Contra non valentem agere non currit praescriptio

Contra non valentem agere non currit praescriptio è una frase latina la cui traduzione in italiano è: "contro chi non può agire non decorre la prescrizione". Strettamente collegato era il brocardo Actio nondum nata non praescribitur (Un'azione non ancora nata non è soggetta a prescrizione) esprime anch'esso il principio giuridico in virtù del quale un diritto non (ancora) esercitabile non è soggetto a prescrizione. Occorre, però, che la non possibilità dipenda da cause oggettive o comunque esterne e non quando dipenda dalla volontà dell'attore. Questo concetto è espresso dal brocardo Actio nondum nata toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris (in italiano Il diritto di esercitare l'azione si prescrive tutte le volte che il suo sorgere è rimessa alla potestà dell'attore.)

Diritto italiano

In Italia la materia è regolata dall'art.2935:

«(Decorrenza della prescrizione) La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.»

Giurisprudenza

Bibliografia

  • Mauro Trescaro Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità La rilevanza civilistica del principio contra non valentem agere non currit praescriptio Cedam 2006 pag. XVI 260

Voci correlate