Revoca (processo penale)

Versione del 24 ago 2015 alle 13:44 di 151 cp (discussione | contributi) (Nuova pagina: La '''revoca''', nel processo penale, è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia. == Casi == *Revoca della s...)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

La revoca, nel processo penale, è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia.

Casi

  • Revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.).
  • Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (art. 71 c.p.p.).
  • Revoca della misure cautelari (art. c.p.p.)
  • Revoca del decreto penale di condanna o della sentenza di condanna (art. c.p.p.)
  • Revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione penale (art. c.p.p.).
  • Revoca della sentenza per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.)
  • Revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. c.p.p.)
  • Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.).