Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale del diritto processuale penale italiano, previsto dall'art.459 c.p.p. con il quale si instaura un procedimento speciale rispetto al rito ordinario.

Caratteristiche e finalità

Lo scopo del legislatore, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di deflazionare il carico processuale. Attraverso il procedimento per decreto, infatti, si salta sia l'udienza preliminare, sia la fase dibattimentale che diviene solo eventuale. Il pubblico ministero, una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite le fonti di prova in merito alla colpevolezza dell'imputato, quando ritiene che possa essere irrogata solo una pena pecuniaria può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione di un decreto penale di condanna. Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP restituisce gli atti al PM; laddove, invece, il GIP accolga la richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, contenente la contestazione del reato e l'applicazione della pena.

Trattasi di procedimento a "contraddittorio" eventuale e differito, nel senso che l'emissione del decreto penale avviene "inaudita altera parte" ovvero sulla richiesta avanzata dal PM al GIP, senza alcun preventivo assenso o conoscenza dell'imputato, il quale potrà, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, opporsi allo stesso e difendersi in un ordinario procedimento dibattimentale (o richiedere di essere giudicato con altro rito alternativo quale il rito abbreviato o il cosiddetto patteggiamento).

Requisiti

I requisiti formali dell'atto sono stabiliti dall'art.460 c.p.p..

«1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);

b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l’avviso (1413 att.) che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444;

f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.»

I casi di procedimento per decreto sono disciplinati dall'art. 459 c.p.p. e sono i seguenti:

1) nei reati procedibili a querela è necessario che il querelante non si sia opposto alla definizione del procedimento con decreto penale;

2) il pubblico ministero può richiedere il decreto penale di condanna quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva;

3) la richiesta va presentata entro sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato;

4) Il pubblico ministero deve ritenere che, nel caso di specie, non debba essere applicata una misura di sicurezza.

Il pubblico ministero deve motivare la propria richiesta.

Le fasi

La richiesta

Il giudice che riceve la richiesta del PM può accoglierla o meno. Nel secondo caso restituisce gli atti direttamente al PM, sempre che non intenda pronunciare una sentenza di proscioglimento. Nel primo caso invece emette il decreto penale di condanna, applicando la pena richiesta dal PM con adeguata motivazione.

Opposizione

L'opposizione, che può essere proposta dall'imputato e dall'obbligato civilmente, personalmente ovvero a mezzo di difensore dagli stessi nominato è disciplinata dall'art.461

«Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606).»

Bisogna evidenziare che l'opposizione vanifica soltanto parzialmente gli effetti di semplificazione del rito, perché comunque viene saltata l'udienza preliminare. Secondo alcune pronunzie della Corte Costituzionale, il decreto opposto ha la stessa natura dell'avviso conclusione indagini, per cui nel procedimento per decreto è naturale l'assenza di questo istituto processuale. In difetto di opposizione il decreto penale di condanna entra in esecuzione penale. Data la chiarezza del dettato normativo, si deve solo aggiungere che qualora uno dei soggetti che ne hanno facoltà faccia opposizione, l'effetto si estende anche all'altro soggetto.

Benefici per l'imputato

Sono:

1 La pena pecuniaria viene diminuita fino alla metà del minimo edittale;

2 L'imputato non viene assoggettato al pagamento delle spese processuali e ad eventuali pene accessorie;

3 La confisca può essere disposta soltanto se obbligatoria;

4 La condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;

5 Il reato si considera estinto se nei successivi 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole;

6 Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in ulteriori processi civili o amministrativi.

Bibliografia

Iacobacci, Appunti sulle “procedure penali minori”, 2011, ISBN 9788863692655

Voci correlate

Collegamenti esterni