Procedura legislativa ordinaria

Nella Procedura di codecisione il Parlamento interviene attivamente nel processo legislativo comunitario, non limitandosi a fornire pareri, ma potendo modificare il testo sottoposto all'esame degli organi legislativi dalla Commisione.

Il termine Procedura di codecisione non è presente in nessuno dei Trattati dell'Unione Europea, ufficialmente il Trattato di Maastricht si riferisce alla codecisione come alla "procedura prevista nell'art. 251" a causa dell'opposizione di Regno Unito e Danimarca all'adozione ufficiale del nome. Solo in alcune materie è prevista questa forma di partecipazione intensa del Parlamento nel processo decisionale, tuttavia il Trattato di Amsterdam e il Trattato di Nizza hanno semplificato il procedimento e ne hanno ampliato l'ambito di applicazione. Il Trattato Costituzionale, oltre a semplificare ulteriormente l'iter, prevede l'utilizzo della Procedura di codecisione nella maggior parte delle materie e la qualifica come Procedura ordinaria.

La Procedura di codecisione prevede due fasi o letture:

Prima lettura:

La procedura inizia con una proposta di legge sottoposta al Parlmento Europeoe al Consiglio da parte della Commissione. Se il Parlamento non modifica il testo spetterà al Consiglio l'approvazione. Se il Parlamento propone modifiche il testo è reinviato alla Commissione che può approvare o meno le modifiche del Parlamento:

  • se approva le modifiche il testo è inviato al Consiglio per l'approvazione.
  • se non approva le modifiche possono presentarsi due situazioni:
    • il Consiglio approva ad unanimità il testo emendato dal Parlamento;
    • il Consiglio non accetta le modifiche e apre la fase della seconda lettura.

Seconda lettura:

Il Parlamento deve, in un termine di tre mesi, decidere la prosecuzione del procedimento:

  • se ritira le modifiche, o non si pronuncia entro il termine, il testo si riterrà approvato nella versione adottata da Commisione e Consiglio;
  • se vota a maggioranza assoluta il mantenimento del testo emendato questo torna ad essere inviato alla Commisione, che a sua volta può:
    • rifiutare le modifiche del Parlamento, la proposta è definitivamente rifiutata;
    • accettare le modifiche del Parlamento, spetterà quindi al consiglio l'approvazione:
      • il Consiglio può a questo punto approvare il testo emendato;
      • o rifiutare il testo aprendo il procedimento davanti al Comitato di conciliazione.

Comitato di Conciliazione:

Il Comitato di conciliazione è formato da tanti membri del Parlamento quanti sono gli Stati membri dell'UE (27) e tanti membri del Consiglio quanti sono gli Stati membri dell'UE (27). Se all'interno del Comitato si giunge ad un accordo il testo dovrà essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata e dal Parlamento a maggioranza assoluta (sono necessarie entrambe le approvazioni congiuntamente). Se non si giunge ad un accordo, o non si raggiungono le maggioranze, il progetto viene definitivamente abbandonato.

Principali materie in cui è prevista la Procedura di codecisione:

  • non discriminazione (artt. 12 e 13);
  • cittadinana (art.18);
  • mercato interiore;
  • immigrazione (art.67);
  • trasporti (artt. 71-80)
  • impiego (art. 129);
  • protezione dei consumatori (art. 153);
  • cooperazione doganale (art. 135).