Formula assolutoria

formula di proscioglimento processuale nell'ordinamento giuridico italiano

Nell'ordinamento giuridico italiano, la formula assolutoria è una delle due formule di proscioglimento (l'altra è la formula "di non doversi procedere" ex art. 529 c.c.p.) con cui il giudice dichiara l'imputato non colpevole in relazione ai fatti oggetto dell'imputazione. La differenza sostanziale rispetto alla formula di non doversi procedere risiede nel fatto che nella sentenza di assoluzione il giudice compie un accertamento sull'esistenza o meno del fatto di reato contestato all'imputato e ne ricava la decisione che quest'ultimo non può essere condannato; nella formula di non doversi procedere il giudice proscioglie l'imputato senza entrare nel merito dell'oggetto del processo.

I motivi per cui il giudice utilizza una formula assolutoria possono essere diversi: può mancare la prova della colpevolezza dell'imputato, oppure la prova è risultata insufficiente ad "eliminare ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1), oppure è risultata contraddittoria.

In una sentenza con formula assolutoria il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la fine di ogni altra misura cautelare personale eventualmente disposta (art. 532, comma 1).

La formula assolutoria è, ad essere più precisi, una categoria di formule, dato che l'art. 530 c.c.p. ne elenca ben cinque:

  • Assoluzione perché il fatto non sussiste;
  • Assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto;
  • Assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
  • Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  • Assoluzione perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione.

Nel caso in cui potrebbe essere possibile usare più formule assolutorie, il giudice deve pronunciare la formula più ampiamente liberatoria.

Le formule assolutorie (art. 530, commi 1 e 2)

Assoluzione perché "il fatto non sussiste"

Il giudice utilizza questa formula assolutoria per indicare che il fatto di reato, addebitato all'imputato nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non ha trovato riscontro da quello che è risultato nel dibattimento, (cioè non è stato provato); il fatto storico che è stato ricostruito dalla pubblica accusa non rientra nella fattispecie di reato dal punto di vista degli elementi oggettivi (condotta, evento o nesso di causalità).

Questa formula prefigura la cosiddetta assoluzione piena.

Esempio

Si contesta all'imputato di aver commesso un omicidio e poi dal dibattimento risulta che la presunta vittima è morta per cause naturali.

Assoluzione perché "l'imputato non ha commesso il fatto"

Questa formula viene utilizzata dal giudice quando accerta che il fatto di reato è avvenuto, ma non è stato commesso dall'imputato bensì da un'altra persona.

Anche questa formula assolutoria si configura come un'assoluzione piena.

Esempio

Riferendoci al precedente esempio, la vittima è stata uccisa (vi è stato un omicidio), ma è stato commesso da una persona diversa dall'imputato.

Assoluzione perché "il fatto non costituisce reato"

Con questa formula, il giudice dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato commesso proprio da lui, tuttavia il fatto non può essere considerato un illecito penale (da qui il non costituisce reato) perché manca l'elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione, si veda l'esempio 1) oppure manca un elemento oggettivo presupposto della condotta o dell'evento che costituiscono il reato(si veda l'esempio 2).

Il giudice utilizza questa formula anche nel caso in cui il fatto è stato commesso dall'imputato in presenza di una causa di giustificazione; la presenza di una di queste cause, infatti, elimina l'antigiuridicità del fatto rendendolo lecito (si veda l'esempio 3).

Esempi
  1. La pubblica accusa chiede la condanna per omicidio dell'imputato, accusato di aver causato un incidente stradale dal quale ne è rimasta uccisa la vittima, ma dal dibattimento risulta che l'imputato non ha potuto far nulla per evitare l'evento (non si ha né dolo, né colpa e nemmeno preterintenzione).
  2. Il pubblico ministero chiede la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta, ma il giudice rileva che l'imputato non è un imprenditore, oppure che non è stata ancora emanata nei suoi confronti una sentenza dichiarativa di fallimento (manca un elemento oggettivo che funge da presupposto del reato).
  3. Il giudice ritiene provato l'omicidio, ma non condanna l'imputato perché ritiene che abbia agito in una situazione di legittima difesa (è presente la causa di giustificazione).

Assoluzione perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato"

In questo caso il giudice dichiara provato il fatto storico ricostruito dal pubblico ministero, ma quest'ultimo non rientra in nessuna fattispecie di reato, sia dal punto di vista degli elementi oggettivi, sia da quello degli elementi soggettivi; il fatto contestato all'imputato si è verificato, ma gli è stato attribuito per un errore di valutazione giuridica (si veda l'esempio 1)

Il giudice usa questa formula anche quando il fatto storico era previsto precedentemente come reato, ma la norma di legge a cui si riferiva ha perso efficacia; questo può avvenire quando la Corte Costituzionale dichiara la norma illegittima (vedi l'esempio 2), oppure quando una legge depenalizza certi reati (vedi l'esempio 3).

È un'assoluzione in iure (in punto di diritto).

Esempi
  1. Durante il dibattimento si discute del reato di danneggiamento con colpa, ma il giudice assolve l'imputato perché, secondo l'ordinamento penale, deve essere punito solo il reato di danneggiamento caratterizzato dal dolo.
  2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 19 aprile 1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 c.p., il quale puniva il reato di adulterio.
  3. La legge n. 689 del 24 novembre 1981 ("Modifiche al sistema penale") ha trasformato diversi reati in illeciti amministrativi.

Assoluzione perché "il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione"

Con quest'ultima formula il giudice accerta che il fatto storico è realmente avvenuto, è stato commesso dall'imputato ed configura un reato, ma l'imputato non è comunque punibile; quest'ultimo può essere non punibile quando risulta non imputabile (vedi l'esempio 1), oppure quando è coperto da una causa di non punibilità (vedi l'esempio 2), oppure ancora quando risulta penalmente immune (vedi l'esempio 3).

È la formula assolutoria più sfavorevole per l'imputato.

Esempi
  1. L'imputato risulta aver compiuto il fatto quando era minore di 14 anni, oppure è totalmente infermo di mente.
  2. Dopo il dibattimento viene provato che l'imputato ha compiuto un furto ai danni della sorella, la quale convive insieme a lui (questa situazione configura la causa di non punibilità ex art. 649 c.p., comma 1, 3))
  3. Il giudice ritiene provato il fatto che l'imputato è un agente diplomatico accreditato presso il Capo dello Stato (l'imputato quindi beneficia dell'immunità diplomatica, istituto di diritto internazionale).

Opinioni della dottrina

Una parte della dottrina ritiene che la scelta del codice di presentare una molteplicità di formule assolutorie sia stata una scelta "non ragionevole". Secondo Paolo Tonini

«[...]la "presunzione di innocenza impone, a chi accusa, l'onere di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla reità. Pertanto, l'alternativa dovrebbe essere esclusivamente tra "colpevole" e "non colpevole". Gli argomenti, che inducono a prosciogliere, dovrebbero essere contenuti nella motivazione della sentenza e non apparire nel dispositivo; altrimenti potrebbero costituire un pregiudizio quando la formula non è totalmente liberatoria."»

Bibliografia

  • Luigi Tramontano (a cura di), Codice di procedura penale spiegato, 6ª ed., Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2008.
  • Luigi Tramontano (a cura di), Codice penale spiegato, 7ª ed., Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2008.
  • Paolo Tonini, Manuale di procedura penale, 10ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp. 672-673.
  • Luigi Grilli, La procedura penale. Guida pratica - Volume I, Wolters Kluwer Italia, 2009.
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