Colpa (diritto)

tipo di imputazione per un soggetto

L'atto giuridico è colposo se l'agente, non voleva la realizzazione dell'evento giuridico rilevante, che tuttavia si è verificato a causa di:

  • colpa generica:
    • negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa),
    • imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità),
    • imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni) o
  • colpa specifica:
    • inosservanza di:
      • leggi (atti del potere legislativo),
      • regolamenti (atti del potere esecutivo),
      • ordini (atti di altre pubbliche autorità) o
      • discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).

Diritto penale

La colpa è abitualmente inserita nella trattazione dell'elemento soggettivo del reato, essendo collegata al problema del disvalore e della illiceità della c.d. volontà colpevole.

Definizione

Il Codice Rocco all'articolo 42 comma secondo recita: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge". Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline." Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta). Sulla base di quanto indicato fino a questo punto possiamo individuare tre requisiti necessari per la colpa: 1) la mancanza della volontà del fatto materiale tipico; 2) la violazione della regola di condotta; 3) l'esigibilità della condotta; Il secondo dei requisiti individuati viene di volta in volta sussunto nell'ambito della c.d.colpevolezza colposa ovvero del fatto tipico colposo, da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso. In tal senso è quindi opportuno distinguere fra attività il cui pericolo è giuridicamente autorizzato (es. attività medico chirugica) e attività il cui pericolo non è autorizzato. In relazione alle prime può parlarsi di una sussunzione dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta), mentre in relazione alle seconde non può che parlarsi di volontà colpevole.

Struttura

La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato: si può considerare quindi, un elemento della colpevolezza.

La sua struttura è anzitutto definita in maniera negativa:

l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del dolo. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione. E' discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi l'accadimento dello stesso. Si propende però per la soluzione negativa, essendo la prospettazione dell'evento inidonea a integrare il concetto di coscienza e volontà che il dolo sottende. Perchè il reato sia doloso, infatti, è necessaria la integrale coscienza e volontà di tutti gli elementi positivi e negativi del fatto stesso. La convinzione erronea dell'esistenza di una scriminante (elemento negativo del fatto), ad esempio, rende inconcepibile la sussistenza del dolo. La prospettazione dell'evento, senza nemmeno l'accettazione del rischio del verificarsi dello stesso, si configura quindi come colpa cosciente, apparendo legittima la distinzione tra questa e la ordinaria colpa incosciente. Impostato in tal modo il contenuto della colpa, invece, non ha ragion d'essere la distinzione dottrinaria tra colpa propria ed impropria.

Secondariamente la colpa presenta un elemento positivo: la condotta negligente. La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La funzione delle regole è quella di risolvere ex ante situazioni di potenziale conflitto di interesse fra beni tutelati. Quanto alle fonti occorre distinguere fra regole non scritte e regole scritte, che danno luogo a diversi tipi di colpa (c.d. generica ovvero specifica). Tali regole devono avere un carattere necessarimente obiettivo, e vanno reperite sulla base del rischio dell'evento (sotto il profilo formale del reperimento della regola) e secondo la migliore scienza e esperienza (sotto il profilo della qualità sostanziale espressa dalla regola). Siffatta ultima regola potrebbe apparire prima facie troppo rigida. In realtà il reperimento della regola di condotta non implica anche la coerente condotta doverosa. L'adeguamento soggettivo si otterrà attraverso il criterio della esigibilità di un dato comportamento. Il criterio della miglior scienza ed esperienza è applicabile invece agli operatori in attività sperimentali, per le quali non è dato di reperire la lex artis di riferimento.

La colpa, quale atteggiamento soggettivo, pervade la condotta, che generalmente è involontaria. Nel caso la condotta sia voluta, il problema si sposta sul piano dell'evento contemplato dal fatto tipico. Se è voluto anche l'evento, può parlarsi di dolo, ove non sussista una volontà su elementi negativi della fattispecie. Se l'evento non è voluto, invece, si ricadrà nell'ipotesi di reato colposo. Se l'evento non è previsto dal fatto tipico, (reati di pura condotta), perchè sussista la colpa, la condotta deve essere impedibile. Se non è impedibile la condotta, il reato (di pura condotta) non sussiste. Nel caso la coscienza dell'intenzionalità della condotta o dell'evento siano viziate da un errore sul fatto, come già detto, non potrà contestarsi il dolo, sibbene la colpa.

Recentemente, allo scopo di limitare i casi di responsabilità oggettiva, si è fatto rientrare nella colpa anche la semplice "prevedibilità" dell'evento. All'agente può essere rimproverato il fatto di aver cagionato un evento che, con più attenzione, avrebbe potuto prevedere e poi evitare.

In sintesi la struttura della colpa si compone di:

  • 1- Azione cosciente e volontaria.
  • 2- Evento dannoso o pericoloso prevedibile.
  • 3- Evento evitabile dall'agente tramite una condotta differente.

Forme della colpa

Colpa propria ed impropria

La colpa propria racchiude la maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Ci sono, tuttavia, casi eccezionali in cui la colpa, in tali frangenti detta impropria, non è caratterizzata da questo elemento, e l'evento è voluto dall'agente. Sono

  • Eccesso colposo nelle cause giustificatrici: lo stesso articolo 55 del Codice Penale sancisce che l'esercizio sproporzionato di un diritto o di un adempimento, così come in una situazione di legittima difesa o di stato di necessità, comporta non il dolo ma la colpa dell'agente.
  • Erronea supposizione della presenza di una causa giustificatrice: si verifica quando l'agente ritiene erroneamente che al verificarsi di un fatto, ricorrano i presupposti di una causa giustificatrice.
  • Errore di fatto determinato da colpa.

Colpa cosciente e incosciente

La distinzione più rilevante che s'è andata affermando nell'ambito del genus della colpa è fra cosciente ed incosciente: la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. É molto simile al dolo indiretto, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.

Colpa generale e Colpa Speciale

COlpa Generica e Colpa Specifica

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