Nemo iudex sine actore (alla lettera: "nessun giudice senza attore") e nullo actore, nullus iudex (alla lettera: "se non c'è attore, non c'è giudice"), equivalenti a nulla iurisdictio sine actione ("nessuna funzione giurisdizionale senza previa azione legale"), sono brocardi che esprimono un principio, risalente al diritto romano, applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il principio della domanda, corollario del più generale principio dispositivo. È lo stesso principio espresso dal brocardo ne procedat iudex ex officio (alla lettera: "non proceda il giudice d'ufficio").

In base al principio, il processo può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una parte, che nel processo civile prende il nome di attore, la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile convenuto. Nell'ordinamento italiano un'enunciazione la si può trovare nell'art. 99 del Codice di procedura civile che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".

Nel diritto processuale penale italiano l'azione penale spetta al pubblico ministero in base agli articoli 50 e 405 comma 1 del codice di procedura penale, escludendo che il giudice possa intervenire prima dell'inizio del processo. Costituisce un'eccezione il giudice per le indagini preliminari, il quale interviene nel procedimento prima dell'esercizio dell'azione penale. La deroga trova giustificazione nell'esigenza di affidare a un organo imparziale la valutazione dei provvedimenti chiesti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, potendo questi incidere fortemente sulle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione[1].

Note

  1. ^ Paolo Tonini, Diritto processuale penale. Manuale breve, sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, p. 235.

Voci correlate

  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto