Legge Calderoli

legge 21 dicembre 2005, n. 270
Versione del 16 mar 2013 alle 15:39 di Popop (discussione | contributi) (non ha nulla a che vedere con le Critiche giuridiche, non sembra un'ipotesi sostenuta da molti altri (tra l'altro, vagamente, mi pare di ricordare che non sia nemmeno un'idea così nuova); più appropriato inserirlo nella voce di Sartori, sposto)

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 è la legge che ha modificato il sistema elettorale italiano delineando la disciplina attualmente in vigore. È stata formulata principalmente dall'allora Ministro per le Riforme Roberto Calderoli, che tuttavia a seguito delle numerose modifiche introdotte durante l'iter parlamentare la definì «una porcata»[1] in un'intervista televisiva. Proprio per questo venne definita porcellum dal politologo Giovanni Sartori.[2]

Roberto Calderoli, principale autore della legge.

La norma sostituì le precedenti leggi 276 e 277 del 1993 (cosiddetto Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente differente.

Storia

Voluta da Silvio Berlusconi, che il 4 ottobre 2005 "minaccia la crisi di governo nel caso in cui non venisse approvata la riforma elettorale proporzionale",[3] la legge fu approvata a pochi mesi dalle elezioni politiche con i voti della maggioranza parlamentare della Casa delle Libertà (principalmente Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani, Lega Nord), senza il consenso dell'opposizione (principalmente Italia dei Valori, Democratici di Sinistra, Margherita, Partito della Rifondazione Comunista), che l'ha duramente criticata e contrastata.[4] Ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.

La legge (in vigore dal 31 dicembre 2005[5]) finora ha regolato le elezioni politiche italiane del:

Nel 2009 si tennero tre referendum abrogativi, tesi a modificare tale legge in più punti. Questi referendum, inizialmente fissati per il 18 maggio 2008, furono poi rimandati al 21 giugno 2009 a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto il 6 febbraio 2008. Nessuno dei tre referendum raggiunse il quorum del 50% più un elettore.

Caratteristiche principali

La legge si può considerare in controtendenza con l'esito del referendum del 18 aprile 1993, il quale, con un consenso dell'82,7% dei voti e un'affluenza del 77%, portò all'abrogazione di alcuni articoli della vecchia normativa elettorale proporzionale del Senato, configurando un sistema maggioritario, delineato in seguito dalle leggi 276 (per il Senato) e 277 (per la Camera, nota anche come legge Mattarella) del 4 agosto 1993.

Significativa è l'abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato. Mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.

Il sistema introdotto dalla legge 270 è completamente nuovo: il premio di maggioranza per la coalizione vincente alla Camera (caratteristica che si riscontra all'estero solo in Grecia e a San Marino) era già apparso in due leggi elettorali italiane del passato: la legge Acerbo del 1923 e la cosiddetta "legge truffa" del 1953, ma in entrambe ci furono delle soglie di sbarramento per raggiungerlo, cosa che questa legge n. 270 non prevede.

Punti salienti della legge sono:

Liste bloccate

Con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, a differenza di quanto si verifica per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.

Premio di maggioranza

La legge garantisce un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla "circoscrizione Estero", sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale,[6] in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi a essa assegnati. In Molise (2 seggi) e all'estero (6 seggi) non è previsto alcun premio di maggioranza al Senato; nelle altre regioni alle elezioni politiche italiane del 2013 la coalizione vincente otterrà almeno 13 seggi su 22 in Piemonte, 27 su 49 in Lombardia, 14 su 24 in Veneto, 4 su 7 in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 8 in Liguria, 13 su 22 in Emilia-Romagna, 10 su 18 in Toscana, 4 su 7 in Umbria, 5 su 8 nelle Marche, 16 su 28 nel Lazio, 4 su 7 in Abruzzo, 16 su 29 in Campania, 11 su 20 in Puglia, 4 su 7 in Basilicata, 6 su 10 in Calabria, 14 su 25 in Sicilia, 5 su 8 in Sardegna. In Valle d'Aosta, cui è assegnato un solo seggio, il sistema elettorale è forzatamente uninominale, come pure in Trentino-Alto Adige per 6 dei 7 seggi assegnati alla Regione.

Programmi e alleanze espliciti

La legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo.
Prevede inoltre la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma e il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico.

Soglia di sbarramento

  • Per ottenere seggi alla Camera, ogni partito o lista deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 10%. Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti; partecipa inoltre alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all'interno della stessa coalizione (il cosiddetto miglior perdente). Questo vuol dire che se una coalizione che superi lo sbarramento del 10% fosse formata da 3 partiti di cui solo 2 superano il 2%, il terzo entrerebbe sicuramente alla Camera con qualsiasi percentuale; se una coalizione fosse formata da 4 partiti di cui solo 2 superano il 2%, entrerebbe alla camera solo il più votato degli altri 2 che non hanno superato la soglia. Se una coalizione non dovesse superare il 10%, ogni singolo partito che la compone deve superare il 4%.
  • Per ottenere seggi al Senato, ogni partito o lista deve ottenere almeno l'8% dei voti mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%. Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 3% dei voti. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti. La differenza sostanziale con la Camera è data dal fatto che le soglie e il premio di maggioranza non sono calcolati sui voti nazionali, ma su base regionale: per questo motivo alcune regioni risultano più importanti di altre perché i seggi assegnati dipendono dalla popolazione regionale, tant'è che i giornalisti hanno cominciato a chiamare la Lombardia Ohio d'Italia per il suo peso simile a quello che ha lo stato americano nelle elezioni del presidente degli Stati Uniti.[7]
  • A tutela delle minoranze linguistiche riconosciute è previsto che le liste che le rappresentano, coalizzate o non, possano comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum.

Circoscrizione estero

La legge ha introdotto la novità della circoscrizione estero, suddivisa in 4 ripartizioni, che permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei deputati (5 per l'Europa, 4 per l'America Meridionale, 2 per America Settentrionale e Centrale, e 1 per il resto del mondo) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Circoscrizioni

Camera

 
Le circoscrizioni elettorali italiane introdotte nel 1993.

I passaggi in base ai quali la legge assegna i 617 seggi in palio alla Camera dei Deputati per il Collegio unico nazionale sono quelli di seguito riportati:[8]

  1. si determinano i voti validi, assommando le schede votate depurate da quelle bianche e nulle (esclusi i voti della Val D'Aosta e i voti dalla circoscrizione Estero);
  2. si determinano le coalizioni e le liste che abbiano superato rispettivamente la soglia del 10% e del 4% dei voti validi;
  3. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, e che si siano presentate unicamente in Trentino-Alto Adige o unicamente in Friuli-Venezia Giulia, si individuano quelle che abbiano superato il 20% dei voti nella propria Regione;
  4. tutti i voti espressi per liste che non rispettino nessuna delle clausole previste al punto 2 o al 3, sono definitivamente eliminati in quanto voti inefficaci;
  5. si procede a una ripartizione virtuale dei seggi utilizzando il metodo Hare del quoziente naturale e dei più alti resti: a tal fine, il dividendo è rappresentato dalla somma dei voti efficaci di cui al punto 4, il divisore è pari a 617, il quoziente viene considerato nella sola parte intera. Si badi che, per il momento, i voti delle coalizioni di cui al punto 2 sono utilizzati in blocco, senza alcun riguardo alla suddivisione fra le singole liste ricomprese;
  6. se in base al conteggio di cui al punto 5, la coalizione più votata si è vista attribuire almeno 340 seggi, il calcolo virtuale effettuato diviene reale e definitivo;
  7. se in base al conteggio di cui al punto 5, la coalizione più votata non ha raggiunto la soglia di 340 seggi, questi le vengono assegnati d'ufficio;
  8. nel caso di cui al punto 7, si procede al ricalcolo reale e definitivo dei seggi attribuiti alle minoranze, procedendo nella stessa maniera di cui al punto 5, ma utilizzando come dividendo la differenza fra i voti efficaci e i voti ottenuti dalla coalizione di maggioranza, e come divisore la cifra di 617 meno il numero di seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza, che sono almeno 340;
  9. si procede quindi alla suddivisione interna dei seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza e a quelle di minoranza, assegnandoli alle singole liste componenti. A tal fine, vengono considerate unicamente le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti validi di cui al punto 1, oppure che siano, all'interno di ciascuna coalizione, la lista più votata fra quelle che non abbiano raggiunto il 2%, oppure che abbiano superato il 20% dei voti in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia, se si sono presentate unicamente in una di quelle due Regioni;
  10. per l'individuazione dei seggi da attribuire alle liste che abbiano rispettato almeno una delle clausole di sbarramento di cui al punto 9, si procede in modo simile al meccanismo di cui al punto 5, utilizzando come dividendo i voti della singola coalizione, e come divisore i seggi attribuiti alla coalizione in base ai punti 6, 7 e 8;
  11. la distribuzione dei 617 seggi della Camera fra le singole liste è ora definitiva. La legge suddivide i seggi guadagnati da ogni lista fra le circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale. Nel compiere tale riparto, essendo fisso e immutabile il numero totale di seggi assegnati a ogni lista, può verificarsi la necessità di variare il numero di seggi originariamente attribuiti alle singole circoscrizioni elettorali.

Ai 617 seggi così assegnati, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d'Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all'estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza. La composizione della Camera dei Deputati è così delineata.

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 27 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione residente in base ai dati dell'ultimo censimento disponibile. Per le elezioni del 2006 e del 2008 (che facevano riferimento al censimento del 2001), la circoscrizione più popolosa è stata quella della Puglia, cui erano attribuiti 44 deputati. In base ai dati relativi al censimento del 2011 invece le circoscrizioni a cui verranno attribuiti più deputati saranno quelle di Lombardia II ed Emilia-Romagna con 45 deputati ciascuna.

In linea generale si assiste a un aumento dei deputati attribuiti alle regioni settentrionali e al Lazio a scapito di quelle meridionali.

Ogni circoscrizione comprende l'intero territorio regionale oppure una o più province, secondo lo schema sotto riportato:

Regione Circoscrizione Province Popolazione 2011 Quozienti interi Resti Deputati
2013
Deputati
2006 e 2008
Differenza
  Piemonte 1 I. Torino 2.247.780 23 35.847 23 24 -1
  Piemonte 2 II. Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli 2.116.136 22 374 22 22
  Lombardia 1 III. Milano, Monza 3.878.549 40 31.709 40 40
  Lombardia 2 IV. Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Varese 4.300.066 44 68.542* 45 43 +2
  Lombardia 3 V. Mantova, Cremona, Lodi, Pavia 1.525.536 15 82.971* 16 15 +1
  Trentino-Alto Adige VI. Trento, Bolzano 1.029.475 10 67.765* 11 10 +1
  Veneto 1 VII. Verona, Padova, Vicenza, Rovigo 2.923.457 30 38.327* 31 29 +2
  Veneto 2 VIII. Venezia, Belluno, Treviso 1.933.753 20 10.333 20 20
  Friuli-Venezia Giulia IX. Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste 1.218.985 12 64.933* 13 13
  Liguria X. Imperia, Savona, Genova, La Spezia 1.570.694 16 31.958 16 17 -1
  Emilia-Romagna XI. Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 4.342.135 45 14.440 45 43 +2
  Toscana XII. Massa-Carrara, Prato, Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Arezzo, Lucca, Pistoia 3.672.202 38 17.704 38 38
  Umbria XIII. Perugia, Terni 884.268 9 18.729 9 9
  Marche XIV. Pesaro-Urbino, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli 1.541.319 16 2.583 16 16
  Lazio 1 XV. Roma 3.997.465 41 54.454* 42 40 +2
  Lazio 2 XVI. Viterbo, Frosinone, Latina, Rieti 1.505.421 15 62.856* 16 15 +1
  Abruzzo XVII. L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo 1.307.309 13 57.086* 14 14
  Molise XVIII. Campobasso, Isernia 313.660 3 25.147 3 3
  Campania 1 XIX. Napoli 3.054.956 31 73.655* 32 33 -1
  Campania 2 XX. Salerno, Avellino, Benevento, Caserta 2.711.854 28 19.066 28 29 -1
  Puglia XXI. Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce 4.052.566 42 13.384 42 44 -2
  Basilicata XXII. Potenza, Matera 578.036 6 1.010 6 6
  Calabria XXIII. Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria 1.959.050 20 35.630 20 22 -2
  Sicilia 1 XXIV. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta 2.393.438 24 85.334* 25 26 -1
  Sicilia 2 XXV. Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna 2.609.466 27 12.849 27 28 -1
  Sardegna XXVI. Olbia-Tempio, Sassari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Cagliari 1.639.362 17 4.455 17 18 -1
  Valle d'Aosta XXVII. 126.806 1 30.635 1 1

Dividendo la popolazione italiana complessiva per il numero di seggi (618, risultato della differenza fra i seggi totali 630 - quelli della circoscrizione estero 12) si ottiene il quoziente intero 96.171 per il calcolo del numero di abitanti necessari per l'attribuzione, all'interno di ogni singola circoscrizione, di un seggio. I seggi rimanenti (*) vengono distribuiti in base ai migliori resti.

Senato

Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione avviene a livello regionale con uno schema del tutto simile a quello previsto per la Camera. Rispetto al meccanismo sopra illustrato e relativo a Montecitorio, quello individuante la composizione di Palazzo Madama si discosta nei seguenti punti:

  • il conteggio dei voti è effettuato per ogni singola Regione, e nessuna valenza ha la sommatoria nazionale dei voti delle liste politiche;
  • la soglie di cui al punto 2 sono elevate rispettivamente al 20% e 8% dei voti validi;
  • la suddivisione dei seggi avviene in base al numero di scranni, costituzionalmente immodificabile, assegnato a ciascuna Regione, mentre il premio di maggioranza regionale è fissato al 55% dei seggi;
  • in deroga a quanto appena affermato, in Molise non è previsto premio di maggioranza;
  • la soglia di sbarramento di cui al punto 9 diviene unica e individuata nel 3% dei voti validi.

In base ai dati della popolazione residente, riferiti ai censimenti del 2001 e del 2011[9], il numero di seggi attribuiti per ogni singola regione sono i seguenti[10]:

Regione Popolazione
censimento 2011
Seggi assegnati
(comma 3, art.57 costituzione)
Seggi assegnati
(quoziente ex art.57 costituzione)
Resti Seggi attribuiti
in base ai resti
Senatori
2013
Seggi garantiti alla
coalizione vincente
Senatori
2006 e 2008
Differenza
  Piemonte 4.363.916 21 187.919 1 22 13 22
  Valle d'Aosta * 126.806 1 1 1
  Lombardia 9.704.151 48 159.015 1 49 27 47 +2
  Trentino-Alto Adige * 1.029.475 7 7 7
  Veneto 4.857.210 24 84.642 24 14 24
  Friuli-Venezia Giulia * 1.218.985 7 7 4 7
  Liguria 1.570.694 7 178.695 1 8 5 8
  Emilia-Romagna 4.342.135 21 166.138 1 22 13 21 +1
  Toscana 3.672.202 18 92.776 18 10 18
  Umbria * 884.268 7 7 4 7
  Marche 1.541.319 7 149.320 1 8 5 8
  Lazio 5.502.886 27 133.747 1 28 16 27 +1
  Abruzzo 1.307.309 6 114.167 1 7 4 7
  Molise * 313.660 2 2 2
  Campania 5.766.810 28 198.814 1 29 16 30 -1
  Puglia 4.052.566 20 75.426 20 11 21 -1
  Basilicata * 578.036 7 7 4 7
  Calabria 1.959.050 9 169.337 1 10 6 10
  Sicilia 5.002.904 25 31.479 25 14 26 -1
  Sardegna 1.639.362 8 48.506 8 5 9 -1
Totale Italia 59.433.744 31 269 9 309
+6 estero
309

Il totale di senatori eletti in parlamento è 315, quindi per avere la maggioranza assoluta, senza dover contare sui senatori a vita, il partito o la coalizione vincente deve avere 158 senatori.

Le 6 regioni contrassegnate da asterisco (che sono le meno popolate d'Italia) godono di un numero di seggi fissi attribuiti in base al comma 3 dell'art.57 della costituzione che non tiene conto della popolazione effettivamente residente. Si tratta di un meccanismo premiante perché assegna loro, nella maggior parte dei casi, un numero di senatori maggiore di quelli che spetterebbe loro. Ad esempio, alla regione Basilicata dovrebbero spettare 3 senatori anziché 7, mentre a Trentino-Alto Adige e Umbria toccherebbero 5 senatori anziché 7.

Per le altre regioni, il numero di seggi spettanti si calcola in base alla popolazione residente in queste 14 regioni (55.282.514), così come risulta dall'ultimo censimento disponibile, e la si divide per il numero di senatori spettante (278, risultato della differenza fra il totale dei senatori 315 - il numero di senatori attribuito alle altre regioni 31 - i senatori all'estero 6). Si ottiene il quoziente necessario per l'attribuzione di un seggio (198.857). Rapportando questo dato alla popolazione residente per ciascuna regione, si ottiene il numero di senatori spettanti di diritto, dopodiché bisogna procedere al recupero dei migliori resti per arrivare alla quota di 278.

Il seggio della Valle d'Aosta è attribuito in maniera uninominale, come pure quelli riservato agli italiani risiedenti in Nordamerica e in Asia-Africa-Oceania. I due seggi attribuiti ai residenti in Europa e in Sudamerica vengono assegnati con metodo proporzionale e voto di preferenza.

In Trentino-Alto Adige, mantenendo il previgente Mattarellum, sono istituiti 6 collegi uninominali, 3 in Trentino e 3 in Alto Adige, mentre un seggio è attribuito sommando a livello regionale i voti dei candidati perdenti che abbiano dichiarato di collegarsi in una lista, individuando la lista più votata, e attribuendo il seggio al candidato miglior perdente all'interno di tale lista.

Il referendum

  Lo stesso argomento in dettaglio: Referendum abrogativi del 2009.

Nel 2007 un gruppo di promotori (all'interno del quale spiccano i nomi di Mario Segni e Giovanni Guzzetta) ha raccolto le firme necessarie per proporre un referendum che cancellasse alcune parti della legge elettorale per modificarne il significato (in modo simile a quanto operato nel 1993 prima del Mattarellum). Inizialmente aveva ricevuto il sostegno di politici di entrambi gli schieramenti, come Gianfranco Fini e Arturo Parisi. I partiti però sono rimasti piuttosto freddi (quando non ostili) all'iniziativa. Inoltre il cambiamento dello scenario politico ha portato, specie nel centro-sinistra, a un nuova riflessione sui referendum.

I tre quesiti del referendum sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale, ma la votazione è stata rimandata al giugno 2009 a causa della caduta del Governo Prodi II. Il quorum al referendum non venne raggiunto. Essi prevedevano da una parte l'abolizione del collegamento tra liste, togliendo la possibilità di collegarsi creando coalizioni: il premio di maggioranza sarebbe così andato alla lista singola che avesse raccolto più voti; d'altra parte, l'abolizione della facoltà di candidare una stessa persona in più collegi differenti avrebbe eliminato la pratica del cosiddetto "ripescaggio": la persona eletta in più collegi può scegliere in quale collegio convalidare l'elezione, in questo modo rendendo eletto anche il primo dei non eletti.

Il 30 settembre 2011 1.210.466 firme per l'abolizione della legge in questione sono state depositate alla Corte di cassazione, che ha dato il via libera formale il 2 dicembre 2011. Il 12 gennaio 2012 però la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i quesiti referendari poiché avrebbero lasciato una situazione di vuoto legislativo qualora approvati dal voto.

Critiche giuridiche

La Corte costituzionale, nelle sentenze di ammissibilità dei referendum elettorali per l'abrogazione parziale di questa legge,[11] ha velatamente messo in dubbio la legittimità costituzionale di alcuni suoi punti. Lo ha ricordato il relatore del Senato nella seduta di verifica dei poteri degli eletti in Campania, affermando che "Il giudizio di costituzionalità instaurato dinanzi alla Corte in ragione dell'eccezione Scotti potrebbe consentirle di riprendere la questione ex professo, anche mediante l'eccezione di costituzionalità innanzi a se stessa".[12]

Note

  1. ^ Calderoli: "La legge elettorale? - L'ho scritta io, ma è una porcata", su repubblica.it, 15 marzo 2006. URL consultato il 26 febbraio 2013.
  2. ^ Giovanni Sartori, Il «porcellum» da eliminare, in Corriere della Sera, 1º novembre 2006.
  3. ^ Marco Brunazzo, Gli avvenimenti del 2005, in: Grant Amyot / Luca Verzichelli, Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni, edizione 2006, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 34.
  4. ^ La riforma fu approvata dapprima il 13 ottobre 2005 alla Camera e in via definitiva il 14 dicembre 2005 al Senato. Gruppi parlamentari e partiti favorevoli alla Camera: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, Lega Nord Federazione Padania, Fiamma Tricolore e gruppi misti Ecologisti Democratici, Liberal-Democratici-Repubblicani-Nuovo PSI. Gruppi parlamentari che non parteciparono al voto per protesta alla Camera: Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Rifondazione Comunista e i gruppi misti Popolari, Comunisti Italiani, SDI-Unità Socialista, Verdi-L'Unione. Astensione del gruppo misto Minoranze linguistiche (Südtiroler Volkspartei). Vedi: STitolo16%2062 Dichiarazioni di voto finale, Titolo23%2092 Dichiarazione di voto finale Fiamma Tricolore e STitolo19%2091 Votazione finale ed approvazione alla Camera.
  5. ^ Scheda dell'atto su normattiva.it.
  6. ^ Obbligo imposto dall'art.57 comma 1 della Costituzione italiana.
  7. ^ http://www.rainews24.rai.it/it/video.php?id=32648
  8. ^ Per una maggiore chiarezza espositiva, sono state omesse alcune clausole minori presenti nella legge, ma il cui verificarsi è da considerarsi molto improbabile.
  9. ^ 15° Censimento generale della popolazione
  10. ^ Le norme per le elezioni politiche, pag.39
  11. ^ Sentenze delle corte Costituzionale nn. 15, 16, e 17 del 2008. Vedi: Testo della sentenza 15/2008, Testo della sentenza 16/2008 e Testo della sentenza 17/2008.
  12. ^ Atti parlamentari, XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e commissioni, riassunto dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 20 maggio 2009, intervento del senatore Mercatali, in ((http://www.fainotizia.it/2009/05/21/effetto-stocastico-della-legge-elettorale-denunciato-alla-corte-costituzionale)).

Voci correlate

Collegamenti esterni