Ufficiali ed Agenti di P.G.: la legge statale disciplina che sono Ufficiali ed Agenti di P.G. in servizio permanente quelli dipendenti dallo Stato (P.S., C.C., G. di F., P.P. e C.F.S.) mentre agli altri sono Ufficiali ed Agenti di P.G. solo per quanto attiene a quanto loro espressamente attribuito di accertare. Si ricorda che è la legge sull’ordinamento delle autonomie locale che stabilisce la sussidiarietà dei servizi locali rispetto a quelli statali
Gli operatori di Polizia Municipale rivestono, nell'ambito del territorio di competenza indicato all’art.6 del Codice della Strada, la qualifica di agenti di polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del C.d.S, nell'ambito del territorio urbano e sulle strade extraurbane di proprietà dell’ente da cui dipendono come definito all’art.2 co.IX e del Codice della Strada (difatti, l'art.372 co. V° del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. prescrive che, sulle autostrade, i raccordi autostradale e le strade extraurbane di grande collegamento, il servizio di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme che ne regolano l'uso, è svolto di regola, ma non esclusivamente, dal personale della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, ovvero da personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato).
Per quanto attiene al servizio di polizia stradale questo è limitato ai centri abitati ed alle strade extraurbane di competenza del Comune o della Provincia (polizia provinciale), solo quando in servizio.
Sono “agenti di pubblica sicurezza” in seguito a decreto del Prefetto o Commissario del Governo di competenza. La legge quadro n.65/1986 è particolarmente precisa che la qualità di “ausiliario” della P.S. è stabilita nei modi e nelle forme di cui agli art.3 e 5 co.I° lett.c “limitatamente” alle richieste degli organi di Governo.
Il pacchetto sicurezza D.lgs 92/2008 convertito in L.125/2008, prevede l'inserimento come referente privilegiato gli appartenenti alle polizie municipali, consortili, locali, montane, ecc. per conto del sindaco per le forze di polizia e dell'ordine.
La scelta di armare o meno il corpo/servizio è rimessa alla potestà decisionale dell’ente locale ed è soggetta ad autorizzazione del Prefetto.
Il D.M. 04 marzo 1987, n.145 (Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza) stabilisce le modalità operative e il tipo di armamento che può essere adottato con regolamento dl consiglio comunale.
Non è consentito all'operatore della polizia municipale, come per gli operatori dei corpi di Polizia dello Stato, portare armi non previste dalla legge nazionale e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti locali.
Con circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n.0016722 del 02 novembre 2010 è stato specificato che il personale delle polizie municipali non possono portare mazzette di segnalazione, sfollagente, bastoni estensibili, e simili strumenti nonché gas spray in quanto non previsti né autorizzati dal D.M. 145/1987. Nella stessa circolare è ribadito che nessuno di questi strumenti è stato ad oggi autorizzato o omologato dalla commissione competente, la violazione costituisce reato perseguibile d'ufficio e non è autorizzabile il porto da nessun Ente territoriale ne Ufficio territoriale del Governo, vedi Parere del Gabinetto del Ministro N. 17119/110 (Gennaio 2006).
La nomina ad Agente di Pubblica sicurezza , per chi non ha svolto il servizio militare, consente la frequentazione del corso di abilitazione all’uso delle armi da fuoco presso i Tiro a Segno Nazionale, che rilasciano l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo. A patto che il Ministero della Difesa recepisca, se l'agente di polizia municipale ha svolto il servizio di leva come obbiettore, la richiesta di regredire dal non utilizzo delle armi.
L’arma assegnata dal comune secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ente, a norma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di Polizia Municipale è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti comunali, oltre il territorio del comune ove fanno servizio, nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Voci correlate
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su polizia municipale
- Wikisource contiene il testo completo di D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su polizia municipale
Collegamenti esterni
- Norme e informazioni sulle materie di competenza della Polizia Municipale
- Il Portale della Polizia Municipale
- Dal SULPM tutte le Leggi e le news sulle materie di competenza della Polizia Locale
- A.N.V.U. Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia
- Sulla vigilanza in materia di Polizia Stradale
- Sulla vigilanza in materia di polizia commerciale
- FP GGIL POLIZIA LOCALE
- Si.A.Po.L. Sindacato di categoria
- S.U.L.P.M. - Sindacato di categoria
- S.I.L.P.O.L. - Sindacato di categoria
- Renato Blengetti Storia delle Guardie Municipali a Fossano nell'Ottocento.
- Storia dei Vigili Sanitari
- Sito del Comando di Polizia Locale del Comune di Ciampino
Fonte bibliografica
- G.Rossi,Un Secolo di Vigilanza sugli Alimenti.Dal Vigile Sanitario al Tecnico della Prevenzione,2011,Ed. Boopen,ISBN 978-88-6581-163-4