Nel diritto il controllo è l'attività volta ad assicurare la conformità alle norme giuridiche o all'interesse pubblico di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti poteri da parte di un soggetto diverso da quello che svolge l'attività controllata.

Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una statuizione. La verificazione è volta ad accertare se l'attività sottoposta a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono essere osservate. Alla verificazione segue la valutazione che si esprime in un giudizio, interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio segue la statuizione, positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, autorizzazione ecc.).

Il controllo può essere esercitato da un organo nei confronti di un altro organo dello stesso ente (controllo interorganico) oppure da un soggetto o da un organo nei confronti di un altro soggetto (controllo intersoggettivo). Può essere sugli atti oppure sugli organi.

Controllo sugli atti

Il controllo sugli atti ha ad oggetto singoli atti giudici, di diritto pubblico o privato. Può essere obbligatorio o a richiesta, secondo che chi emana l'atto debba sottoporlo al controllo o gli sia lasciata la facoltà di farlo.

Controllo di legittimità e merito

In relazione al parametro di valutazione, il controllo sugli atti si distingue in:

  • controllo di legittimità (detto anche vigilanza), se verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche;
  • controllo di merito, se verte sulla conformità dell'atto discrezionale all'interesse pubblico in vista del quale è stato conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto stesso a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche, di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili. Si può ulteriormente distinguere il controllo di tecnicità, basato su regole regole tecnico-scientifiche, dal controllo di merito in senso stretto, basato su criteri di opportunità e convenienza.

Controllo preventivo e successivo

In relazione al momento in cui interviene, il controllo sugli atti si distingue in:

  • controllo preventivo, se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato (controllo antecedente) o produca i suoi effetti (controllo susseguente). Nel primo caso è richiesta l'autorizzazione del soggetto che esercita il controllo, prima dell'emanazione dell'atto, nel secondo caso il visto (se il controllo è di legittimita) o l'approvazione (se il controllo si estende al merito) del medesimo soggetto, prima che l'atto produca i suoi effetti;[1]
  • controllo successivo, se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (annullamento) o i suoi effetti (revoca), in conseguenza della non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico (controllo repressivo), oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (controllo sostitutivo).[2]

Controllo sugli organi

Il controllo sugli organi è volto ad assicurare la funzionalità di organi monocratici o collegiali, di enti pubblici o privati, mediante verifiche, intimazioni e, in certi casi, la rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio. A differenza del controllo sugli atti, non ha ad oggetto singoli atti ma la complessiva attività dell'organo controllato. Rientra nel controllo sugli organi anche il controllo sostitutivo quando la sostituzione non è parziale, limitata al compimento di singoli atti omessi (con esclusione della legitimatio ad agendum dell'organo controllato), ma totale, con esclusione della legitimatio ad officum dei titolari degli organi ordinari sostituiti da organi straordinari.

Voci correlate

Note

  1. ^ L'autorizzazione ha ad oggetto un atto non ancora perfezionato e indice sulla sua validità; visto e approvazione hanno ad oggetto un atto già perfetto ma non ancora efficace e, dunque, incidono solo sulla sua efficacia
  2. ^ In quest'ultimo caso, oggetto del controllo non è, dunque, un atto positivo ma l'omissione di un atto dovuto
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