Tributo per i servizi indivisibili
Il tributo per i servizi indivisibili (anche TASI) è un tributo del sistema tributario italiano.[1]
Il TASI riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae. Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport. Insieme alle aliquote del TASI, il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.
Descrizione
Il tributo viene calcolato sulla base imponibile della rendita catastale di fabbricati , ivi compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. Il presupposto impositivo del TASI è, appunto, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di questi ultimi[1] (il TASI da pagare va comunque rapportato alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile; riguardo al periodo di possesso valgono gli stessi criteri dell'IMU, quindi un periodo di almeno 15 giorni conta come un mese intero).
Il pagamento del tributo è previsto anche per gli affittuari, con una quota tra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune. Al contrario l'IMU resta in vigore sulle altre proprietà.
Per calcolare l'ammontare si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5%, si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (ad esempio 160 per le case), si applica l'aliquota comunale e si sottraggono eventuali detrazioni.
Riguardo all'aliquota, i comuni possono applicare un aumento fino ad un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci possono stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case; per la prima casa l'aliquota può salire fino al 3,3 per mille, mentre per gli altri immobili il TASI insieme all'IMU non possono superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di TASI e IMU più l'0,8 di maggiorazione); si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.
Il TASI, insieme all'IMU e alla TARI, è una delle tre parti dell'Imposta unica comunale ed è stata istituita dalla legge di stabilità per il 2014.[1] Il pagamento avviene in autoliquidazione mediante il modello F24 o bollettino di conto corrente postale, entro due scadenze semestrali decise dal Comune (oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno).
Per l'anno 2014, la prima rata si è pagata il 16 giugno nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro la data del 23 maggio. Negli altri comuni, il tributo per i servizi indivisibili si pagherà il 16 ottobre; in quei comuni che non hanno rispettato la scadenza di settembre, i contribuenti saranno chiamati a pagare il TASI con l'aliquota base dell'1 per mille da corrispondersi in un'unica rata con scadenza il 16 dicembre 2014.
Note
- ^ a b c Legge di stabilità 2014, comma 639.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16