Quietanza
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento in essa indicato. Essa rientra nella categoria delle dichiarazioni di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il debitore, o chi esegue l'adempimento, ha il diritto di ottenere la quietanza contestualmente all'adempimento dell'obbligazione. Essa dovrà indicare esattamente la prestazione eseguita e l'obbligazione cui si riferisce.
L'ipotesi più ricorrente nella prassi è quella della quietanza a saldo, dichiarazione con la quale il creditore afferma di non avere altro a pretendere dal debitore. Le quietanze a saldo sono anche le dichiarazioni, sottoscritte dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, nelle quali il prestatore di lavoro dichiara di aver ricevuto il pagamento di ogni spettanza e di non aver più nulla da pretendere.
Forma
La quietanza deve essere rilasciata in forma scritta: atto pubblico o scrittura privata. Altrimenti sarebbe frustrata la finalità certificativa della stessa. La dottrina ritiene sia sufficiente la provenienza della quietanza dal creditore, anche se non firmata dallo stesso.
Valore giuridico
È priva di qualsiasi valore la semplice dicitura "Pagato" riportata nelle bolle di consegna o fatture, ed è comunque interpretabile come un pagamento parziale, e quindi può essere oggetto di contestazioni successive del creditore. Perché l'atto sia valido deve riportare la dcitura "per quietanza" e la firma del creditore.
È inammissibile la prova per testimoni finalizzata a smentire il contenuto della quietanza. L'atto di quietanza può essere impugnato solamente quando la parte miri a dimostrare di averlo sottoscritto per violenza o errore di fatto[1].
L'errore invocato deve essere scusabile, inteso vertere su circostanze tali per cui qualunque uomo medio sarebbe caduto in inganno date le circostanze di tempo, modo e luogo in cui l'errore è avvenuto.
Note
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