Polizia municipale
Con la dizione polizia municipale, in alcune regioni detta polizia locale, si intende, in Italia, quel servizio di polizia erogato dagli enti locali, in forma autonoma od associata. L'unità organizzativa a ciò preposta è titolare di tutte le funzioni di polizia amministrativa locale ed esercita, inoltre, anche le funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza limitate all'ambito territoriale di riferimento. La polizia municipale può essere organizzata in Corpo, su conforme deliberazione dell'organo assembleare dell'ente locale, quando il numero degli addetti sia pari o superiore a sette. In tal caso, la polizia municipale o locale viene elevata al rango di ramo autonomo di amministrazione dell'ente locale e il relativo responsabile assume la denominazione di Comandante, il quale risponde direttamente al Sindaco od all'Assessore a ciò delegato, del rispetto delle direttive nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. Ove l’ente locale abbia istituito il corpo di polizia municipale/locale il suo ordinamento e la sua organizzazione saranno disciplinati con apposito regolamento, che di norma prevederà [1]:
- comandante
- addetti al coordinamento e controllo
- operatori

Storia
Nell'Antica Roma il Vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la milizia e il prefetto dei vigiles. Compito dei Vigiles era anche il pattugliamento delle aree urbane sanzionando direttamente le accensioni dei fuochi che potevano mettere in pericolo la sicurezza degli insediamenti, in prevalenza costruiti in legno.
Nel Regno di Sardegna con l'emanazione dello statuto albertino nel 1848, e della legge comunale e provinciale del 1859 (il c.d. decreto Rattazzi), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l'autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi.
Che l'origine dei vigili di polizia municipale fosse assimilata ai vigile del fuoco, venne sancito dall'emanazione nella legge 30 giugno 1889 n. 6144 ("Legge di pubblica sicurezza") dove essi venivano equiparati ai vigili urbani per quanto concerne il porto delle armi durante la loro partecipazioni a manifestazioni pubbliche a titolo onorifico, infatti la norma all'art. 22 stabiliva che:
Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel regio decreto 31 agosto 1907 n. 690 ("Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza") riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.
Lo stesso art. 19 del testo unico del regio decreto 690/1907 prevedeva (e prevede tutt'oggi) che con l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potessero costituire un servizio di polizia municipale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali ai quali non erano richiesti i requisiti delle altre "guardie".
Questo "Corpo di polizia municipale" era destinato dal municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco.
Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province ex regio decreto legge 26 settembre 1935 n. 1952.
Questo comportava che di fatto la guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.
I comuni mantennero così le guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie guardie municipali e Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai comuni in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell'ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci.
Durante il fascismo poi, con diversi regi decreti legge ( R.D.L 18 ottobre 1925 n. 1846, R.D.L 09 marzo 1936 n. 472 e R.D.L 20 febbraio 1939 n. 326) vennero istituite le divisioni speciali di pubblica sicurezza per le città di Roma, Napoli e Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini. Tali agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge "Guardie metropolitane" provenienti dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dall'esercito, assunsero le funzioni di polizia urbana e di polizia campestre. Gli ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini di queste tre città in possesso dei requisiti necessari furono ammessi alla selezione per il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, come stabilito dal regio decreto n. 690/1907, tutt'oggi vigente.
Solo nell'immediato dopoguerra furono ricostituiti i vari corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini e soppresse le divisioni speciali di pubblica sicurezza e le guardie metropolitane.
Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani ed ai guardiani dei giardini, sotto la denominazione originaria di Guardie municipali che riassumeva tutti i Corpi di polizia urbana, venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e nel controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell'immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l'istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico.
Si veda, al proposito, il d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche") che fa un elenco delle "guardie" preposte ai controlli sul pagamento delle tasse automobilistiche: tra queste spiccano le guardie di polizia urbana (guardie municipali), che diventeranno gli attuali operatori di polizia municipale.
Tuttavia, alla luce del trasferimento di competenza agli enti locali con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che specifica all'art. 18 polizia locale urbana e rurale:
Si rese necessaria un'evoluzione normativa, poiché ciò comportava per i comuni la necessità di avere un servizio che esercitasse la vigilanza di polizia sul rispetto delle materie oggetto del trasferimento.
I vigili urbani, ovvero le guardie municipali che costituivano l'area di vigilanza urbana, trovarono infine una nuova disciplina con la legge 7 marzo 1986 n. 65 ("Legge quadro sull'ordinamento sulla polizia municipale"), ed assunsero la denominazione odierna di operatori di polizia municipale.[2]
Tutt'oggi sono qualificati operatori, come da disposizione ordinamentale in via generale tratta ancora dall'art. 7 comma 3 lettera c) della legge sopra richiamata, mentre i quadri intermedi sono qualificati coordinatori ed addetti al controllo; il comandante viene definito responsabile del Corpo.
Disciplina normativa generale
La fonte principale è costituita dalla legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale ) e dalle rispettive leggi regionali specifiche che ne disciplinandola formazione degli appartenenti, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, le caratteristiche dei mezzi e gli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e Servizi.
Per strumenti operativi restano esclusi dalla disciplina della legge regionali le armi e tutti gli strumenti atti ad offendere o finalizzati all'offesa, che sono soggetti ad approvazione della Commissione consultiva centrale per le armi,di cui all'art.6 della L.18 aprile 1975 n.110 ed autorizzati dal Ministro dell'interno, come stabilisce la Costituzione e la legge statale, confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.167/2010 e ribadito dalla sentenza 35/2011.
Al Sindaco (o Presidente della Provincia) compete vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale/locale e impartire le direttive a tal fine necessarie, spettando al Comandante del Corpo o Servizio (il Corpo viene istituito solo in presenza di almeno sette operatori) l'addestramento e l'impiego tecnico/operativo degli appartenenti.
Gli appartenenti alla polizia municipale o locale svolgono nel territorio di competenza e nei limiti demandati dalle leggi le funzioni loro attribuite dall'art.3 e 5 L.65/1986.
Nello specifico gli agenti e gli ufficiali rivestono:
- funzioni di polizia amministrativa (ambientale, edilizia, sanitaria, commerciale, ambientale, stradale, urbana , veterinaria, etc...)Polizia_amministrativa
- funzioni di polizia giudiziaria (ex art. 55 c.p.p.)
- funzione ausiliaria di pubblica sicurezza: con il termine ausiliario si vuole intendere la dipendenza funzionale dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza al bisogno e non per ciò che concerne la mansione, che rimane tout court quella di Agente di Pubblica Sicurezza (ex art.5 c.4 L. 65/86)[3]. Funzione svolta anche dal personale della polizia locale in ausilio alle altre forze di polizia sulla base degli accordi tra il Sindaco ed il Prefetto al quale compete istituzionalmente il compito di garantire l’ordine pubblico (per l'art. 117 Cost materia di esclusiva competenza statale) e la sicurezza pubblica. La qualifica di agente di P.S. è conferita dal Prefetto, previa comunicazione al Sindaco; essa legittima alle funzioni di cui sopra.[4]
- funzioni di polizia tributaria locale
- ausilio al personale sanitario nell'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori [5] .
La qualità di agente di P.S. è attribuita con decreto di approvazione rilasciato dal Prefetto su richiesta del sindaco, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti
a) godimento dei diritti politici e civili;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle FF.AA. o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Il prefetto revoca la qualità ausiliaria di agente di p.s. qualora vengano meno i requisti, senza che ciò faccia venire meno la qualifica di Agente/Ufficiale, come stabilito all'art.5 L.65/1986, .
Requisiti per l'assunzione in ruolo
La nomina del personale della polizia municipale avviene attraverso concorso pubblico, deliberato dalla giunta del comune.
Ê anzitutto necessaria, per coloro che non abbiano prestato il servizio militare obbligatorio, la frequentazione del corso di abilitazione all'uso delle armi da fuoco presso un poligono di tiro gestito dal Tiro a segno nazionale, al fine di conseguire la stesse a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo. Vi sono limiti per l'immissione a ruolo di operatore di polizia municipale per gli obiettori di coscienza, i quali per ricevere la qualifica di agente di pubblica sicurezza devono rinunciare al proprio status di obiettori.
Il contratto di lavoro è generalmente a tempo indeterminato. Tuttavia in alcune località turistiche vengono banditi concorsi per l'assunzione a tempo determinato di tipo stagionale o part-time. I requisiti generali per l'assunzione sono quelli previsti dalla normativa statale sul personale dipendente degli enti locali e viene applicato il CCNL Regioni ed autonomie locali.
Nella fattispecie per essere assunti nella polizia municipale, secondo il CCNL di comparto:
Per la categoria C:
- È richiesto il diploma di maturità superiore quinquennale;
- Salvo rare eccezioni, è di solito richiesto il possesso della patente di guida di categoria B per autovetture; in molti bandi di concorso è richiesto anche il possesso della patente A per la conduzione di motocicli; in alcune località marine e lacuali, in aggiunta può essere richiesto il possesso della patente nautica;
- È necessaria la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea e la conoscenza della lingua italiana.
Per l'accesso in categoria D, quella in cui sono inquadrati i comandanti, istruttori direttivi ed i coordinatori, è necessaria la laurea in giurisprudenza, economia e scienze politiche (talvolta viene richiesto solo il requisito della laurea in generale). Questo è un requisito di recente introduzione: prima della cosiddetta riforma Brunetta del 2009, potevano accedere in categoria D - tramite concorso interno - anche dipendenti non in possesso di laurea.[6]
Armamento
Il decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), modificato dal d.m.341/1989, stabilisce le modalità di porto e detenzione e il tipo di armamento che può essere adottato con regolamento del consiglio comunale ed è per esclusiva difesa personale dell'operatore titolare dell'autorizzazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di polizia municipale è consentito il porto dell'arma, senza licenza, secondo i rispettivi regolamenti comunali, oltre che nel territorio del comune di appartenenza nel quale prestano servizio per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Tuttavia, la scelta di armare o meno il corpo/servizio è rimessa alla potestà decisionale del Consiglio comunale che provvede con proprio regolamento in relazione all'esigenza di difesa personale, assumendosi le responsabilità verso terzi per i danni prodotti dal dipendente.
Lo stesso d.m. 145/1987 individua nella “tessera di riconoscimento” della polizia municipale un sostitutivo di una comune licenza di porto d'armi, soggetta a rinnovo annuale previo accertamento del permanere dei requisiti stabiliti per il rilascio del porto d'armi. Non è consentito all'operatore della polizia municipale, come per gli operatori dei corpi di polizia dello Stato, portare armi non previste dalla legge nazionale e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti locali.
La Commissione consultiva centrale per le armi di cui all'art. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110 aveva determinato che le cosiddette mazzette di segnalazione sono armi proprie comunicando, attraverso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l'amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale n.557/PAS.12982(10) 8 datata 29 marzo 2011, le procedure di cui all'art. 4 legge 110/1975 come conseguenti l'adozione di questo strumento.
Sullo stesso argomento vedasi anche quanto stabilito in merito alle bombolette di gas OC con parere del gabinetto del ministro n. 17119/110 del gennaio 2006.[7]
Successivamente il Ministero dell'Interno si è espresso più volte in maniere differenti (parere n.557/PAS.12982(10)8 del 29/3/2011) durante le varie richieste pervenute dai vari Comandi e spesso si è sollevato un vero e proprio conflitto tra Stato e Regioni, alla luce della già citata Riforma del Titolo V con la quale viene demandata alla Regione di "...disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione a Corpi e Servizi..." [8], indicando le prese di posizione del Ministero come un "sconfinamento" nel contesto normativo , che permette alle Regioni dunque di dotare gli operatori di validi sistemi di autotutela.
Attualmente le varie leggi regionali in materia di polizia locale (es. Toscana, Lombardia) prevedono l'utilizzo degli strumenti di autotutela per gli appartenenti ai vari Corpi e Servizi di polizia municipale e locale, come il bastone estensibile e lo spray OC irritante, strumenti di cui ormai molti comandi sono dotati.
L'arma assegnata dal comune secondo le modalità stabilite con regolamento dell'Ente, a norma del d.m. 4 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio quando questo è espressamente previsto dal regolamento approvato dal consiglio comunale che si fa carico degli effetti civili dell'utilizzo dell'arma da parte del proprio dipendente.
Nuclei, reparti e specializzazioni
A seconda delle dimensioni territoriali dell'ente e dell'organico in forza presso il Comando di riferimento, l'organigramma può includere più o meni Nuclei e/o Reparti specialistici a seconda delle esigenze e delle professionalità presenti. I vari nuclei o reparti cambiano denominazione a seconda delle varie realtà ma è possibile elencarne alcune presenti in maniera diffusa nei comandi di maggiori dimensioni:
- Nucleo infortunistico o reparto radiomobile [9]
- Nucleo investigazioni scientifiche [10]
- Nucleo di polizia giudiziaria
- Nucleo territoriale
- Nucleo sicurezza urbana
- Nucleo tributi (con esclusivo riferimento ai tributi di competenza dell'ente locale)
- Nucleo polizia annonaria
- Nucleo polizia edilizia
- Nucleo a cavallo
- Cinofili[11]
- Nucleo lacuale (e/o sommozzatori) [12]
A questo elenco, non esaustivo e puramente generico, si affiancano una serie di altri Nuclei o Reparti che si vengono a creare a seconda delle problematiche insite nel territorio. A coordinare le unità e il personale su territorio vie è una centrale operativa, la quale si occupa di processare le chiamate e inviare le pattuglie ove viene richiesto l'intervento.
Attività operativa[13]
La polizia locale si è evoluta negli anni (seppur in maniera non omogenea) in tutta Italia, assumendo il ruolo centrale di Polizia di Prossimità. Negli ultimi tempi la polizia municipale (locale) si è distinta in importanti indagini e operazioni riguardanti:
- reati in materia di stupefacenti
- reati contro il patrimonio
- reati contro le persone
- reati contro la pubblica amministrazione
- contrasto al commercio abusivo
- tutela del patrimonio pubblico
Alle attività di cui sopra si aggiunge l’attività d’istituto di polizia stradale, (ex artt. 11 e 12 D.Lgs 285/1992) attività in cui le polizia locali nel tempo si sono via via sempre più specializzati a garanzia della sicurezza nella circolazione sulle strade con numerosi servizi svolti attraverso posti di controllo e anche mediante strumentazioni sofisticate (telelaser, autovelox, alcool test, drug test, pese mobili ecc.). I nuclei che si occupano di "sicurezza stradale e codice della strada", negli ultimi tempi, hanno implementato le attività di prevenzione e repressione, in diversi casi anche in coordinamento con le sale operative degli altri organi di polizia. Innumerevoli le denunce penali per guida in stato d'alterazione psicofisica (dovuta all'abuso di alcool e all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), guida senza patente o perché revocata, uso o falsificazione di documenti (patenti, carte di circolazione, certificati e contrassegni di assicurazione) etc. La polizia municipale (o locale) è un organo di polizia che per il proprio legame con il territorio di appartenenza annovera tra i suoi obiettivi primari la Sicurezza Urbana, anche alla luce delle modifiche apportate a tale significato con il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero degli Interni che ha ridefinito i concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, individuando l'ambito dei nuovi poteri dei Sindaci, non come amministratori locali, ma nella loro veste di Ufficiali di Governo. In ausilio alle varie forze dell'ordine, partecipa a numerosissimi servizi di ordine pubblico, disposti e diretti dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Presente per tanto presso manifestazioni, gare sportive, concerti, eventi particolari oppure di presidio in occasione di disordini o di altre situazioni dove vi sia necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica.
Veicoli in dotazione[14]
La polizia locale (o Municipale) utilizza tutta la gamma di veicoli utili per l'espletamento dei servizi dei propri nuclei e reparti.
I veicoli utilizzati sono:
- velocipedi * ciclomotori
- bighe elettriche [15]
- motocicli
- autoveicoli e autocarri.
- elicotteri [16] [17] [18]
- aerei leggeri [19]
Le targhe per i veicoli utilizzati dai corpi di polizia locale (provinciale e municipale) sono state adottate con decreto 27 aprile 2006 n. 209 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Queste targhe hanno dimensioni e foggia analoghe a quelle civili, sebbene i caratteri alfanumerici abbiano dimensioni più piccole delle targhe normali, e portano inoltre la scritta per esteso "POLIZIA LOCALE" in colore blu, sopra la numerazione progressiva. Quest'ultima per le autovetture è del tipo "YA 000 AA" dove la lettera "Y" è fissa mentre i restanti caratteri saranno progressivi. Il lotto inaugurale con la combinazione YA 000 AA è stata attribuita alla provincia di Ancona avvenuta in data 19 gennaio 2009.
Le targhe per i motocicli di polizia locale sono di forma quadrata, con numerazione progressiva del tipo "YA 00000" disposta su due righe, dove la lettera "Y" è fissa. Riportano la scritta per esteso "POLIZIA LOCALE" in colore blu, tra le due righe della numerazione.
Per la guida di tali veicolo è previsto il possesso della patente di guida stabilita all'art.138 codice della strada, per la conduzione di veicoli adibiti al servizio di polizia stradale.
Legislazione regionale
La polizia municipale è disciplinata a livello nazionale dalla succitata legge 65/1986. Poiché questo ambito comprende materie di competenza legislativa sia statale che regionale, la legge quadro è integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, ad esempio, gli aspetti relativi ai distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio.
Tra queste si ricordano:
- le leggi regionali 38/1988; 28/1990 (e successive modifiche [1]) delle Marche,
- la legge regionale n. 01/2005 del Lazio, o la legge regionale n. 24/2003 dell'Emilia-Romagna,
- la legge regionale n. 4/2003 della Lombardia,
- la legge regionale n. 58/1987 del Piemonte,
- la legge regionale n. 40/1988 per il Veneto;
- la legge regionale n. 24/1990 per la Calabria
- la legge regionale n.9/2007 per la Sardegna
Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia
Nelle regioni a statuto speciale in cui vige un regime di bilinguismo, la denominazione Polizia municipale/locale è stata resa nelle seguenti varianti:
- Per la Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Police municipale in francese, e Gemeindepolizei per i comuni trilingui italiano/francese/tedesco di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Issime, nell'alta valle del Lys;
- Per la provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, Stadtpolizei (nei centri abitati più importanti come Bressanone, Bolzano e Merano), oppure Gemeindepolizei (per i comuni minori);
- Nei Comuni di lingua ladina, bilingui italiano/ladino o trilingui italiano/tedesco/ladino, Polizia de Comun in ladino;
- In Friuli-Venezia Giulia, per i comuni delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine il cui statuto prevede il bilinguismo italiano/sloveno, Občinska policija.
Santo patrono
Il 3 maggio 1957 papa Pio XII, con suo Breve apostolico, nominò San Sebastiano patrono della polizia municipale: "Che in Italia sono preposti al rispetto dell'ordine pubblico". La festa ricorre il 20 gennaio di ogni anno..
Note
- ^ ex. art. 7 c. 3 L. 65/86
- ^ Wikisource - L. 7 marzo 1986 n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale
- ^ http://www.silpol.it/legge_quadro/1testo070201.htm
- ^ http://www.ancupm.it/content/zoom.asp?id_news=51
- ^ circolare Min. Int. n°3/2001
- ^ Attuazione della riforma Brunetta negli Enti Locali, su bollettinoadapt.it. URL consultato il 19 settembre 2012.
- ^ Le bombolette spray secondo il Vangelo ministeriale da earmi.it, enciclopedia delle armi a cura di Edoardo Mori
- ^ http://www.infocds.it/public/articoli/pdf/Lotito%20Strumenti%20di%20autotutela.pdf
- ^ http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/ho+bisogno+di/ho+bisogno+di/ho+bisogno+di+_+sicurezza+_+comandi+di+zona+polizia+locale
- ^ http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/nuclei/n-investigscient.shtml%20
- ^ https://www.google.it/search?q=cinofili+polizia+locale&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZTxSU4_II4e0tAaC6oDACw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=684#facrc=_&imgdii=_&imgrc=H3y7HwlyN2qbeM%253A%3BNEryALmpkTDv0M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fiammeblu.it%252Falbums%252Fuserpics%252F10054%252Fnormal_Nissan_Navara_PL_Parco_Colli_BG.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fiammeblu.it%252Fdisplayimage.php%253Fpid%253D18741%3B400%3B307 nucleo cinofili
- ^ http://www.milanoghisasub.it/LinkClick.aspx?link=Manuale+Ricerca+e+recupero.pdf&tabid=500&mid=1669 nucleo sommozzatori PL MILANO
- ^ http://www.polizialocale.com/2013/07/03/ruolo-e-funzioni-della-polizia-locale/
- ^ http://www.fiammeblu.org/
- ^ http://www.larena.it/galleries/Foto/fotodelgiorno/171106/
- ^ https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_di_Polizia_Locale_di_Roma_Capitale#Compiti
- ^ http://2.citynews-romatoday.stgy.it/~media/originale/48675665811032/elicottero-roma-2.jpg
- ^ http://www.fiammeblu.it/albums/userpics/10054/normal_Robinson_R44_PL_BG_002.JPG
- ^ http://www.vfrmagazine.net/coverstory/fk9-ela-airpol-aereo-polizia-locale/
Voci correlate
- Agenti di pubblica sicurezza
- Ausiliario del traffico
- Forze di polizia italiane
- Guardie delle province e dei comuni
- Gradi della polizia locale della Lombardia
- Gradi della polizia locale della Campania
- Gradi della polizia locale della Toscana
- Pubblica sicurezza
- Polizia
- Polizia comunale
- Polizia provinciale
- Polizia locale
- Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
Altri progetti
- Wikisource contiene il testo completo di d.l.s. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su polizia municipale
- Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale italiana su wikisource
Collegamenti esterni
- Il Portale della polizia municipale
- Norme e informazioni sulle materie di competenza della polizia municipale
- Cassazione Sezioni Unite, 23 aprile 2008, n. 10454 funzioni di polizia giudiziaria che stabilisce la qualità di polizia giudiziaria ex art.57 co. 3 codice procedura penale
- Sentenza Corte di Cassazione del 26 aprile 2012, relativa alle funzioni di p.g. della polizia municipale
- Sentenza Corte di Cassazione del 18 ottobre 2011, relativa alle funzioni di polizia stradale della polizia locale
- Sentenza Corte di Cassazione del 16 gennaio 2012, relativa alle funzioni di polizia stradale della polizia locale
- Testo del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006 n. 209 "Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale"
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