Colpa (diritto)
Template:Stub diritto La colpa è un atto commesso volontarimanete dall'agente caratterizzato dalla mancanza di volontà di un certo evento, carattere proprio del dolo.
Diritto penale
Definizione
Il Codice Rocco all'articolo 42 comma secondo recita: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge". Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."
Struttura
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato, si può considerare quindi, un elemento della colpevolezza. La sua struttura è anzitutto definita in maniera negativa: l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del dolo. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione (è discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi certo dello stesso).
Secondariamente la colpa presenta un elemento positivo, l'agire negligente, inteso in senso ampio. La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Recentemente, allo scopo di limitare i casi di responsabilità oggettiva, si è fatto rientrare nella colpa anche la semplice "prevedibilità" dell'evento. All'agente può essere rimproverato il fatto di aver cagionato un evento che, con più attenzione, avrebbe potuto prevedere e poi evitare.
In sintesi la struttura della colpa si compone di: 1- Azione cosciente e volontaria. 2- Evento dannoso o pericoloso Prevedibile 3- Evento evitabile dall'agente tramite una condotta differente.
Specie della colpa
Colpa cosciente e incosciente
La principale distinzione della colpa è fra cosciente ed incosciente: la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. É molto simile al dolo indiretto, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.
Colpa propria ed impropria
La colpa propria racchiude la maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Ci sono, tuttavia, casi eccezionali in cui la colpa, in tali frangenti detta impropria, non è caratterizzata da questo elemento, e l'evento è voluto dall'agente. Sono
- Eccesso colposo nelle cause giustificatrici: lo stesso articolo 55 del Codice Penale sancisce che l'esercizio sproporzionato di un diritto o di un adempimento, così come in una situazione di legittima difesa o di stato di necessità, comporta non il dolo ma la colpa dell'agente.
- Erronea supposizione della presenza di una causa giustificatrice: si verifica quando l'agente ritiene erroneamente che al verificarsi di un fatto, ricorrano i presupposti di una causa giustificatrice.
- Errore di fatto determinato da colpa.