Royal Mint
Stato  Regno Unito
Sede principaleLlantrisant, Galles
GruppoHM Treasury
Prodottimonetazione e medaglistica per il Regno Unito ed i Territori Britannici d'Oltremare
Dipendenti765
Sito webwww.royalmint.com

La Royal Mint è l'organismo autorizzato a coniare le monete nel Regno Unito. La zecca è nata oltre 1100 anni fa, ma dal 2010 opera come Royal Mint Ltd, una società al 100% di proprietà del HM Treasury, anche se quest'ultimo delega le responsabilità di azionista allo Shareholder Executive.

La Royal Mint Ltd ha un contratto in esclusiva con il ministero del tesoro britannico per la fornitura di tutte le monete per il Regno Unito.[1] Oltre a coniare monete per il Regno Unito essa le esporta verso molti altri paesi, inoltre produce medaglie militari, commemorative e articoli simili per governi, scuole e imprese, come zecca esportatrice è riconosciuta leader a livello mondiale.[1]

La Royal Mint nel 1968 ha cominciato a spostare le sue attività da Tower Hill a Londra verso il Galles del Sud a Llantrisant che dal 1980 è l'unico sito dove opera[2], su un'area di 38 acri (15,38 ha) impiegando 765 persone.[2]

A Llantrisant essa ospita una vasta collezione di monete risalenti dal XVI secolo, custodita in ottanta armadi realizzati da Hugh Swann, mobiliere di Elisabettta II.

La responsabilità per la sicurezza del sito ricade sulla Ministry of Defence Police, che provvede con un contingente armato.

All'annuale Trial of the Pyx vengono verificate le dimensioni il peso e la composizione chimica delle monete prodotte per il governo del Regno Unito.

Storia

La London Mint divenne un'istituzione autonoma nell'886[3] durante il regno di Alfredo il Grande, ma era solo una delle tante zecche del regno. Nel 1279 si era trasferita alla Torre di Londra dove rimase per i successivi 500 anni, ottenendo un monopolio sulla produzione di monete del regno nel XVI secolo. Sir Isaac Newton nel 1696 assunse la carica di Warden of the Mint, responsabile delle indagini sui casi di contraffazione e successivamente, dal 1699 fino alla morte nel 1727, ricoprì la carica di Master of the Royal Mint. Nel 1717 passò ufficiosamente la Sterlina britannica al sistema aureo dal silver standard.

By the time Newton arrived, the Mint had expanded to fill several rickety wooden buildings ranged around the outside of the Tower. In the seventeenth century the processes for minting coins were mechanised and rolling mills and coining presses were installed. The new machinery and the demand on space in the Tower of London following the outbreak of war with France led to a decision to move the Mint to an adjacent site in East Smithfield. The new building, designed by James Johnson and Robert Smirke, was completed in 1809, and included space for the new machinery, and accommodation for the officers and staff of the Mint.

The building was rebuilt in the 1880s to accommodate new machinery which increased the capacity of the Mint. As technology changed with the introduction of electricity and demand grew, the process of rebuilding continued so that by the 1960s little of the original mint remained, apart from Smirke's 1809 building and the gatehouse in the front.

During WWII, the Royal Mint was bombed by the Germans. The Mint was hit on several different occasions and was put out of commission for three weeks at one point.[4]

The Tower Hill site finally reached capacity ahead of decimalisation in 1971, with the need to strike hundreds of millions of new decimal coins, while at the same time not neglecting overseas customers. In 1967 it was announced that the Mint would move away from London to new buildings in Llantrisant, ten miles (16 km) north west of Cardiff. The first phase was opened by Queen Elizabeth II on 17 December 1968, and production gradually shifted to the new site over the next seven years until the last coin, a gold sovereign, was struck in London in November 1975. Smirke's 1809 Building is now used as commercial offices by Barclays Global Investors.

On 1 April 1975 the Royal Mint became a trading fund to help improve its efficiency by requiring it to become self-financing.

In March 2009, the then Chancellor of the Exchequer, Alistair Darling began planning to sell off of the Royal Mint.[5] On 31 December 2009 it ceased to be an executive agency and its assets were vested in a limited company, Royal Mint Ltd. The owner of the new company became the Royal Mint trading fund, which itself continued to be owned by HM Treasury.

Role of the Royal Mint

The Royal Mint exists principally to mint coins for circulation in the UK. However, it also manufactures and circulates coins for over 60 other countries,[1] mints collectors' coins, and produces military medals and civilian decorations for the British armed forces and orders of chivalry. As of 2013, the Royal mint produces approximately 15% of the worlds coin based currency.[6] From the 1970s to 2009, it produced all Order of the British Empire Insignia, this is now contracted out to companies with a royal warrant of appointment, such as Toye, Kenning & Spencer Ltd. The Royal Mint in London also produced coins for Canada until a branch was opened in Ottawa, Canada in 1908. In 1931, control of the Canadian branch mint was passed to the Canadian government and it then became the Royal Canadian Mint.

Trial of the Pyx

The Trial of the Pyx is the procedure in the United Kingdom for ensuring that newly-minted coins conform to required standards. The trials have been held since the twelfth century, normally once per calendar year, and continue to the present day. The form of the ceremony has been essentially the same since 1282. They are trials in the full judicial sense, presided over by a judge with an expert jury of assayers. Trials are now held at the Hall of the Worshipful Company of Goldsmiths, having previously taken place at the Palace of Westminster[7] Given modern production methods, it is unlikely that coins would not conform, although this has been a problem in the past as it would have been tempting for the Master of the Mint to steal precious metals.

The term "Pyx" refers to the boxwood chest (in Greek, πυξίς, pyxis) in which coins were placed for presentation to the jury. There is also a Pyx Chapel (or Pyx Chamber) in Westminster Abbey, which was once used for secure storage of the Pyx and related articles.

Coins to be tested are drawn from the regular production of the Royal Mint. The Deputy Master of the Mint must, throughout the year, randomly select several thousand sample coins and place them aside for the Trial. These must be in a certain fixed proportion to the number of coins produced. For example, for every 5,000 bimetallic coins issued, one must be set aside, but for silver Maundy money the proportion is one in 150.

The jury is composed of Freemen of the Company of Goldsmiths, who assay the coins provided to decide whether they have been minted within the criteria determined by the relevant Coinage Acts.[8]

Voci correlate

See also

Note

  1. ^ a b About the Royal Mint, su royalmint.com, The Royal Mint. URL consultato il 27 marzo 2012.
  2. ^ a b Our ___location, su royalmint.com, Royal Mint. URL consultato il 27 marzo 2012.
  3. ^ (EN) Andrew Pierce, Royal Mint Reveals New Coin Designs, in The Telegraph, 4 aprile 2008. URL consultato il 6 ottobre 2013.
  4. ^ Report of the Director of the Royal Mint - 1945
  5. ^ Sadie Gray, The Times, http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article5908417.ece.
  6. ^ Made of money: The Royal Mint where cash is banned, in BBC News, 23 luglio 2013.
  7. ^ www.thegoldsmiths.co.uk, in The Goldsmiths' Company, The Goldsmiths' Company, 2004. URL consultato il 2 settembre 2008.
  8. ^ www.royalmint.com, in Royal Mint website, Royal Mint, 27 marzo 2012. URL consultato il 27 marzo 2012.


S.M. Re Umberto I con R.D. 14 luglio 1879 concesse "la facoltà di usare nelle sole ore di servizio e nell'interno del tempio, per distintivo una medaglia d'argento del diametro di mm 30 portante da un lato la Nostra effigie entro un disco sovrapposto alla stella d'Italia, posata su di una corona di alloro fruttato e dal lato opposto la leggenda "Veterani 1848-1849 - guardia d'onore alla tomba di RE Vittorio Emanuele II ecc. " Tale il Decreto. Il Regolamento dispose l'uso della medaglia anche in tutte le altre solennità nazionali.

Successivamente Re Umberto I, con R.D. 1 gennaio 1880, ratificò il Regolamento ed autorizzò l'uso della decorazione anche fuori dal tempio e considerando il precedente Decreto istitutivo della medaglia benemerenti, sostituì l'Art precedente autorizzando i Soci a fregiarsi della medaglia "nel solo giorno del loro servizio di guardia ecc." La disposizione fu sempre reiterata.

R.D. del 23 gennaio 1910; Circ. M. n° 721 del 14 dicembre 1920; R.D. del 14 agosto 1920; 

Ancora nel R.D. gennaio 1926, n° 273[1], art. 3 "È consentito l'uso della medaglia di benemerenza veterani e reduci delle campagne nazionali e coloniali soltanto nelle sole occasioni in cui l'ufficiale sia chiamato a compiere il suo turno di guardia di onore alle tombe Reali al Pantheon." ed ancora, R.D. 24 settembre 1936, n° 1850 "È consentito l'uso della medaglia di benemerenza veterani e reduci delle campagne nazionali e coloniali SOLTANTO nelle occasioni in cui il militare sia chiamato a compiere il suo turno ... ". Ed ancora R.D. 10 maggio 1943 n° 649 all'Art. 7 "È consentito l'uso ... soltanto nelle occasioni in cui il militare sia chiamato ... ".

Note

  1. ^ Regio decreto n. 273 del 31 gennaio 1926 Uso delle decorazioni per il personale militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 49 del 01 marzo 1926, p. 926

Insegne

Le medaglie hanno un diametro di centimetri tre e mezzo e recano:

sul recto
l'effigie del Re
sul verso
una corona di alloro con la leggenda «al merito della redenzione sociale».

Si portavao alla parte sinistra del petto appese ad un nastro di seta di color rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlati da una linea bianca.

I nomi degli insigniti del diploma erano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

mod tipo del regno marcate SJ ( Stabilimenti Johnson ) Il modello in oro in realtà era in bronzo o argento dorato...

distintivo d'onore per i mutilati di guerra
 
Regno d'Italia
TipoDistintivo d'onore
Statuscessato
IstituzioneGran Quartiere generale, 21 maggio 1916
Cessazione15 marzo 2010
Concessa amutilati di guerra
CampagnaPrima guerra mondiale
Distintivi dell'esercito italiano

Il distintivo d'onore per i mutilati di guerra è stato istituito dal Governo italiano nel 1916[1], potevano fregiarsene coloro i quali, nella prima guerra mondiale, erano rimasti mutilati: avevano, cioè, perduto un organo, o erano rimasti visibilmente deturpati o malconci, esclusi, quindi, coloro che avevano riportate ferite senza conseguenze notevoli e visibili tracce.

Per fregiarsi di tale distintivo occorreva una speciale autorizzazione, risultante da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorità militare all'uopo delegata dai Ministri della guerra e della marina. Il successivo decreto Ministeriale datato 6.11.1916, approvava le istituzioni per l'esecuzione del desreto istitutivo.

Il distintivo veniva dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione.

Art. 6.

I reclami, in materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferirà succintamente al Ministero della guerra o della marina, a seconda che la detta autorità dipenda dall'una o dall'altra amministrazione, per le ulteriori decisioni, fornendo gli schiarimenti necessari.

Art. 7.

L'autorizzazione può revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della guerra o della marina, secondo che essa sia stata accordata da autorità dell'una o dell'altra amministrazione, su proposta delle autorità militari territoriali e previo parere di una commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'una o dell'altra amministrazione; di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, o assimilato.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal 4 giugno 1916.

Insegne

Il distintivo d'onore, in argento, veniva portato al lato sinistro del petto senza alcun nastro.

Generalmente vengono denominati tipo A 1915-16 è certo il primo coniato, corrispondente all'epoca del decreto istitutivo, riportando i millesimo 1915-16; perturando il tempo di guerra vennero approntati i tipo denominati B e C con 1915-17 e 1915-18.

Naturalmente anche questo distintivo veniva prodotto da varie ditte private, in dimensioni diverse, da portarsi, tramite piedino, all'occhiello sul bavero dell'abito civile.

Tripolitania e Cirenaica

  • Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1769, concernente l'applicabilità in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alal concessione della medaglia col motto «Libia», della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore per mutilati e feriti di guerra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 32 del 1923.
  • Regio decreto 22 aprile 1923, n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglia col motto «Libia», delle Croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore per mutilati e feriti di guerra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 115 del 1923.

Con R. decreto n. 1712 del 1936[2] le norme riguardanti la concessione del distintivo d'onore per i mutilati furono estese al personale militare nazionale e indigeno e ai civili che, dal 3 ottobre 1935 aveva preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale.

Il distintivo veniva conferito:

Tali norme furono estese, con R. decreto n. 118 del 1937[3] al personale nazionale e indigeno e ai civili che, posteriormente al 5 maggio 1936, avevano partecipato a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, determinati con decreto Reale, nei territori dell'Africa Orientale italiana ad immediato contatto col nemico.

Con gli articoli n. 1, 3 e 10 del Regio Decreto n. 1244 del 1940[4] le disposizioni riguardanti la concessione del distintivo d'onore per mutilati di guerra furono rese applicabili:

Il distintivo era conferito dal:

Spedizione in Albania

Con gli articoli n. 1, 2 e 7 del Regio decreto n. 683 del 1940[5] le disposizioni riguardanti la concessione del distintivo d'onore per mutilati di guerra furono rese applicabili al personale del Corpo di spedizione in Albania, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania, della Regia aeronautica mobilitato per la speciale esigenza, della Marina mercantile che aveva partecipato alla spedizione in Albania ed inoltre ai militarizzati e ai civili al seguito delle truppe che, nel periodo compreso fra il 7 aprile (data d'imbarco) e il 16 aprile 1939 (data di assunzione della corona d'Albania da parte di Vittorio Emanuele III), mentre partecipavano alla spedizione in Albania erano caduti in combattimento o periti in seguito a ferite causate da mezzi di offesa o di difesa in dipendenza della spedizione stessa.

Il distintivo veniva conferito:

Repubblica

 
Distintivo per il personale non più in servizio.

Con D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1672[6] il conferimento del distintivo istituito nel 1916 fu esteso ai militari delle Forze armate, agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e al Sovrano Militare Ordine di Malta, agli assimilati, ai militarizzati ed ai civili al seguito dei reparti operanti che, durante la guerra 1940-45, erano rimasti mutilati in combattimento o durante le operazioni di guerra.

Il distintivo spettava anche a coloro che avevano subito mutilazioni in azioni partigiane, per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano o dai nazi-fascisti perché prigionieri politici, quali ostaggi, o per rappresaglia, o per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento[7].

Le autorizzazioni a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato di guerra erano concesse dal Ministero della difesa. Avverso i provvedimenti di negata concessione dei distintivi era ammesso reclamo.

La normativa del 1916 e del 1956 è stata abrogata nel 2010[8].

Insegne

[9]

É a spillo, di metallo bianco alto 33 mm. e largo 30 mm., a forma di scudetto e reca in un tondino la dicitura "MUTILATO DI GUERRA" e la sigla "RI" Il tondino è circondato da due rami: uno di alloro, l'altro di quercia. In alto, sotto il vertice dello scudetto, è stampata una stella a cinque punte.

Note

  1. ^ R.D. n. 640 del 21 maggio 1916, Istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra, pubblicato sulla G.U. 2 giugno 1916, n. 129, a Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
  2. ^ Regio decreto n. 1712 del 2 luglio 1936, Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 225 del 28 settembre 1936
  3. ^ Regio decreto n. 1118 del 28 aprile 1937, Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936 abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 166 del 20 luglio 1937; abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
  4. ^ Regio Decreto n. 1244 del 6 giugno 1940 Concessione e istituzione di distintivi di guerra a favore del personale partecipato campagna Spagna., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 216 del 14 settembre 1940
  5. ^ Regio decreto n. 683 del 7 marzo 1940 Concessione di alcune disposizioni onorifiche ai personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 152 del 1 luglio 1940
  6. ^ D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1672 Norme relative alla concessioni dei distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45, pubblicato sulla G.U. 26 marzo 1957, n. 79
  7. ^ Art. 9. del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, pubblicato sulla G.U. 11 settembre 1945, n. 109
  8. ^ Art. 2269 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, pubblicato sulla G.U. 8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84
  9. ^ Decreto del presidente della Repubblica n. 331 del 10 febbraio 1953 Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12-5-1953

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

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Ai sensi del RD 28 settembre 1934 ,n. 1820 è concesso ai militari delle Forze armate che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni di natura traumatica, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità d’organi importanti. Lo speciale distintivo in argento con la scritta “ Mutilato in servizio” è concesso previa speciale autorizzazione del Ministero competente. Per coloro che sono deceduti, è istituito analogo distintivo con la scritta “ Alla memoria” e del qual possono fregiarsi la vedova o in mancanza, l’orfano primogenito, i genitori. Al personale civile delle amministrazioni dello Stato analogo riconoscimento è stato esteso con RD 23 gennaio 1940, n. 70. In seguito il RD 9 dicembre 1941, n. 1591 ha previsto, per i dipendenti degli Enti ausiliari ( ora Enti locali) l’applicazione delle disposizioni relative ai distintivi d’onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio. Con decreto 5 agosto 2008 anche il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disciplinato la materia per il personale del Corpo forestale dello Stato, in particolare l’art. 2 ha stabilito: a) il distintivo “ ferito in servizio” spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari; b) il distintivo “ mutilato in servizio” spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti; c) il distintivo “ alla memoria” è concesso ai familiari del personale deceduto a seguito di ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

Ruolo d’onore

Sulla base delle disposizioni contenute e richiamate da ultimo dall’art. 804 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 gli ufficiali, i sottufficiali, i militari ed i graduati di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della polizia penitenziaria, collocati in congedo assoluto, che sono stati riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate per causa di servizio e che siano titolari di pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, sono iscritti d’ufficio nei ruoli d’onore corrispondenti per ciascuna Forza armata. Lo stato giuridico e l’avanzamento è regolato: per gli ufficiali delle FF.AA dalle leggi 10 aprile 1954,n.113 e 16 ottobre 1964,n.1148 per i sottufficiali dalle leggi 31 luglio 1954,n.599 e 22 novembre 1973,n.872 per i militari e graduati di truppa ( a domanda dell’interessato) dalla legge 11 gennaio 2000,n.4 per il personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dalla legge 6 luglio 1994 ,n.433

Procedura

I distretti militari da cui i militari dipendono, interessano le competenti Commissioni mediche ospedaliere perché dispongano accertamenti sanitari con riferimento alla data del decreto concessivo della pensione, allo scopo di stabilire o meno dell’idoneità fisica ai servizi della categoria d’appartenenza. Qualora gli accertamenti terminino con un giudizio di permanente inidoneità a qualsiasi servizio militare, i distretti provvedono al collocamento in congedo assoluto (mediante apposita variazione matricolare) con decorrenza dalla data del decreto concessivo della pensione. Da ultimo, ai sensi dell’art. 1314 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, gli iscritti nel Ruolo d’onore possono conseguire (a domanda) un avanzamento al grado superiore a quello con il quale vi furono iscritti dopo aver conseguito 5 anni d’anzianità nel grado. Gli stessi possono conseguire una seconda e terza promozione se: - hanno trascorso un successivo periodo di 5 anni nel ruolo, ovvero se hanno conseguito un’anzianità minima di 10 anni nell’attuale grado ed in quello precedente; - dopo essere stati richiamati in servizio ed è trascorso un anno dal precedente avanzamento; Possono chiedere una quarta promozione coloro che sono titolari di pensione di 1^ categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 648/50. La legge 5 marzo 1973, n. 29 come integrata dall’art. 1318 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66 ha previsto, inoltre, che i graduati e militari di truppa, titolari di pensione privilegiata di prima categoria, con assegni di super invalidità di cui alla tabella E, lettera A/bis n.1 e 3 possono, a domanda ,essere iscritti nei ruoli d’onore delle Forze armate di appartenenza e conseguire la nomina a primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Gli iscritti al Ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio, previo loro consenso, in tempo di pace o di guerra o di grave crisi internazionale solo in casi particolari e per incarichi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso, in ogni caso, il comando d’unità o reparti. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale. In proposito l’art. 1315 del D.lgs 66/2010 ha previsto che i sottufficiali del ruolo d’onore titolari di pensione di 1, 2 o 3 categoria, ovvero decorati al Valor militare o aventi grado di primo maresciallo o corrispondente e che hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dalla legge, possono, a domanda, e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d’onore delle rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l’anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le precedenti promozioni. Per gli ufficiali , infine, l’art. 1317 del D.Lgs 66/2010 prevede che gli stessi non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro gli ufficiali di complemento possono ottenere avanzamento fino al grado di colonnello , se titolari di 1 categoria e fruiscano di assegno di superinvalidità.

Collegamenti esterni

Medaglia interalleata della vittoria
  
 
Regno di Grecia
TipoMedaglia commemorativa
Istituzione22 settembre 1920
CampagnaPrima guerra mondiale
ModellistaHenry-Eugène Nocq
Diametroquasi 37 mm.
 
Nastro della medaglia.

La Medaglia interalleata della vittoria greca, ((EL) Διασυμμαχικόν Μετάλλιον Νίκης) fu istituita dal Governo greco con legge il 22 settembre 1920 per commemorare la vittoria nella Prima guerra mondiale, analogamente a quanto praticato dalle altre nazioni alleate.

Con Regio Decreto del 6 ottobre 1920 furono stabiliti i criteri di elegibilità ed i dettagli della medaglia.[1]

La medaglia fu conferita a circa 200.000 persone; il nastro, uguale per tutte le nazioni, presenta i colori di un doppio arcobaleno con il rosso al centro.

Criteri di elegibilità

Aveva diritto alla medaglia il personale dell'esercito ferito in azione, morto per le ferite o ucciso in azione, oppure che aveva prestato almeno tre mesi di servizio attivo:

  • al fronte in Macedonia tra il 9 settembre 1916 e la tregua del 7 settembre 1918;
  • nella campagna di Russia tra il giorno della partenza e quello di imbarco in Russia o Romania per il ritorno in Grecia;[2]
  • al fronte in Tracia fino al 17 luglio 1920.

I criteri per i marinai, modificati con Regio Decreto del 21 dicembre 1922, prevedevano almeno un anno di servizio prestato tra il 14 giugno 1917 e il 25 novembre 1918.[3]

La medaglia è stata disegnata da Henri-Eugène Nocq (1868-1944) e prodotta dalla ditta V. Canale di Parigi.

Insegne

Medaglia

La medaglia è costituita da un disco di bronzo del diametro di quasi 37 mm. con un elaborato appiccagnolo.

Diritto

Ricostruzione della statua della Nike di Peonio di Mende, con un ramo di palma nella mano destra e una corona di alloro nella sinistra.

Firma "Henry NOCQ" sul bordo inferiore a sinistra.

Rovescio

una placca incisa con i nomi delle nazioni alleate che sostiene la figura di Eracle infante che lotta con due serpenti.

Sul bordo la scritta:

(greco)
«Ο ΜΕΓΑΣ ΥΓΕΡ ΤΟΥ ΓΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΟΛΕΜΟΣ»
(italiano)
«La Grande Guerra per la Civiltà»

ed in esergo i millesimi "1914-1918".

Note

  1. ^ Laslo, p. 49
  2. ^ Laslo, pp. 49 e 50
  3. ^ Laslo, p. 50

Bibliografia

  • (inglese) Alexander J. Laslo, The Interallied Victory Medals of World War I, II edizione revisionata, Albuquerque, Dorado Publishing, 1992, ISBN 0-9617320-1-6. Lingua sconosciuta: inglese (aiuto)
  •   Grecia Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Volume K-M, pp 514-515

Collegamenti esterni


Barrette

DEFENSIVE SECTOR

Autorizzata per chi aveva prestato servizio generico nella difesa senza coinvolgimento in una specifica battaglia, fu assegnata anche per ogni battaglia che non avesse una sua propria barretta.

The individual must have been present for duty under competent orders in the combat zone during the period in which the unit was engaged in combat.

L'individuo deve essere stato presente per dovere agli ordini competenti nella zona di combattimento durante il periodo in cui l'unità è stata impegnata in combattimento.

(Esercito)
  • Nell'area della Prima Armata tra il 30 agosto e l'11 novembre 1918, o nell'area della Seconda Armata tra il 12 ottobre e l'11 novembre 1918.
  • Al Centro Smistamento delle truppe e dei rifornimenti di St. Dizier e nella relativa area di accantonamento tra il 31 ottobre e l'11 novembre 1918.
  • Nell'area di corpi, divisioni, o unità indipendenti più piccole sotto il comando francese, britannico, belga o italiano tra il 6 aprile 1917 e l'11 novembre 1918.
  • Per qualsiasi azione militare non inclusa in una delle tredici maggiori operazioni riconosciute da una specifica barretta di battaglia.
  • Per qualsiasi azione militare nella Russia europea dopo il primo agosto 1918, o in Siberia dopo il 15 agosto 1918.
(Marina)
  • Per servizio a Limey (Lorena) tra il 10 e l'11 settembre 1918.
 

(regio decreto ??? 1902). Istituita nelle classi d'oro, d'argento e di bronzo.

Medaglia già coniata nel regno di Umberto I, è stata emessa in molte varianti che differiscono per il volto del Re, per il conio al verso (stemma sabaudo, corono d'alloro) e per la scritta in italiano o in latino. Istituzione : 1930


Regio decreto n. 932 del 16 maggio 1926 Concessone di diplomi di benemerenza ad Enti e a privati segnalatisi per cospicue prestazioni a vantaggio delle scuole italiane all'estero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133 del 1926


Medaglia al merito delle scuole italiane all'estero

Con i Regi decreti n. 6567 dell'8 dicembre 1889[1] e n. 395 del 23 agosto 1894[2] furono emanati regolamenti per le scuole italiane all'estero. Questi regolamenti variavano secondo il tipo di istituto scolastico. Regolamenti furono definiti per scuole materne, scuole elementari maschili e femminili, scuole serali e domenicali per adulti e scuole secondarie. Certificates and the Medaglia al merito delle Scuole Italiane all'Estero (Medal of merit for the Italian Schools Abroad) were made available by the Ministero degli Esteri (Ministry of Foreign Affairs) and awarded by the Royal Agent or the headmaster to teachers who had made themselves useful towards achieving the objectives of the school, as stipulated in the decrees. The medal was awarded in the degrees gold, silver and bronze.

Versioni

here are several versions of this medal.

The version of 1889: Front: a left looking profile of King Umberto I surrounded by the text “UMBERTO I RE D’ITALIA” (Umberto I King of Italy). Reverse: a laurel wreath surrounded by the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: green-white-red.

The version of 1900: Front: a left looking profile of Vittorio Emanuele III surrounded by the text “VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA” (Vittorio Emanuele III King of Italy). Reverse: a laurel wreath surrounded by the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: red-white-green-blue-green or green-white-red-white-red-blue-red-white-green.

The version of the early 30’s: Front: a right-looking image of King Vittorio Emanuele III in uniform surrounded by the text "VITTORIO EMANUELE III" and horizontally just below the center the text "RE D'ITALIA" (King of Italy). Reverse: The Royal Coat of Arms introduced on the 11th of April 1929 surrounded by the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: red-white-green-blue-green-white-red or green-white-red-blue-red-white-green.

here are several versions of this medal.

The version of 1889: Front: a left looking profile of King Umberto I surrounded by the text “UMBERTO I RE D’ITALIA” (Umberto I King of Italy). Reverse: a laurel wreath surrounded by the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: green-white-red.

The version of 1900: Front: a left looking profile of Vittorio Emanuele III surrounded by the text “VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA” (Vittorio Emanuele III King of Italy). Reverse: a laurel wreath surrounded by the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: red-white-green-blue-green or green-white-red-white-red-blue-red-white-green.

The version of the early 30’s: Front: a right-looking image of King Vittorio Emanuele III in uniform surrounded by the text "VITTORIO EMANUELE III" and horizontally just below the center the text "RE D'ITALIA" (King of Italy). Reverse: The Royal Coat of Arms introduced on the 11th of April 1929 surrounded by the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: red-white-green-blue-green-white-red or green-white-red-blue-red-white-green.

The version of the mid 30’s: Front: a left-looking image of King Vittorio Emanuele III surrounded by the Latin text "VICTORIUS EMANUEL III" and at the bottom the text "ITALIA REX" (Italian King) with a Savoia knot. Reverse: The Royal Coat of Arms with below the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad). Ribbon: red-white-green-blue-green-white-red or green-white-red-blue-red-white-green.

The version following the Second Italo-Ethiopian war: Front: a right-looking image of King Vittorio Emanuele III in uniform surrounded by the Latin text "VICT-EM-III-REX-IMPERATOR" (Vittorio Emanuele III King-Emperor). Reverse: The Royal Coat of Arms with below the text "SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO" (Italian Schools Abroad) and the Royal five pointed star. Ribbon: red-white-green-blue-green-white-red or green-white-red-blue-red-white-green.

Note

  1. ^ Regio decreto n. 6567 (serie III) dell'8 dicembre 1889 che approva l'annesso regolamento per le scuole italiane all'estero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 1 del 2 gennaio 1890
  2. ^ Regio decreto n. 395 del 23 agosto 1894, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 205 del 31 agosto 1894

Collegamenti esterni

Bibliografia

  • Dimitri Bini, Le Medaglie Ufficiali Militari e Civili del Regno d’Italia, 2008

Proposte alla commissione

Le proposte per la concessione dei diplomi devono essere fatte:

  • per i funzionari del Ministero, i rettori delle università, i direttori degli istituti di istruzione superiore, i presidenti degli istituti di istruzione artistica, i provveditori agli studi ed i direttori delle biblioteche pubbliche governative dai competenti direttori generali;
  • per il personale delle università e degli istituti di istruzione superiore dai rispettivi rettori e direttori;
  • per il personale degli istituti di istruzione artistica dai rispettivi presidenti;
  • per il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media classica scientifica e magistrale, tecnica e artistica, per il personale degli istituti di educazione, nonché per il personale degli uffici scolastici provinciali e per quello ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari dai Provveditori agli studi;
  • per le persone non contemplate nelle lettere precedenti da una delle autorità come sopra indicate, a seconda del ramo di istruzione o dell'attività culturale o artistica a vantaggio dei quali si sia svolta l'attività del designato.

3. Le proposte di concessione di diplomi dovranno essere inviate agli uffici del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo art. 4 nel mese di ottobre di ciascun anno. Le proposte dovranno essere motivate ed accompagnate da una relazione sull'attività svolta dal designato, sui suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale; dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la proposta

4. L'istruttoria su ogni proposta è affidata alla direzione che risulti specificatamente competente in vista dell'attività svolta dal designato.

5. Le proposte, istruite e corredate del parere della direzione generale rispettivamente competente, dovranno essere trasmesse al presidente della Commissione costituita in base all'art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, non oltre il giorno 15 febbraio di ciascun anno.

6. Indipendentemente dalla procedura stabilita nei precedenti articoli la Commissione dà parere sulle proposte fatte direttamente per iniziativa del Ministro o di membri della Commissione stessa.

La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa.

7. Le adunanze della Commissione incaricata dell'esame dei titoli delle persone proposte per la concessione di diplomi saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti. Per ogni proposta sarà incaricato di riferire uno dei membri della Commissione. Le proposte non approvate dalla Commissione potranno essere ripresentate all'esame di essa solo quando saranno trascorsi almeno due anni e a condizioni che la persona proposta abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza. Nessuna proposta potrà essere ripresentata alla Commissione se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui è stata respinta per la seconda volta, rimanendo sempre ferma la condizione dell'acquisto di nuovi titoli di benemerenza.

Circolari

  • Circ. 31 gennaio 1996, n. 39;
  • circ. 9 settembre 1997, n. 555;
  • circ. 23 aprile 1998, n. 194;
  • circ. 11 maggio 1999, n. 125;

tutte emanate dal Ministero per la pubblica istruzione.

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per Operazioni di Soccorso di Solidarietà di Assistenza e di Emergenza a Popolazioni Colpite da Eventi Calamitosi del 2007


La Medaglia commemorativa della guerra di liberazione è una decorazione della Repubblica Italiana destinata ad onorare tutti coloro che avevano combattuto nella Guerra di liberazione.

Distintivo della guerra di liberazione in corso contro i tedeschi

Distintivo della guerra di liberazione in corso contro i tedeschi
 
 
Regno d'Italia
TipoDistintivo commemorativo
Statuscessato
Istituzione21 aprile 1945
Concessa aMilitari partigiani
CampagnaGuerra di liberazione dal 9 settembre 1943

La Medaglia è un'evoluzione del Distintivo della guerra di liberazione in corso contro i tedeschi, adottato con la Circolare n. 182 emanata dal Ministero della Guerra il 21 aprile 1945.

Descrizione

Il Distintivo consiste in un nastrino di seta largo 37 mm. formato dai colori della Bandiera italiana con il verde a sinistra di 8 mm. di larghezza, il rosso a destra di 8 mm. ed il bianco in mezzo di 21 mm., caricato al centro dai colori caratteristici degli anglo-americani disposti su cinque filetti verticali della larghezza di un millimetro ciascuno: tre rossi e due azzurri alternati.

Criteri di eligibilità

Il distintivo era destinato a tutti coloro che dal 9 settembre 1943, quando iniziarono di fatto delle ostilità contro la Germania che terminarono l’8 maggio 1945 con la resa della Germania agli Alleati,

  • abbiano prestato servizio per almeno 3 mesi, anche non consecutivi, nelle FF.AA. dello Stato o nelle formazioni partigiane riconosciute ottenendo la qualifica di
  • “partigiano combattente”,
  • “caduto per la lotta di liberazione”,
  • “mutilato o invalido per la lotta di liberazione”,
  • “patriota”,
  • abbiano riportato ferite, mutilazioni o infezioni in dipendenza dei fatti di guerra ovvero
  • abbiano, prima del 13 ottobre 1943 (data della dichiarazione di guerra da parte del Regno del Sud alla Germania), ottenuto una ricompensa la V.M. per fatti di guerra o azioni contro i tedeschi.

Inoltre il distintivo venne concesso anche agli ex prigionieri di guerra che entrarono volontariamente in formazioni di cooperatori al seguito delle FF.AA. Alleate operanti sui fronti europei.

Quindi, dalla concessione di questo distintivo, vennero esclusi gli appartenenti alle FF.AA. della RSI.

Distintivo della guerra di liberazione

Distintivo della guerra di liberazione
 
 
Repubblica Italiana
TipoDistintivo commemorativo
Statuscessato
Istituzione17 novembre 1948
Cessazione6 maggio 1959
Concessa amilitari, assimilati, civili e partigiani.
CampagnaGuerra di liberazione dal 9 settembre 1943

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1590 del 17 novembre 1948[1] il Distintivo della guerra di liberazione, avente le stesse caratteristiche, fu istituito dalla Repubblica Italiana, a carattere esclusivamente onorifico.

Criteri di elegibilità

Ebbero il diritto a fregiarsi del distintivo:

caduti in combattimento durante la guerra di liberazione ovvero che si erano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) avevano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;

b) avevano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra;

c) avevano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme;

d) avevano ottenuto, in dipendenza dell'attività bellica nella guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania (13 ottobre 1943), una ricompensa al valor militare o la Croce al merito di guerra.

Inoltre avevano diritto al Distintivo coloro ai quali era stata attribuita la qualifica di "partigiano combattente".

La speciale autorizzazione a fregiarsi del Distintivo veniva concessa, a domanda degli interessati, sotto forma di un certificato nominativo rilasciato dalle autorità all'uopo indicate dal Ministro della difesa.

Computo delle campagne della guerra 1940-45 - L. 24 aprile 1950, n. 390 [2]

1

La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

2

Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

b) coloro che, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 , abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;

c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707 ; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942, art. 1 del R.D.L. 30 marzo 1933, n. 123[3];

d) i militarizzati in base alle LL. 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610 , e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729[4]; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1.

3

Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.

4

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valore militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729[4], oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio.

Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

5

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni «Cuneo» e «Regina», nonché ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

6

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'art. 3.

7

Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato al valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

8

I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

9

I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli artt. 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Medaglia commemorativa della guerra di liberazione
 
Repubblica Italiana
TipologiaDistintivo commemorativo
Istituzione6 maggio 1959
 

Trasformazione del distintivo in medaglia

Il Distintivo fu trasformato nella Medaglia commemorativa della guerra di liberazione con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1959 del 6 maggio 1959[5] che autorizzava a fregiarsi della medaglia il personale militare, militarizzato, assimilato e civile che aveva (o che avrebbe) ottenuto l'autorizzazione a portare il Distintivo.

Descrizione

La medaglia commemorativa della guerra di liberazione ha un diametro di 33 mm. e reca:

sul diritto
l'immagine della Dea Roma quale risulta scolpita sulla tomba del Milite Ignoto;
sul rovescio
un serto formato da un ramo d'alloro a sinistra e da un ramo di quercia a destra, legati in basso, con al centro una stella a cinque punte ed in alto: "Guerra 1943-45", in basso: "Z".

La medaglia si porta al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro di seta avente gli stessi colori e le stesse caratteristiche del Distintivo. Sul nastro della medaglia e sul nastrino dei distintivi vanno applicate, rispettivamente, fascette e stellette metalliche in numero eguale agli anni di campagna riconosciuti.

Due onorificenze gemelle

Con lo stesso decreto nr. 1590 fu istituito anche il Distintivo del periodo bellico 1940-43, che fu pure trasformato in una medaglia con il citato decreto n. 1959: la Medaglia commemorativa del periodo bellico 1940–43, identica alla presente tranne che per le date, è interessante notare che una era riservata a chi si era battuto con i nazifascisti contro gli Alleati, l'altra a chi invece aveva fatto il contrario.

Note

  1. ^ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1949.
  2. ^ Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 1950, n. 149
  3. ^ Recte, R.D.L. 30 marzo 1943, n. 123, recante norme sulla disciplina della motorizzazione.
  4. ^ a b Recante norme per la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra 1940-1945.
  5. ^ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno 1959, con lo stesso decreto fu istituita la Medaglia commemorativa del periodo bellico 1940–43.

Il Decreto legislativo luogotenenziale - D.Lgs.Lgt., fu una forma di legislazione introdotta in Italia con il decreto legge luogotenenziale 151/1944, con il quale, tra l'altro, si modificò lo Statuto del Regno (meglio noto come Statuto Albertino) che, essendo una costituzione flessibile (non prevedendo cioè l'esistenza di leggi costituzionali) poteva essere modificato con legge ordinaria.

Storia

Il 4 giugno 1944, con l'ingresso delle truppe alleate, Roma fu liberata. Vittorio Emanuele III nominò suo figlio Umberto II luogotenente del Regno. Fu nominato un nuovo Governo, in cui entrarono tutti i partiti del Comitato di liberazione ed il cui Presidente del Consiglio fu Bonomi. Il precedente accordo tra la Corona ed il CLN fu formalizzato nel decreto legge luogotenenziale 151/1944 in cui si stabiliva che alla fine della guerra sarebbe stata convocata un'Assemblea costituente per dare una Costituzione allo Stato e risolvere la questione istituzionale. I Ministri, nel frattempo, si sarebbero impegnati ad agire senza in nulla pregiudicare la risoluzione della questione istituzionale.

Il Governo, inoltre, con tale decreto si attribuiva la funzione legislativa, di fatto tale decreto dava vita ad una sorta di assetto costituzionale transitorio, che introduceva una nuova forma di legislazione: il Decreto legislativo luogotenenziale.

Fu proprio uno di questi decreti, nel 1945, a riconoscere per la prima volta in Italia il diritto di voto alle donne.

[2]

Gentiluomo di corte

La maggior parte dei Lords in Waiting (femminile Lady-in-Waiting) sono whips del Governo nella Camera dei Lord che sono membri della Famiglia Reale dei Sovrani del Regno Unito.

In quanto membri della Famiglia Reale i loro doveri sono nominali, sebbene viene occasionalemnte loro richeisto di to meet visiting political and state leaders on visits to the United Kingdom.

In quanto di designazione politica, il Sovrano li nomina su raccomandazione del Primo Ministro.

Un certo numero di Lords in Waiting non politici sono inoltre nominati, come Permanent Lords in Waiting, che disoloto sono funzionari anziani della Royal Household in pensione.

These, being non-political, are at the personal discretion of the Sovereign.


La maggior parte dei signori nell'attesa (femmina cheAttende) sono fruste di governo nella Camera dei Lord che sono membri della famiglia reale del sovrano del Regno Unito. Poichè i membri della famiglia reale le loro funzioni sono nominali, benchè siano tenuti occasionalmente a venire a contatto della visita politica ed a dichiarare i capi sulle chiamate nel Regno Unito. Come beneficiari politici, il sovrano li nomina sulla raccomandazione del Primo Ministro. Un certo numero di signori non-political nell'attesa inoltre sono nominati, così come i signori permanente nell'attesa, che sono solitamente funzionari pensionati della famiglia reale. Questi, essendo non-political, sono alla discrezione personale del sovrano.

Il Coppiere, nei banchetti dell'antichità e del medioevo, aveva il compito di versare da bere ai commensali. Nelle corti reali era un funzionario di alto rango il cui dovere era di servire le bevande alla tavola regale evitando che la coppa del re fosse avvelenata, a volte doveva assaggiare il vino prima di servirlo; in considerazione della costante timore di complotti ed intrighi una persona doveva essere considerata completamente affidabile per avere questa posizione. Dalle sue relazioni confidenziali con il re spesso gli derivava una grande influenza.


La posizone di coppierefu molto apprezzato e dato solo a pochi in tutta la storia. Delle qualifiche per il lavoro non si sono svolte con leggerezza, ma di grande stima valutati per la loro bellezza e ancor più per la loro modestia, laboriosità e coraggio.

La figura del

I primi coppieri furono gli oinokóos greci e poi i cyntus o pincerna[1] Romani; questa posizione acquisì grande importanza presso le corti reali e principesche medievali, soprattutto in Francia e in Germania.

, acquistando sempre più importanza e diventando un vero e proprio ufficio onorifico. Esso veniva esercitato solo nelle occasioni solenni dal titolare effettivo, sostituito normalmente dai coppieri di rango inferiore. Il titolo di gran coppiere in Francia sopravviveva ancora durante la Restaurazione.

Nella Corte pontificia il titolo di Coppiere di Sua Santità spettava in passato ad uno dei nove camerieri segreti partecipanti, quello che assisteva il papa nei pranzi solenni.

Francia

Au Moyen Âge, le titre de bouteiller (en latin buticularius) était donné à l'officier chargé de l'approvisionnement en vin d'une cour royale, impériale ou princière. Il pouvait aussi avoir un rôle d'échanson, ce qui signifie qu'il pouvait être amené à servir le roi à table dans les grandes occasions.

Époque carolingienne

Le titre apparaît en Occident à l'époque carolingienne. Le bouteiller est alors un des quatre grands officiers de la cour, avec le cancelliere, le cameriere et le Siniscalco.

La fonction se diffuse alors dans la plupart des cours d'Europe occidentale. Dans les cours anglaises du Moyen Âge, il porte le nom de butler, qui a gardé les deux sens premiers d'échanson (celui qui sert le vin) et de bouteiller (celui qui gère les réserves de vin).

Royaume de France

Dans le royaume de France sous la dynastie capétienne, le bouteiller perd sa fonction de gestion des approvisionnements de la cour, rôle désormais dévolu à des échansons. Il est désormais chargé d'administrer le vignoble du domaine royal, fonction pour laquelle il perçoit une redevance sur certaines abbayes fondées par le roi.

Le bouteiller est alors un des principaux officiers de la cour : il atteste très souvent les chartes royales. Aux |XI e XII secolo, sous les règnes de Louis VI et Louis VII notamment, la famille de Senlis est traditionnellement attachée à cet office, à tel point que son chef est souvent désigné sous le nom de « Bouteiller de Senlis ».

À partir du Template:XIVe siècle, le bouteiller porte le titre de Grand Bouteiller de France, et la fonction devient purement honorifique.

Note

  1. ^ il pincerna di Giove era Ganimede.
Medaglia interalleata della vittoria
  
non ufficiale
TipoMedaglia commemorativa non ufficiale
Statuscessato
Nessuno
 
Nastro della medaglia.

La Polonia ha rilasciato una versione non ufficiale.

The issuing of this medal was authorized by the Inter-allied Commission in Warsaw for Poles who fought on the side of the Allies during WWI under the Authority of the Supreme War Council.

For reasons still not known Poland did not proceed with the manufacture of the medal at their mint.

The medal shows a clearly visible “MK” ( Mint Kremnica).

The medal may possibly be an unofficial strike by a veteran’s group.

This medal was evidently proposed after WWI and 3 varieties were produced in limited numbers in at the Czech Mint but never issued or mass produced and these pieces remained in storage until being discovered about 15 years ago.

Contesto storico

Dal 1795 al 1918 la Polonia rimase spartita tra Russia, Impero Austro-Ungarico e Prussia (Germania); durante questo periodo la Polonia non è esistita come nazione, tranne in epoca napoleonica sotto forma di Granducato di Varsavia, che cadde quando Napoleone perse il potere. Dopo la prima guerra mondiale, nel 1918, con il Trattato di Versailles, la Polonia fu restaurata come nazione indipendente. Per commemorare questo restauro, fu istituito l'Ordine della Polonia Restituta che, con l'Ordine Virtuti militari e l'Ordine dell'aquila bianca sono le più alte decorazioni ufficiali nazionali della Polonia .

Falsa medaglia della Vittoria polacca

Today on the internet many dealers are offering for sale to unknowing Polish militaria collectors a Polish WWI Victory Medal.

Collectors and military historians should be aware that there never was an official Polish WWII Victory Medal.

Collectors will NOT find any official documentation about this medal in Poland or in any Polish militaria literature. This medal and many others are known in Poland as fantasy decorations which were never awarded by the Polish Government.

Personally, I would define these WWI "Victory Medals" as "fake" . They never existed before magically appearing from one source in Canada a few years ago (in 3-4 varieties, no less), complete with a legend of being found in a flea market in Czechoslovakia. These weren't made as replacements (no original existed to "replace"); they weren't made based on a veteran's permission document (none existed); they weren't made for sale to veterans. They were made to sell to collectors. They were made with deception in mind.

Insegne

Medaglia

La medaglia è costituita da un disco di bronzo del diametro di 36 mm.

Diritto

The obverse is maker marked by 'VLAITOV' on rim edge at 7 o'clock , and 'MK' for Mint Kremica.

Rovescio

 
Variante 'RP'.
Variante 'RP'

Presenta le iniziali 'RP' per Repubblica Polacca.

Variante 'aquila piccola'

Presenta l'aquila coronata polacca, un trattino separa i millesimi 1914 e 1918.

Variante 'aquila grande'

has a slightly larger representation of the "eagle" and the "crown" of the eagle separates the 1914 and the 1918

Note


Bibliografia

  • M.B. Kozlowski, The Forgotten Story of The Missing Polish Victory Medal for Historical Collectibles, Fall Edition

Collegamenti esterni


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