Canone televisivo in Italia
In Italia il canone televisivo o canone RAI è un'imposta[1] sulla detenzione di "apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive"[1] nel territorio italiano.
Natura giuridica del canone
La natura giuridica del canone si basa su quanto disposto dal regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938). Questo provvedimento non è stato abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi (con cui nel marzo 2010 il Ministro della Semplificazione Normativa Roberto Calderoli ha provveduto ad abrogare circa 375.000 leggi[2][3]) poiché è stato incluso fra le norme non suscettibili di abrogazione nella detta forma[4].
Resta dunque in vigore in Italia, e nei territori sottoposti alla giurisdizione italiana, la seguente disposizione:
La configurazione del canone riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato nell'atmosfera possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un'idonea apparecchiatura tecnica. Questo richiese, al momento di redigere la legge, di focalizzare l'obbligo contributivo su quest'ultimo aspetto, poiché i segnali criptati non esistevano.
La sua qualificazione giuridica è stata sancita dalla Corte costituzionale:
Così, definita imposta, la prassi della determinazione di un canone a prezzo unico è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso[1].
La Corte di Cassazione ha esplicitato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo:
Pertanto l'imponibilità dipende esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall'effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne[7][8]. La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze della Corte costituzionale[9] e della Corte di Cassazione[10].
Sulla competenza territoriale, in precedenza ascritta alla sola Commissione tributaria di Torino in quanto vi ha sede l'ufficio tributario specializzato, la stessa sentenza ha stabilito che essa spetta esclusivamente alle commissioni tributarie provinciali competenti per territorio.
Tipologie
Si distinguono due tipologie di canoni televisivi, entrambe soggette a IVA al 4% e tassa di concessione governativa.[11][12]
Canone ordinario
Il tributo è nominale e il soggetto obbligato è il detentore, cioè è intestato al detentore dello o degli apparecchi televisivi. Il canone è unico e copre tutti gli apparecchi televisivi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare anagrafico (cioè quello risultante dallo stato di famiglia)[13][14][15]. Non ha importanza la proprietà dell'apparecchio, se questo sia in comodato oppure si trovi in una casa in affitto.[16] Non è discriminante nemmeno la cittadinanza: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni doganali relative all'importazione, ancorché temporanea, degli apparecchi.[5][17]
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- I militari delle Forze Armate Italiane limitatamente agli apparecchi di uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione di un televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.[18]
- I militari appartenenti alla Forze Nato di cittadinanza straniera[18]
- Gli agenti diplomatici e consolari dei Paesi che in condizione di reciprocità a loro volta esonerino i loro colleghi italiani da eventuali obblighi analoghi.[18]
- Rivenditori e riparatori TV che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva[18]
- Le imbarcazioni da diporto purché però non siano adibite all'esercizio di attività commerciali, che determina quindi il pagamento del canone speciale[19]
- Le radio collocate esclusivamente presso abitazioni private[20][21]
- Le autoradio non sono causa di soggezione alla norma; vengono versate provvigioni a favore della Rai a compensazione del mancato introito.[20]
- Gli anziani con età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98 euro annuali, senza conviventi, e detenzione di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza.[22]
L'esenzione garantita agli invalidi, fu abrogata con l'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[23]
Cessazione
Il pagamento dell'imposta cessa al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, previa comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia delle Entrate[24]:
- Il contribuente cede tutti gli apparecchi che detiene
- Il contribuente dichiara di non detenere più alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio)
- Il contribuente intende rinunciare all'abbonamento senza cedere ad altri gli apparecchi, suggellandoli.
- Il contribuente si trasferisce in casa di riposo[25]
- Avviene il decesso del contribuente[26]
- Il contribuente si trasferisce all'estero[27]
Canone speciale
Il tributo è dovuto per la detenzione di apparecchi televisivi e radiofonici[28] in esercizi commerciali o comunque al di fuori dell'ambito familiare.
L'importo del canone varia in base al tipo di impresa, ente o associazione che detiene gli apparecchi televisivi e radiofonici e al numero di questi ultimi.[29]
Secondo l’art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni.[30]
Controversia sugli apparecchi
La precisa definizione di quali apparecchi rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino era, fino a febbraio 2012, mancante, poiché nel regio decreto si faceva riferimento in senso generico ad apparecchi "atti od adattabili". L'evoluzione tecnologica digitale ha infatti introdotto apparecchi multifunzione anche molto diversi tra loro per funzionalità di base (es. Tablet PC o Smartphone).
Al fine di chiarire quest'aspetto, alcune associazioni dei consumatori italiani hanno provato più volte ad interpellare i soggetti istituzionali competenti[31]. L'argomento aveva peraltro toccato da vicino anche le imprese, interessate a sapere se escludere o meno, da qualsiasi obbligo di pagamento, coloro che sono in possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari.
In un comunicato stampa della RAI del 21 febbraio 2012 viene dichiarato che il pagamento dell'imposta è riservato per il solo possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e che non è mai stato richiesto il pagamento del canone per altri mezzi come computer, tablet e smartphone anche se collegati ad Internet[32][33].
Con la nota prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, invece, viene chiarita la distinzione tra apparecchi "atti od adattabili"[34].
Un apparecchio si intende atto a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi e solo audio per i servizi radiofonici.
Un apparecchio si intende adattabile a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Pertanto, la presenza o meno di un sintonizzatore radiotelevisivo operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione[35] risulta fattore discriminante per il pagamento o l'esonero dall'imposta.
Destinazione delle entrate
Le entrate imputabili a questa imposta (escluse le quote IVA e di TCG) sono direttamente devolute alla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., una società per azioni a capitale misto[1] a cui è stata concessa la produzione e la trasmissione dei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo.
La concessionaria deve rispettare un contratto di servizio con lo Stato italiano, pena una eventuale revoca della concessione annuale. La radiotelevisione pubblica svolge una funzione di servizio universale di pubblica utilità, ed è interessata da una particolare disciplina rispetto alle emittenti commerciali. Il contratto di servizio comporta delle fasce orarie protette da video a carattere osceno o violento, obblighi di informazione e di trasmissione di un certo numero di ore di sport, documentari, formazione a distanza, la messa in onda di specifici canali tematici, il finanziamento della fiction e cinematografia nazionale, la trasmissione di eventi culturali che hanno minore audience e introiti pubblicitari, come spettacoli teatrali o di musica classica.
La RAI è una concessionaria per il servizio radiotelevisivo con la quale l'Agenzia delle Entrate ha in essere una convenzione che la autorizza all'esazione presso i contribuenti[36] a mezzo del S.A.T., il quale è rappresentato dalla società RAI in nome della stessa Agenzia delle Entrate.
La RAI è inoltre gestore, per delega dell'Agenzia, del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy[37].
A causa della forte evasione nel 2006, durante il Governo Prodi II, fu avanzata l'ipotesi di includere automaticamente il canone nelle bollette dell'energia elettrica[38][39].
A distanza di quasi dieci anni, nel 2015, il Governo Renzi, mediante la legge di stabilità, ipotizza nuovamente l'introduzione in bolletta del canone da marzo 2016: il pagamento avverrebbe in unica soluzione e sarebbe applicato solo sulla prima casa per un importo pari a 100 euro. Per ottenere l'esonero andrà consegnata un'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate dichiarando il mancato possesso di un apparecchio televisivo e di una connessione internet residenziale.[40]
Evoluzione del costo
| Anno | Bianco & Nero | Colori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| costo | Incremento annuo medio[41] | costo | Incremento annuo medio[41] | |||
| nominale | reale | nominale | reale | |||
| 1954 | Lire 15.000 | - | - | np | - | - |
| 1955 | Lire 18.000 | - | - | np | - | - |
| 1957 | Lire 16.000 | - | - | np | - | - |
| 1959 | Lire 14.000 | - | - | np | - | - |
| 1961 | Lire 12.000 | - | - | np | - | - |
| 1973 | Lire 12.555 | - | - | np | - | - |
| 1975 | Lire 18.890 | - | - | np | - | - |
| 1977 | Lire 24.645 | - | - | Lire 48.650 | - | - |
| 1978 | Lire 26.170 | - | - | Lire 52.345 | - | - |
| 1979 | Lire 27.670 | - | - | Lire 54.845 | - | - |
| 1981[42] | Lire 42.680 | - | - | Lire 78.910 | - | - |
| 1985 | Lire 64.675 | - | - | Lire 93.325 | - | - |
| 1987 | Lire 93.000 | - | - | Lire 117.000 | - | - |
| 1989 | Lire 94.000 | - | - | Lire 118.000 | - | - |
| 1990[43] | Lire 120.000 | - | - | Lire 125.000 | - | - |
| 1991[44] | Lire 138.000 | 15,00% | 5,69% | Lire 142.000 | 13,60% | 4,29% |
| Anno | Colori | |||||
| costo | Incremento annuo medio[41] | |||||
| nominale | reale | |||||
| 1992[45] | Lire 148.000 | 7,25% | 1,56% | |||
| 1993 | Lire 151.060 | 2,07% | -2,58% | |||
| 1994 | Lire 156.000 | 3,27% | -1,17% | |||
| 1995 | Lire 158.000 | 1,28% | -2,75% | |||
| 1996 | Lire 161.450 | 2,18% | -3,53% | |||
| 1998[46] | Lire 167.150 | 1,77% | -0,57% | |||
| 1999[47] | Lire 171.600 | 2,66% | 0,99% | |||
| 2000[48] | Lire 176.000 | 2,56% | 0,45% | |||
| 2001[49] | Lire 179.000 | 1,70% | -1,05% | |||
| 2002[50] | Euro 93,80 | 0%[51] | -2,23% | |||
| 2003[52] | Euro 97,10 | 3,52% | 0,58% | |||
| 2004[53] | Euro 99,60 | 2,57% | 0,03% | |||
| 2005 | Euro 99,50 | |||||
| 2007[54] | Euro 104,00 | 1,47% | -0,72% | |||
| 2008[55] | Euro 106,00 | 1,92% | -0,89% | |||
| 2009 | Euro 107,50 | 1,42% | -0,93% | |||
| 2010 | Euro 109,00 | 1,39% | 0,29% | |||
| 2011 | Euro 110,50 | 1,38% | -0,71% | |||
| 2012 | Euro 112,00 | 1,36% | -2,29% | |||
| 2013 | Euro 113,50 | 1,34% | -0,18% | |||
| 2014 | Euro 113,50 | 0% | 0% | |||
| 2015 | Euro 113,50 | 0% | 0% | |||
| Nota: La variazione del canone in termini reali è ottenuta sottraendo il tasso medio di inflazione annuo[56]. | ||||||
Note
- ^ a b c d e f Sentenza 26 giugno 2002, n. 284
- ^ Calderoli manda al rogo le 375mila leggi abrogate - Il Sole 24 ORE
- ^ Calderoli's tabella (xls)
- ^ Si veda Allegato C a Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 276)
- ^ a b c R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246
- ^ La tassa ricava la sua ragione da una controprestazione cui è tenuto l'Ente che la percepisce; l'imposta è idealmente legata piuttosto alla capacità contributiva del soggetto obbligato.
- ^ rai.it - Imponibilità
- ^ — Chiarimenti applicazione RDL 246/1938 trasmesso dal Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento delle comunicazioni, alla Direzione dell'Agenzia delle entrate in Roma
- ^ Sentenza n. 535 12 maggio 1988
- ^ Sentenza n. 8549 del 3 agosto 1993
- ^ RAI - Importi abbonamenti ordinari
- ^ RAI - Importi abbonamenti speciali
- ^ Legge 6/8/1990 n. 223 art. 27 comma 2
- ^ rai.it - Esenzione seconda casa
- ^ Legge 6 agosto 1990, n. 223 art. 27 comma 2
- ^ rai.it - Affitto
- ^ rai.it - Estero
- ^ a b c d rai.it - Soggetti esenti
- ^ rai.it - Esenzione imbarcazioni
- ^ a b Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- ^ rai.it - Esenzione Radio
- ^ rai.it - Esonero over 75
- ^ rai.it - Esenzione invalidi
- ^ rai.it - Disdetta
- ^ rai.it - Disdetta Casa di Riposo
- ^ rai.it - Disdetta Decesso
- ^ FAQ RAI, su abbonamenti.rai.it.
- ^ cfr. il canone ordinario, invece, è dovuto solo per il possesso di televisori in ambito familiare.
- ^ RAI - Radiotelevisione italiana - Abbonamenti
- ^ RAI - Radiotelevisione italiana - Abbonamenti
- ^ Si veda ad esempio Indagine ADUC: Devono pagare tutti coloro che hanno residenza in Italia. Basta un videocitofono...
- ^ Ufficio stampa, RAI: Nulla è dovuto per mero possesso computer, tablet e smartphone, su ufficiostampa.rai.it, RAI, 21 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2014).
- ^ Canone per pc e tablet, la marcia indietro della Rai: Pagherà solo chi possiede un televisore da il Fatto Quotidiano
- ^ Note Agenzia delle Entrate
- ^ In Italia le trasmissioni Rai avvengono nelle bande VHF III, UHF IV e V.
- ^ nell'ambito della Legge 7 gennaio 1929, n.4, per la quale un altro punto di non raggiunta definitiva certezza riguarda le eventuali attribuzioni ausiliarie di qualità di ufficiali o agenti di polizia tributaria ai soggetti incaricati della ricerca dei contravventori.
- ^ In proposito si veda ad esempio una recente pronunzia del Garante per la Privacy che non eccepisce la situazione di fatto in materia della delega né eccepisce l'indiretta trasmissione alla RAI né la sua acquisizione di dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche. Sul punto infatti dell'accesso praticamente diretto della RAI agli elenchi dei contribuenti e ai registri anagrafici comunali, l'Agenzia sostiene di essere legittimata "ad operare [...] scambi di informazioni con le altre amministrazioni dello Stato [...] ai fini della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, come dalla citata pronuncia Garante, ma vi è polemica sul periodico invio di missive di sollecito da parte della RAI a potenziali contribuenti la cui individuazione parrebbe essere determinata dalla mera presenza in albi anagrafici senza ulteriori maggiori motivi di poterne supporre il possesso di apparecchiature soggette alla norma in questione, fondandosi in pratica il titolo all'intimazione su mera presunzione teorica della detenzione di apparecchi. In materia tributaria, contrariamente al noto principio penalistico, l'onere della prova spetta classicamente al contribuente.
- ^ Il Canone RAI sia inserito nelle bollette ENEL
- ^ Il dato del 26% di supposta evasione, semplicemente sommato alla stima 2006 per la quale già il 71,30% dei nuclei familiari italiani corrispondeva un canone, dato prodotto da ADUC, in un esposto-denuncia presentato alla Corte dei Conti nel 2007, evidenzia che per i vertici RAI il supposto bacino di utenza dovrebbe corrispondere a circa il 97% delle famiglie italiane (che nel 2008 erano in tutto 24.641.200. Fonte: ISTAT
- ^ Tv, Internet, chiavette e sim card: ecco chi deve pagare il canone Rai
- ^ a b c In rapporto al numero degli anni intercorsi dal rilevamento precedente
- ^ Decreto Ministeriale 12/08/1980 n. 528600
- ^ DM 27/12/1989 n. 938500
- ^ DM 20/12/1990 n. 869200
- ^ DM 20/12/1991 n. 959100
- ^ DM 29/11/1996 n. 10172400
- ^ DM 16/12/1998, n. 1373700
- ^ DM 13/12/1999, n. 1354200
- ^ DM 13/12/2000, n. 1383200
- ^ DM 30/11/2001, n. 18919
- ^ Calcolato su tasso di conversione ufficiale (1 Euro = 1.936,27 Lire)
- ^ DM 20/12/2002, n. 10281
- ^ DM 22/12/2003, n. 13061
- ^ DM 15/12/2006, n. 24789
- ^ DM 18/12/2007, n. 29373
- ^ IMF World Economic Outlook
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, in materia di "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni."
- Abbonamenti dal sito della RAI
- Disdetta del canone tv (modulo) dal sito della RAI
- Per quali apparecchiature si deve pagare il canone tv (comunicato stampa) dal sito della RAI
- Rimborso ed esonero dal sito dell'Agenzia delle entrate
- La Rai e il canone sui Pc da il Fatto Quotidiano
- I furbetti del canone speciale da il Fatto Quotidiano