Termine (diritto)

parola usata nel diritto

Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza deve riguardare il verificarsi dell'evento (il cosiddetto an) non è invece necessario che sia certo anche il momento in cui avverrà (il cosiddetto quando). Può così essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nell'an e nel quando, ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel quando ma certa nell' an. La caratteristica della certezza distingue il termine dalla condizione, incerta sia nell'an che nel quando.

A seconda degli effetti che produce si parla di:

  • termine iniziale (o dies a quo), allorchè fa iniziare l'efficacia di un atto (contratto, testamento o altro negozio giuridico, atto amministrativo, legge ecc.);
  • termine finale (o dies ad quem), allorchè fa cessare l'efficacia di un atto;
  • termine perentorio, allorchè fa venire meno il potere di emanare un atto (decadenza), sicchè l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi illegittimo;
  • termine dilatorio, allorchè rende possibile l'emanazione di un atto, sicchè l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimo;
  • termine ordinatorio (o accelleratorio) allorchè l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanto in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).

Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonchè negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (termine legale) o da una clausola inserita nell'atto stesso.