Massofisioterapista

operatore ausiliario di area sanitaria

Con il sostantivo massofisioterapista si può intendere o il professionista sanitario ausiliario con diploma biennale o triennale oppure, per abbreviazione di Massaggiatore-Massofisioterapista, l'operatore di interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti[1][1], vale a dire quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministero della sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001[2][2][3].

La differenza tra i titoli è data dal percorso formativo e dagli ambiti di intervento e si evince dall'anno di conseguimento del titolo[4].

Il massofisioterapista con diploma triennale conseguito in base alla legge 403/71[2] diplomatosi entro il 17 marzo 1999 da corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995 gode dell’equipollenza automatica con il diploma del fisioterapista in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99.

Il massofisioterapista biennale, invece, con titolo conseguito in base alla legge 403/71 e diplomatosi entro il 17 marzo 1999, da corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995, può godere della equivalenza (non equipollenza) al fisioterapista in base all’articolo quattro, comma due, legge 42/99[1].

Il massaggiatore-massofisioterapista diplomatosi, invece, dopo l'anno 1999 da corsi iniziati dopo il 31 dicembre 1995 è, ai sensi della Legge 43/2006[2], un operatore di interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti, vale a dire quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministero della sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001; pertanto tale operatore non può godere dell'equipollenza né dell'equivalenza con titoli di altri professionisti sanitari, tra i quali il fisioterapista[1] né accedere a percorsi accademici di riconversione[2][3][4][5][6]. Tale operatore svolge attività di riabilitazione non in senso stretto ma in senso lato [1], di cui le mansioni alle note di chiarimento del Ministero della salute prot. n. 11018 dell’8 marzo 2010 ai sensi della legge 403/71 e del DPR 13 dicembre 2010, n. 248 [5] , e prot. n. 0018847/p del 7 aprile 2011[7]. Tale operatore accede all'esercizio delle relative mansioni dopo aver frequentato un corso regolarmente autorizzato dalla regione di competenza, per l'ammissione al quale occorre il conseguimento del diploma di scuola media inferiore[8]. Tale operatore non può emettere fatture esenti IVA ex art. 10, n. 18 D.P.R. n. 633/1972 [9][10] ai sensi della risoluzione n. 96/E del 17 ottobre 2012 [11] e n. 70/E del 13 aprile 2007[12] dell'Agenzia delle Entrate.

Note

  1. ^ a b c d sentenza Tar Umbria 15.10.2010 (XML). URL consultato il 30-08-2012. Errore nelle note: Parametro "tar" non valido nel tag <ref>. I parametri supportati sono: dir, follow, group, name.
  2. ^ a b c d Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", su parlamento.it. URL consultato il 30 agosto 2012. Errore nelle note: Parametro "0" non valido nel tag <ref>. I parametri supportati sono: dir, follow, group, name.
  3. ^ DECRETO 29 marzo 2001 "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)" (PDF), su bibliomed.bib.uniud.it. URL consultato il 30 agosto 2012. Errore nelle note: Parametro "0" non valido nel tag <ref>. I parametri supportati sono: dir, follow, group, name.
  4. ^ Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito nel DPCM 26 luglio 2011 (PDF). URL consultato il 30-08-2012. Errore nelle note: Parametro "stato" non valido nel tag <ref>. I parametri supportati sono: dir, follow, group, name.
  5. ^ DPR 13 dicembre 2010, n. 248 Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (GU n.20 del 26-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 18 )Allegato (parte 235) Elenco: 109047 Tipo Atto: DECRETO MINISTERIALE Numero:Data: 07/09/1976 Titolo: ORARI E PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO RELATIVI ALLE SEZIONI DI QUALIFICA PER MASSOFISIOTERAPISTI. URL consultato il 30-03-2013. Errore nelle note: Parametro "0" non valido nel tag <ref>. I parametri supportati sono: dir, follow, group, name.

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