Polizia locale

forza di polizia dipendente da un'amministrazione locale periferica
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Con la definizione polizia locale si intende quel corpo o servizio di polizia fornito dagli enti locali statali, con competenza riferita al territorio dell'ente dal quale dipende.

In Italia

Fonti normative

Funzioni

Le funzioni di polizia espletate dai corpi o dai servizi di polizia locale sono previste dalla legge quadro n. 65/1986 e comprendono:

  • polizia giudiziaria, rivestendo la qualifica di agenti limitatamente al servizio (art. 57 CPP) e ufficiali;
  • polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del Codice della strada, all'interno del territorio di competenza;
  • polizia amministrativa, le cui mansioni sono specificate dall'art.18 d.P.R. n. 616 del 24 settembre 1977;
  • polizia urbana e rurale;
  • polizia ambientale, edilizia, ittico-venatoria, demaniale;
  • polizia veterinaria, sanitaria e annonaria-commerciale, incluse le norme che tutelano il consumatore e la vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche;
  • polizia mortuaria e TSO;
  • Accertamenti anagrafici, informazioni relativi alle attività istituzionali dell’ente locale e polizia tributaria locale

Requisiti

Il personale è in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualifica rilasciata dal prefetto con apposito decreto e su richiesta del sindaco o del presidente della provincia.

La polizia locale inoltre svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge quadro n. 65/1986.

Il personale della polizia locale, quando è in servizio e all'interno del territorio di competenza, assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di ufficiale di p.g. (riferita agli addetti al controllo e al coordinamento, ai Comandanti ecc.), ai sensi dell'art.57 comma 2 e 3 del Codice di procedura penale.

Per questo motivo gli estremi del decreto di approvazione ex art. 14 TULPS sono annotati a tergo della tessera di riconoscimento comunale degli agenti.

Per essere nominati agente di pubblica sicurezza, coloro che non abbiano prestato il servizio militare obbligatorio devono frequentare un corso di abilitazione all'uso delle armi da fuoco presso un tiro a segno nazionale, che rilascia l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo.

In ogni caso, bisogna rinunciare allo status di obiettore di coscienza, tramite l'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi della legge 2 agosto 2007 n. 130.

Armamento

L'arma è assegnata secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ente, a norma del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 e può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio. Ai sensi dell’art.8 del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di polizia province, comuni, consorziati o in unione di comuni comunità montane, parchi o consociazioni di enti, è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti, oltre il territorio dell'ente ove fanno servizio, per compiti di collegamento (solo per atti urgenti) e rappresentanza (in questo caso la sola sciabola), e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Voci correlate