Privilegio
Il privilegio è la prelazione che la legge accorda al creditore in relazione alla causa del suo credito, il quale viene così preferito nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni del debitore rispetto a quei crediti non assistiti da identica posizione di prelazione (e perciò detti chirografari).
Tra i crediti privilegiati l’ordine di preferenza è stabilito dalla legge. I privilegi sono tipici, perciò non possono essere creati dall’autonomia privata. Il privilegio può essere generale (quando grava su tutti i beni mobili del debitore) o speciale ( quando incide su dati beni, mobili o immobili, di quest’ultimo).
Il privilegio generale non è un diritto soggettivo, ma una qualità del credito; il privilegio speciale è invece un diritto reale di garanzia (infatti, in questa sua natura, a differenza di quello generale, può anche esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio).
A volte, l’esistenza del privilegio è fatta dipendere dalla condizione che la cosa si trovi in un dato luogo oppure che sia in possesso del creditore.
In ogni caso, si applica il principio dell’articolo 1153: la proprietà e gli altri diritti si acquistano liberi da diritti reali altrui, perciò anche dai privilegi.
Riguardo ai beni mobili, il pegno è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre circa gli immobili il privilegio viene preferito all’ipoteca.