Promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio (nel linguaggio comune, il fidanzamento) è disciplinata dal codice civile agli artt. 79-81.
L'art. 79 stabilisce che "La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento".
Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è volto a tutelare la libertà matrimoniale.
Gli unici effetti della rottura della promessa sono:
- la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.);
- il risarcimento del danno (art. 81 c.c.).
Il risarcimento, se richiesto entro un anno, è a carico del promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguire la promessa di matrimonio, ovvero dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. E' del recedente l'onere della prova dell'esistenza di un giusto motivo (art. 2697 c.c.).
La promessa di matrimonio non ha la qualificazione giuridica delle obbligazioni precontrattuali, quindi la responsabilità delle parti è limitata dagli ambiti di legge, non essendo l'accordo in alcun modo vincolante.
Il risarcimento è limitato al solo danno materiale, per le spese fatte e le obbligazioni contratte nel limite della condizione delle parti, esclusi i danni non patrimoniali [1]. Le spese vive non necessariamente sono quelle antecedenti la data della rottura, possono impattare nei mesi immediatamente successivi, ad esempio se si tratta di spese farmaceutiche o mediche (per psicologi, farmaci antidepressivi, retribuzione ridotta nel periodo di malattia, ecc.).
Note
- ^ Cassazione civile, sez. III, sentenza 9052/2010; Cassazione civile, sez. VI, sentenza 02 Gennaio 2012 - n° 9; Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12409
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