Nel diritto il controllo è l'attività volta ad assicurare la conformità alle norme giuridiche o all'interesse pubblico di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti poteri da parte di soggetto diverso da quello che esercita l'attività controllata.

Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una statuizione. La verificazione è volta ad accertare se l'atto o il comportamento sottoposto a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono comunque essere osservate. Alla verificazione segue una valutazione che si esprime in un giudizio, il quale può essere interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio segue la statuizione, positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, ecc.).

Il controllo può essere sugli atti oppure sugli organi.

Il controllo sugli atti può essere:

  • di legittimità, se verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche;
  • di merito, se verte sulla conformità dell'atto all'interesse pubblico in vista del quale è stato conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto stesso a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche,[1] di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili.

Il controllo sugli atti può, inoltre, essere:

  • preventivo, se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato o produca i suoi effetti. Al tal fine, è richiesta l'autorizzazione del soggetto che esercita il controllo, prima dell'emanazione dell'atto, o il visto del medesimo, prima che l'atto produca i suoi effetti.
  • successivo, se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (annullamento) o i suoi effetti (revoca), in conseguenza della non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico, oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (controllo sostitutivo).

Il controllo sugli organi è volto ad assicurare la funzionalità di organi monocratici o collegiali, di enti pubblici o privati, mediante verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio. Alcuni autori fanno rientrare nel controllo sugli organi anche il controllo sostitutivo.

Note

  1. ^ Alcuni autori distinguono il controllo di tecnicità, basato su regole tecniche (ossia desunte da discipline tecniche o scienze) dal controllo di merito, basato, invece, su criteri di opportunità e convenienza