Legge Severino

legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge Severino o Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n° 235, rubricato come testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Legge Severino
Titolo estesoTesto unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Statoin vigore
Tipo leggeDecreto legislativo
LegislaturaXVI
ProponentePaola Severino
SchieramentoPD, PDL, UDC e Lega Nord
Promulgazione31 dicembre 2012
A firma diGiorgio Napolitano
Testo
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Il comma 63 dell'art. 1 della legge 190/2012 è dunque la delega fatta dal Parlamento al governo per redigere delle misure per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione all'origine del testo unico formulato principalmente dall'allora Ministero della Giustizia del governo Monti, Paola Severino.
Il D.Lgs. 235/2012 è entrato in vigore il 5 gennaio 2013 abrogando vari articoli di leggi risalenti al periodo tra il 1960 e il 2000.

Storia

La legge trae il suo presupposto dagli allarmanti studi compiuti dall'UE e dall'OCSE in materia di corruzione che stimavano un costo per lo Stato di 60 miliardi l'anno, pari al 3,8% del Pil (con una media UE dell'1%) e dal rapporto, datato 2011 in cui l'Italia figurava come il terzo paese OCSE più corrotto, con un punteggio CPI (Corruption Perception Index) pari a 6.1 subito dopo Messico e Grecia[1].

Per questo motivo la legge fu fortemente voluta dal governo Monti, incontrando tuttavia l'iniziale opposizione de Il Popolo della Libertà [2].
Il 17 ottobre 2012 è stata votata dal Senato con 256 favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti di tutti i partiti che sostenevano il governo Monti (PD, PDL, UDC) e della Lega Nord, l'astensione dei Radicali e il voto contrario dell'Italia dei Valori, inoltre hanno votato contro e si sono astenuti alcuni senatori del Pdl[3][4].
Il 31 ottobre 2012 è stata votata dalla Camera dei deputati con 480 favorevoli, 19 contrari e 25 astenuti e si è ripetuta la situazione del Senato[5].

Contenuto

I punti principali della legge sono[6]:

  • Incandidabilità alle elezioni politiche per coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.
  • Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni politiche da parte delle giunte elettorali competenti e cancellazione dalla lista dei candidati.
  • Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, comunicazione del giudice competente alla Camera di appartenza e mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile se l'incandidabilità è sopravvenuta dopo la sua elezione e prima della proclamazione degli eletti.
  • Incandidabilità di candidati con cancellazione dalla lista dei candidati e decadenza dei membri italiani del Parlamento europeo che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.
  • Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di governo.
  • Incandidabilità alle cariche elettive regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.
  • Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali.
  • Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
  • Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.
  • Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
  • Durata dell'incandidabilità di 6 anni anche in assenza della pena accessoria, e nel caso di abuso di potere aumentata di 1/3.
  • La sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

Applicazione

La leggie è stata applicata per la prima volta per i candidati alle elezioni del 2013 e per le elezioni regionali successive all'entrata in vigore della legge, ad agosto del 2013, e ha portato alla decadenza di 37 consiglieri, di cui 17 regionali e 20 provinciali e comunali.[7] Il 2 novembre 2013 il provvedimento ha colpito per la prima volta un presidente di una provincia in carica, infatti è stato sospeso Armando Cusani, presidente della provincia di Latina dopo esser stato condannato in primo grado a un anno e 8 mesi con sospensione della pena per abuso d'ufficio per fatti rislanti al 2003[8].

Costituzionalità e retroattività della legge

In seguito alla condanna a quattro anni di reclusione (di cui tre condonati con l'indulto entrato in vigore con la Legge n. 241 del 31 luglio 2006[9]) dalla Corte di Cassazione di Silvio Berlusconi il 30 luglio 2013 e all'avvicinarsi del voto per la sua decadenza da senatore da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il PDL ha espresso dubbi sulla retroattività della legge, dato che la condanna riguarda reati commessi prima della sua entrata in vigore[10] e Silvio Berlusconi ha definito la legge "anticostituzionale" con la richiesta di affidare alla Corte costituzionale le questioni della sua legittimità, supportate dalle opinioni pro veritate di sei giuristi da lui incaricati di esaminare la "Severino".[11][12].

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni