Funzione sociale
La funzione sociale è un concetto giuridicamente riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la quale lascia al legislatore la concreta interpretazione e disciplina normativa.
Funzione sociale della proprietà
Il secondo comma dell'articolo 42 così recita: "I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".
In dottrina si è spesso discusso della funzione sociale nell'ambito del diritto di proprietà e ne sono emerse due posizioni contrastanti:
- una parte della dottrina sostiene che i fini sociali della proprietà debbano essere tutelati prima di quelli particolari del proprietario;
- un'altra parte sottolinea che la proprietà è un diritto soggettivo e non deve essere sottoposto a limitazioni che potrebbero andare contro gli interessi legittimamente tutelati del proprietario del diritto.
Sono esempi di funzione sociale della proprietà:
- la legge n.392 del 1978 (equo canone) che fissa dei limiti alla facoltà di godimento e di disposizione da parte del proprietario di un alloggio nei confronti dell'eventuale affittuario;
- l'espropriazione per interesse pubblico della proprietà privata.
Per individuare il discrimen tra gli interventi espropriativi e gli interventi che, invece, limitano meramente l'uso della proprietà, facciamo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 1968: essa stabilisce che accanto all'espropriazione in senso proprio vi è espropriazione (e obbligo di indennizzo) anche quando la legge dispone la privazione dell'utilità fondamentale della proprietà.
Per rispettare l'articolo 42 2° comma l'indennizzo deve costituire serio (anche se non totale) ristoro.
Altre costituzioni
La funzione sociale della proprietà venne riconosciuta anche nella Costituzione argentina del 1949 dell'anno seguente e nella Costituzione venezuelana del 1999.
Funzione sociale della cooperazione
L'articolo 45 così inizia: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
L’elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere dal settore di attività - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle coop è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell’assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
Ma la Costituzione riconosce anche una funzione sociale alle cooperative a carattere di mutualità e non lucrative.
Tale concetto è legato alla capacità della cooperazione di contribuire a realizzare altri principi costituzionali fondamentali, quali la possibilità per i lavoratori di partecipare «all’organizzazione economica del Paese» (art. 3 della Costituzione).
Ed è altresì legato all'obbligo - imposto alle cooperative - di destinare il 3% degli utili di esercizio a Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, grazie ai quali si crea nuova impresa e nuova occupazione.